Cassazione Civile, Ordinanza n. 15970/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una ex lettrice di lingua straniera, poi inquadrata come collaboratrice esperta linguistica, già coinvolta in un contenzioso precedente con l'università. La Corte d'appello, pur riconoscendo il quadro già definito da precedenti decisioni, ha ritenuto che la domanda di differenze retributive fosse preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore di Verona, valorizzando il principio di ultrattività del giudicato nei rapporti di durata e negando che la sopravvenienza del d.l. n. 2/2004 potesse superarlo. Con il ricorso per cassazione la parte lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2909 c.c., 1 d.l. n. 2/2004 conv. in l. n. 63/2004 e 45 TFUE, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il giudicato a una domanda autonoma fondata sulla nuova disciplina introdotta per dare attuazione alla pronuncia della Corte di giustizia, e che tale disciplina avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del trattamento economico parametrato al ricercatore confermato a tempo definito, con i correlati effetti retributivi, di TFR e di restituzione di trattenute indebite. L'università ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso per mancata impugnazione della sentenza definitiva, eccezione respinta dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, affermando che chi abbia proposto riserva di impugnazione differita contro una sentenza non definitiva non è tenuto, una volta intervenuta la sentenza definitiva, a impugnare entrambe le sentenze. Nel merito, ha accolto il motivo di ricorso solo nei limiti della motivazione: ha affermato che la pretesa fondata sul d.l. n. 2/2004 è autonoma e distinta rispetto alla precedente azione di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost., sicché un giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa non impedisce la nuova domanda. Tuttavia ha precisato che il riconoscimento economico non può essere esteso integralmente alla dinamica stipendiale dei ricercatori confermati a tempo definito: in applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, il trattamento di miglior favore opera nei limiti dell'assegno personale differenziale tra la retribuzione dovuta ex d.l. n. 2/2004 e il trattamento contrattuale di comparto e decentrato, con parametrizzazione alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito solo per la quantificazione iniziale e gli adeguamenti triennali sino alla stipula del contratto come collaboratore esperto linguistico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Richiamato come base della precedente azione di adeguamento retributivo; la nuova pretesa ex d.l. n. 2/2004 è considerata autonoma rispetto a quella azionata in precedenza sotto il profilo costituzionale.
Il giudicato non opera come preclusione assoluta quando la domanda successiva trova fondamento in una disciplina sopravvenuta che muta il quadro normativo rilevante.
Disposizione adottata per dare attuazione alla pronuncia della Corte di giustizia; attribuisce all'ex lettore un'azione autonoma per il riconoscimento del trattamento economico ivi previsto.
Legge di conversione del d.l. n. 2/2004, richiamata quale base normativa della disciplina sopravvenuta.
art. 45 TFUE
Richiamato a sostegno del contesto euro-unitario della disciplina posta a tutela dell'ex lettore e della sua equiparazione retributiva.
art. 26, comma 3, L. n. 240/2010
La tutela economica derivante dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti dell'assegno personale differenziale; è escluso l'aggancio permanente alla progressione stipendiale dei ricercatori confermati a tempo definito.
La riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva non impone l'impugnazione contestuale della sentenza definitiva.
Non prevede un necessario collegamento formale o sostanziale tra le impugnazioni della sentenza non definitiva e di quella definitiva.
La cessazione degli effetti procrastinatori della riserva e la decorrenza del termine per impugnare la sentenza non definitiva non dipendono dalla pronuncia o dall'impugnazione della sentenza definitiva.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, il giudicato non impedisce automaticamente ogni successiva domanda quando sopravvenga una disciplina che introduca un nuovo titolo sostanziale o muti il contenuto materiale del rapporto; il limite dell'ultrattività del giudicato è la sopravvenienza normativa o fattuale rilevante.
- La domanda fondata su una disposizione sopravvenuta che attribuisce un autonomo diritto non è assorbita dal giudicato formatosi su una diversa azione precedente, anche se tra le due controversie esiste continuità fattuale.
- Nel riconoscimento del trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera, il d.l. n. 2/2004 non consente di mantenere indefinitamente il parametro retributivo dei ricercatori confermati a tempo definito per tutta la durata del rapporto come collaboratore esperto linguistico; la tutela opera entro i limiti dell'assegno personale differenziale stabilito dalla disciplina di interpretazione autentica.
- In presenza di riserva di impugnazione differita, la parte non ha l'onere di impugnare contestualmente la sentenza non definitiva e quella definitiva, poiché il sistema non richiede un nesso formale necessario tra i due gravami.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15959/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15960/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15967/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15969/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15972/2025 del 15/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15979/2025 del 15/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →