Cassazione Penale, Sentenza n. 41719/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/05/2023 che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato commesso il 29/12/2012, ha rideterminato la pena per il reato commesso il 29/12/2014, ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha confermato la condanna per omessa indicazione nella dichiarazione Mod. U relativa al 2013 di elementi attivi per complessivi euro 541.412, con Iva evasa pari a euro 157.888 (superamento della soglia di punibilità). Il ricorrente ha dedotto: (i) errata qualificazione del superamento della soglia Iva sostenendo che l'Iva doveva essere versata dal fornitore e non dal cessionario; (ii) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello applicato una pena piu' grave per il residuo reato; (iii) applicazione retroattiva dell'art. 578-bis cod. proc. pen.; (iv) illegittimita' della confisca diretta del denaro in relazione a sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente su immobili di sua proprieta'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente escluso la qualifica di esportatore abituale per la Rieti Auto S.r.l. (mancata compilazione del quadro VC, mancata tenuta dei registri IVA, assenza di dichiarazione di intento), con conseguente obbligo di dichiarare e versare l'IVA anche sugli acquisti. Ha respinto la censura sull'applicabilita' dell'art. 6 comma 8 d.lgs. 471/1997 e ha richiamato l'art. 7 comma 3 dello stesso decreto che disciplina la responsabilita' in caso di dichiarazioni di intento irregolari o assenti. Ha altresi' respinto la doglianza sul divieto di reformatio in peius, spiegando che, una volta estinto in appello il reato ritenuto piu' grave, il giudice d'appello puo' determinare autonomamente la pena per i residui reati entro i limiti di legge e senza applicare pena piu' grave di quella irrogata in primo grado. Ha confermato la legittimita' della confisca per equivalente per il reato non prescritto e la possibilita' di disporre la confisca diretta del profitto anche per l'annualita' prescritta se gli accertamenti restano inalterati; ha inoltre ritenuto improcedibile in questa sede un motivo di fatto riguardante il sequestro degli immobili non dedotto in appello. Conclusione: ricorso rigettato e conferma del dispositivo impugnato.
Norme richiamate
Norma che punisce i reati tributari: la Corte ha confermato l'accertamento della sottrazione di elementi attivi e dell'IVA evasa come fattispecie sussistente per i fatti relativi al 2014; per il 2012 il reato e' stato dichiarato prescritto.
art. 6 comma 8 d.lgs. n. 471 del 1997
Norma sanzionatoria amministrativa citata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che non si applichi in modo esclusivo a pregiudicare l'applicazione delle regole di responsabilita' tributaria previste dall'art. 7, comma 3; quindi non esclude la responsabilita' per IVA dovuta in assenza o irregolarita' della dichiarazione di intento.
art. 7 comma 3 d.lgs. n. 471 del 1997
Secondo la Corte, quando una dichiarazione di intento e' assente o rilasciata senza i presupposti, l'obbligo del pagamento dell'imposta puo' gravare su chi effettua l'operazione e, in caso di dichiarazione rilasciata senza presupposti, la responsabilita' puo' essere esclusiva del cessionario/committente.
art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633 del 1972
Definizione e regime dell'esportatore abituale: la Corte ha ritenuto che la qualifica non possa essere riconosciuta se non comprovata mediante gli obblighi e le formalita' previste, con conseguente obbligo di dichiarare IVA sugli acquisti.
art. 17 comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972
Norme sull'integrazione/autofattura per acquisti da operatori esteri: richiamate per spiegare che, nel regime ordinario, il cessionario e' tenuto a dichiarare l'IVA sugli acquisti.
art. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993 conv. con modificazioni dalla legge n. 427 del 1993
Richiamate per il regime di obblighi di dichiarazione in caso di acquisti da soggetti non residenti; usate per spiegare l'onere del cessionario di adempiere agli obblighi IVA.
Norma sul divieto di reformatio in peius: interpretata dalla Corte nel senso che, se muta la struttura del reato continuato per effetto della prescrizione, il giudice d'appello puo' determinare autonomamente la pena per i reati residui purche non piu' grave della pena complessiva inflitta in primo grado.
Norma menzionata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse o infondata nel caso concreto, non essendovi applicazione di retroattivita' che pregiudichi i diritti dell'imputato.
Norma sulla confisca del prezzo o del profitto del reato: la Corte ha confermato la possibilita' di disporre la confisca diretta anche relativamente ad annualita' per le quali il reato e' prescritto, se ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimita'.
art. 240 comma 2 n. 1 cod. pen.
Richiamata per affermare che, anche dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice puo' disporre la confisca del prezzo quando sussistono precedenti pronunce e gli accertamenti restino inalterati.
Massime di principio
- La qualifica di esportatore abituale richiede il rispetto delle formalita' e degli obblighi probatori e contabili: la mancata compilazione del quadro VC, la mancanza dei registri IVA e l'assenza della dichiarazione di intento impediscono il riconoscimento del regime e comportano l'obbligo di dichiarare e versare l'IVA anche sugli acquisti.
- L'art. 6 comma 8 d.lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa per il cessionario) non esclude l'applicazione delle norme tributarie che attribuiscono responsabilita' alternative o congiunte per il pagamento dell'IVA in caso di dichiarazioni di intento assenti o irregolari (art. 7 comma 3).
- La richiesta dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di piu' soggetti per la stessa omissione non configura di per se' una doppia imposizione illegittima: lo Stato puo' agire su soggetti diversi andandosi poi a regolare con il terzo che abbia versato indebitamente tramite rimborso o diritto di rivalsa.
- In sede d'appello, se un reato ritenuto piu' grave in primo grado viene dichiarato estinto per prescrizione, il giudice d'appello puo' riconsiderare autonomamente la pena per i reati residui entro i limiti di legge; non si configura reformatio in peius se la pena non supera quella inflitta in primo grado e la struttura della continuazione e' mutata.
- La confisca diretta del profitto e la confisca per equivalente possono essere confermate anche con riferimento ad annualita' per le quali il reato e' prescritto se gli accertamenti sulla responsabilita' e sul nesso tra bene e reato restano inalterati; eccezioni di fatto non sollevate nei gradi precedenti possono essere inammissibili in Cassazione.
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