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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04696/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (denunciante)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'autore di tre querele, presentate nell'ambito di una controversia per la disponibilità di alcuni macchinari lasciati presso un impianto golfistico, sostenendo di aver subito danni perché le querele sarebbero state calunniose e avrebbero determinato anche un sequestro preventivo nel procedimento penale poi archiviato. Il tribunale aveva rigettato la domanda, la corte d'appello aveva confermato il rigetto e il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto irrilevante la mancanza di procura speciale ex art. 336 c.p.p. per proporre querela, deducendo che senza tale procura l'autore non poteva essere considerato persona offesa e che il procedimento penale non avrebbe potuto proseguire; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la domanda introduttiva non riguardava solo la calunnia ma anche un autonomo illecito aquiliano da abuso dello strumento della querela da parte di soggetto non legittimato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla qualificazione della domanda come azione risarcitoria per querele asseritamente calunniose, rispetto alle quali la legittimazione formale a proporre querela era irrilevante. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e perché, comunque, la responsabilità aquiliana per denuncia/querela infondata sussiste solo se l'esponente era consapevole dell'innocenza dell'incolpato; altrimenti l'iniziativa dell'autorità giudiziaria o penale interrompe il nesso causale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che la censura sulla mancanza di procura speciale non scalfisse la ratio della sentenza impugnata e che la doglianza sull'asserito illecito aquiliano autonomo fosse formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza. È stata inoltre ribadita la regola per cui la presentazione di denunce o querele poi rivelatesi infondate non genera responsabilità ex art. 2043 c.c. se non quando l'esponente abbia agito consapevole dell'innocenza dell'incolpato; al di fuori di tale ipotesi, l'intervento dell'autorità giurisdizionale o provvedimentale interrompe il nesso causale. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.p.

    La doglianza del ricorrente verteva sulla necessità della procura speciale per proporre querela; la Corte ha ritenuto però tale profilo irrilevante rispetto alla domanda risarcitoria fondata sulla pretesa calunnia.

  • art. 368 c.p.

    La calunnia è stata richiamata come fattispecie astrattamente configurabile anche quando l'accusa dell'innocente sia veicolata attraverso richieste o istanze di qualsiasi tipo, anche anonime o sotto falso nome.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata evocata dal ricorrente come norma asseritamente violata per omessa pronuncia su una distinta causa petendi di illecito aquiliano; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana per denuncia o querela infondata si configura solo se l'esponente era consapevole dell'innocenza del denunciato; altrimenti l'intervento dell'autorità giurisdizionale/provvedimentale interrompe il nesso causale.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti del processo di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel passaggio relativo alla misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura della domanda o dei fatti.
  • La responsabilità civile per denuncia o querela infondata non deriva automaticamente dall'archiviazione del procedimento penale o dalla successiva rivelazione dell'infondatezza dell'accusa: occorre che l'esponente abbia agito nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, cioè in sostanza con contenuto calunnioso.
  • Se l'iniziativa del privato è seguita dall'intervento dell'autorità giudiziaria o provvedimentale che autonomamente valuta i presupposti del provvedimento, tale intervento può interrompere il nesso causale tra la denuncia/querela e il danno lamentato.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una distinta causa petendi o di un autonomo profilo di responsabilità richiede l'indicazione specifica degli atti e dei capi di merito in cui tale tema sia stato introdotto e coltivato; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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