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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28281/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per il 2006, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell'IVA. In Cassazione la società articolava tre motivi: 1) deduceva la nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del funzionario che lo aveva sottoscritto, richiamando la disciplina sulla sottoscrizione degli atti impositivi; 2) sosteneva che la CTR avesse erroneamente negato la deducibilità dei costi, poiché costi comunque sostenuti e dunque deducibili anche in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; 3) denunciava vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse valorizzato in modo errato gli indizi a carico e avesse omesso di considerare elementi di fatto favorevoli alla contribuente, in particolare sul ruolo del direttore amministrativo e sulla riconducibilità della frode alla società cartiera.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e, soprattutto, perché la questione della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/legittimazione del funzionario era nuova e quindi preclusa in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina sopravvenuta consente la deducibilità dei costi solo se sussistono i requisiti generali di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità; poiché la CTR aveva escluso la deduzione per mancanza di prova di tali requisiti, la censura tendeva in realtà a contestare un accertamento di fatto sotto le spoglie della violazione di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e degli indizi, attività riservata al giudice di merito, e comunque la motivazione della CTR è stata ritenuta logica e coerente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è automaticamente esclusa dal solo coinvolgimento consapevole dell'acquirente nella frode: occorre comunque verificare, in concreto, i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
  • La disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha efficacia retroattiva in quanto più favorevole, ma non elimina l'onere del contribuente di provare i presupposti sostanziali della deduzione quando l'Ufficio contesti la fittizietà delle operazioni.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di nullità dell'atto impositivo non trattate nei precedenti gradi di giudizio, né dedurre come violazione di legge una censura che mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli indizi; la selezione delle prove attendibili e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito.
  • Le disposizioni in materia di operazioni inesistenti distinguono tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti: nella prima ipotesi la deducibilità dei costi resta subordinata ai requisiti generali del costo, mentre nella seconda opera la diversa regola sulla non concorrenza dei componenti positivi entro il limite dei costi non ammessi in deduzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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