Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato due istanze di rimborso per IRES relativa agli anni d'imposta 2008 e 2009, sostenendo che, nel determinare l'imponibile, dovesse essere dedotta l'intera IRAP versata. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 446/1997, 2, comma 1-quater, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011 e 99, comma 1, d.P.R. 917/1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibile per intero l'IRAP dall'IRES, mentre la deducibilità era prevista solo nei limiti della quota imponibile delle spese per personale dipendente e assimilato e per i periodi e secondo i limiti stabiliti dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'IRAP è, in via generale, indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo la parziale deducibilità introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, d.l. 201/2011, limitata alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Poiché la società aveva già ottenuto il rimborso nei limiti consentiti da tale disciplina, non poteva pretendere anche il rimborso dell'ulteriore maggiore IRES versata sulla base dell'erroneo assunto della deducibilità integrale dell'IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
«l'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi»
L'IRAP è, come regola generale, indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e costituisce un'eccezione rispetto alla disciplina generale sulle imposte deducibili.
art. 2, comma 1-quater, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
La norma ha introdotto una deducibilità parziale dell'IRAP limitata alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, estendendola anche ai periodi anteriori nei limiti dei termini di rimborso non scaduti.
art. 99, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
«le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento»
La disciplina generale ammette la deduzione delle altre imposte, ma l'IRAP resta sottratta a tale regola per espressa previsione speciale.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come limite temporale per la proponibilità delle domande di rimborso relative ai periodi anteriori all'entrata in vigore della deducibilità parziale.
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'IRAP è, quale regola generale, indeducibile ai fini delle imposte sui redditi; la deducibilità non può essere desunta in via estensiva dalla struttura dell'imposta, ma solo nei limiti espressamente previsti dal legislatore.
- La deducibilità parziale introdotta dalla normativa sopravvenuta opera in modo tassativo e limitato alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, con applicazione anche ai periodi pregressi solo entro i limiti decadenziali per la richiesta di rimborso.
- Non è ammissibile il riconoscimento di un rimborso fondato sull'assunto della deducibilità integrale dell'IRAP quando il sistema normativo prevede una deroga solo parziale e circoscritta.
- In sede di legittimità, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.
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