Cassazione Civile, Ordinanza n. 15969/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011 di una professionista che aveva prodotto redditi da lavoro autonomo in relazione alla propria attività professionale, senza aver versato la contribuzione obbligatoria soggettiva alla cassa previdenziale di riferimento. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'INPS, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda della professionista volta a far dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione e del conseguente obbligo contributivo. La corte territoriale aveva inoltre escluso la prescrizione del credito contributivo, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR integrasse occultamento del reddito e configurasse una condotta di evasione contributiva ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; risulta solo che, in seguito, ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto personalmente e dal difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente con atto del 18 febbraio 2025, sottoscritto dalla parte e dal difensore, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, perché l'INPS non ha svolto sostanzialmente attività difensiva. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 2941 n. 8 c.c.
La mancata compilazione del quadro RR è stata ritenuta dalla corte di merito indice di occultamento del reddito e, quindi, causa di sospensione della prescrizione per condotta di evasione contributiva.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile oltre tali ipotesi.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente effettuata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere applicato in via analogica ai casi di estinzione del giudizio.
- Quando la parte non svolge sostanziale attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- In materia contributiva, la mancata indicazione reddituale può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento di occultamento del reddito ai fini della sospensione della prescrizione, ma tale valutazione non è stata oggetto di scrutinio nel merito in sede di legittimità per effetto della rinuncia al ricorso.
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