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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18499/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per IVA e IRPEF relative all'anno d'imposta 2008. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo necessaria, prima della cartella, la comunicazione dell'esito della liquidazione mediante avviso bonario ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, e rilevando che l'Ufficio non aveva provato di averla notificata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per avere la CTR disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata presentazione del reclamo-mediazione; 2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che l'omissione dell'avviso bonario non incide sulla validità della cartella; 3) violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese di primo grado nonostante la vittoria dell'Ufficio in quel grado. Il contribuente è rimasto intimato; la società della riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché, a seguito di ordinanza interlocutoria, aveva disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso al contribuente entro un termine perentorio di novanta giorni. Poiché l'Avvocatura dello Stato non ha provveduto alla rinotifica nei confronti dell'intimato, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra Agenzia delle Entrate e società della riscossione, mentre nulla ha statuito sulle spese nei confronti del contribuente rimasto non costituito in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza e/o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, evocata sia per la cartella sia per la necessità dell'avviso bonario secondo la CTR e contestata dall'Agenzia.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norma sul controllo automatizzato ai fini IVA, richiamata come base dell'emissione della cartella.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla CTR come fonte dell'obbligo di comunicare l'esito della liquidazione mediante avviso bonario prima della cartella; l'Agenzia sosteneva che la sua omissione non incidesse sulla validità dell'atto.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese del giudizio tributario.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione o regolazione delle spese.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la mancata o tardiva rinnovazione della notificazione ordinata per un vizio della stessa comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, se non si provvede con una valida notifica prima della declaratoria.

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per un vizio della notifica originaria, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che il ricorrente esegua una valida notifica prima della declaratoria.
  • Nei giudizi di legittimità, l'inutile decorso del termine concesso per rinnovare la notifica non può essere sanato mediante un ulteriore termine, poiché quello già assegnato ha natura perentoria.
  • La definizione in rito del ricorso per inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare i motivi di merito o processuali dedotti nel ricorso.
  • In presenza di una parte intimata che non svolga difese in cassazione, sulle spese può non provvedersi; tra le parti costituite con posizioni processuali contrapposte può disporsi compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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