Cassazione Civile, Ordinanza n. 28281/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per il 2006, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell'IVA. In Cassazione la società articolava tre motivi: 1) deduceva la nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del funzionario che lo aveva sottoscritto, richiamando la disciplina sulla sottoscrizione degli atti impositivi; 2) sosteneva che la CTR avesse erroneamente negato la deducibilità dei costi, poiché costi comunque sostenuti e dunque deducibili anche in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; 3) denunciava vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse valorizzato in modo errato gli indizi a carico e avesse omesso di considerare elementi di fatto favorevoli alla contribuente, in particolare sul ruolo del direttore amministrativo e sulla riconducibilità della frode alla società cartiera.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e, soprattutto, perché la questione della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/legittimazione del funzionario era nuova e quindi preclusa in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina sopravvenuta consente la deducibilità dei costi solo se sussistono i requisiti generali di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità; poiché la CTR aveva escluso la deduzione per mancanza di prova di tali requisiti, la censura tendeva in realtà a contestare un accertamento di fatto sotto le spoglie della violazione di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e degli indizi, attività riservata al giudice di merito, e comunque la motivazione della CTR è stata ritenuta logica e coerente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura usata per dedurre violazione di legge; non è consentito trasformarla in contestazione di merito o di accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove o la sostituzione del convincimento del giudice di merito.
art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla sottoscrizione e alla validità dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla disciplina dell'avviso di accertamento IVA e alla sua sottoscrizione.
art. 19 e art. 52 d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165
Richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Come modificato dalla normativa successiva, esclude la deduzione dei costi solo per beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi nei casi previsti dalla norma; la Corte ne afferma l'applicazione anche retroattiva se più favorevole.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
La Corte afferma la portata retroattiva delle innovazioni introdotte e precisa che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, non basta il mero coinvolgimento dell'acquirente per negare la deduzione, restando però necessari i requisiti generali di deducibilità dei costi; per le operazioni oggettivamente inesistenti opera la diversa disciplina sui componenti positivi direttamente afferenti.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi e del principio di capacità contributiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è automaticamente esclusa dal solo coinvolgimento consapevole dell'acquirente nella frode: occorre comunque verificare, in concreto, i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
- La disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha efficacia retroattiva in quanto più favorevole, ma non elimina l'onere del contribuente di provare i presupposti sostanziali della deduzione quando l'Ufficio contesti la fittizietà delle operazioni.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di nullità dell'atto impositivo non trattate nei precedenti gradi di giudizio, né dedurre come violazione di legge una censura che mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli indizi; la selezione delle prove attendibili e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito.
- Le disposizioni in materia di operazioni inesistenti distinguono tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti: nella prima ipotesi la deducibilità dei costi resta subordinata ai requisiti generali del costo, mentre nella seconda opera la diversa regola sulla non concorrenza dei componenti positivi entro il limite dei costi non ammessi in deduzione.
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