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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione riferita a custodia cautelare disposta in un procedimento per reati indicati (artt. 628 e 629 c.p.). Il Tribunale di Viterbo lo aveva assolto con sentenza del 23/05/2013, confermata irrevocabilmente l'8/03/2017. La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta per decorso del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 315 c.p.p. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 109/1999, che l'ambito di riparabilità dovesse essere esteso (e che l'art. 314, comma 2 c.p.p. fosse incostituzionale nella parte ritenuta ostativa), con particolare riferimento a ipotesi di arresto in flagranza o fermo quando poi si accerti l'insussistenza delle condizioni per la convalida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 315 c.p.p. decorre dal momento in cui, relativamente ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, si determinano le condizioni indicate dal comma 1 (es. irrevocabilità della sentenza). Nel caso di specie le pronunce relative ai reati fondanti la misura sono divenute irrevocabili l'8/03/2017 e quindi la domanda è decaduta. La Corte ha inoltre riaffermato la natura pubblicistica e indennitaria della riparazione per ingiusta detenzione e ha ritenuto irrilevante per la questione della decadenza l'estensione prevista dalla Corte Costituzionale n. 109/1999. Condanna il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di riparazione; la decorrenza si computa dal momento in cui, relativamente ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, si determinano le condizioni previste (es. irrevocabilità della sentenza).

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.109/1999) che ha ampliato ambiti di riparabilità per arresto in flagranza o fermo; nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto però che la questione sollevata non incidesse sul tema della decadenza biennale disciplinata dall'art. 315.

  • artt. 628 e 629 cod. pen.

    Reati per i quali l'istante era indagato e che hanno giustificato la custodia cautelare; tali reati, dopo riqualificazione, sono stati oggetto di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, con pronuncia irrevocabile l'8/03/2017.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 109/1999

    Ha dichiarato l'incostituzionalità di parte dell'art. 314 c.p.p. ampliando l'ambito oggettivo della riparazione con riferimento ad arresto in flagranza o fermo; la Cassazione ha ritenuto però che tale pronuncia non intacchi la disciplina della decadenza biennale prevista dall'art. 315.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 7, n. 23241/2009; Sez. 4, n. 1894/2000; Sez. U. 6/3/1992, n.1)

    Costante orientamento che qualifica la riparazione per ingiusta detenzione come obbligazione di diritto pubblico di natura indennitaria (non risarcitoria), giustificando l'esistenza del termine di decadenza.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla mancata emersione di ragioni di esonero dall'esatta imputazione di spese o somme dovute dal ricorrente.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta entro il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 315 c.p.p., il cui termine decorre dalla data in cui diventano irrevocabili le decisioni relative ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare.
  • Se il procedimento prosegue per reati diversi da quelli che hanno giustificato la detenzione ma per i quali l'interessato non è stato sottoposto a restrizione, tale prosecuzione non sospende né interrompe la decorrenza del termine biennale.
  • La riparazione è di natura pubblicistica e indennitaria: l'azione mira al diritto all'indennizzo e non alla rifusione del danno civilistico; da ciò deriva la legittimazione del legislatore a prevedere termini di decadenza stringenti.
  • Le pronunce costituzionali che ampliano l'ambito oggettivo della riparazione (es. arresto in flagranza o fermo) non eliminano automaticamente il requisito della tempestività della domanda previsto dall'art. 315 c.p.p.; contestazioni fondate solo su tale estensione non sono idonee a incidere sulla motivazione di inammissibilità per decadenza.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanne alle spese processuali e, se non giustificato, al versamento alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente.

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