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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04434/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società proprietaria di un compendio naturalistico-storico-culturale interessato dalle opere, del decreto regionale di compatibilità ambientale relativo a un progetto di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei Comuni di Cantù, Carimate e Vertemate con Minoprio, promosso da AIPO. La società sosteneva che la valutazione di impatto ambientale fosse viziata da carenze istruttorie e motivazionali: mancato censimento completo degli effetti sul compendio, omesso vaglio dei profili ambientali, paesaggistici e culturali, travisamento del vincolo culturale, assenza di una seria comparazione con soluzioni alternative e con l'opzione zero, inutilità delle opere rispetto alla prevenzione delle esondazioni, insufficiente analisi degli impatti in fase di cantiere e in fase di esercizio, nonché vizio nella gestione dei motivi aggiunti dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Con i nove motivi di ricorso per cassazione venivano dedotte plurime violazioni di norme europee, del d.lgs. n. 152 del 2006, della l. n. 241 del 1990, del r.d. n. 1775 del 1933 e di norme processuali, oltre a omessa pronuncia e motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi otto motivi inammissibili o comunque infondati perché privi di specificità e, nella sostanza, diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito tecnico-discrezionale della valutazione di impatto ambientale, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza del TSAP per motivazione apparente e ha dichiarato inammissibile il richiamo all'art. 112 c.p.c., osservando che per le controversie in materia di acque pubbliche opera il limite del rimedio di rettificazione. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di correlazione con le rationes decidendi sulla tardività/inammissibilità dei motivi aggiunti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Regione Lombardia e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera elencazione di norme asseritamente violate non basta.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure devono indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non è consentito mascherare come violazione di legge o omesso esame una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile quando riguarda istanze istruttorie o è comunque soggetta, nel rito delle acque pubbliche, al limite del rimedio di rettificazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparente se la sentenza contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione sufficiente, ma non impone un grado di analiticità tale da consentire la censura solo perché la parte dissente dal merito.

  • art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Nel giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche limita la rilevanza del vizio ex art. 112 c.p.c. e conduce all'applicazione del rimedio della rettificazione.

  • art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Costituisce il riferimento processuale per le impugnazioni nel rito delle acque pubbliche e consente, secondo la giurisprudenza richiamata, la proposizione di motivi aggiunti in analogia al processo amministrativo.

  • art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Delimita la materia delle controversie sulle acque pubbliche devolute alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • direttiva 2011/92/UE

    La Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una sostituzione del giudizio tecnico-amministrativo di VIA con quello del giudice di legittimità.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    Le doglianze sulla VIA devono essere formulate in modo specifico e non possono mirare a una nuova valutazione di compatibilità ambientale.

  • l. n. 241 del 1990

    Le censure procedimentali devono essere ancorate a vizi effettivamente decisivi e specificamente argomentati.

  • d.lgs. n. 42 del 2004

    Il profilo della tutela paesaggistico-culturale è esaminabile nei limiti della specificità delle doglianze e della motivazione della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è necessario confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata, indicando il contenuto delle norme asseritamente violate e il concreto errore di diritto commesso dal giudice.
  • Non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione della compatibilità ambientale o una diversa ponderazione delle soluzioni progettuali, poiché la valutazione di impatto ambientale conserva margini di discrezionalità tecnica e amministrativa.
  • Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza contenga una spiegazione intellegibile delle ragioni della decisione, anche se la parte la ritenga insufficiente o non condivisibile.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone una domanda, eccezione o deduzione che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto e non si estende, di regola, alle istanze istruttorie; nel rito delle acque pubbliche opera inoltre il limite del rimedio di rettificazione.
  • I motivi aggiunti nel giudizio sulle acque pubbliche non possono essere utilizzati per introdurre, tardivamente, questioni che dovevano essere dedotte con il ricorso introduttivo, né per contestare vizi non collegati a sopravvenienze o a documenti conosciuti successivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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