Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Catania aveva dichiarato la non procedibilità per il reato ascritto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) ritenendo decaduto il termine per la proposizione della querela e, quindi, preclusa la contestazione suppletiva dell'aggravante da parte del Pubblico Ministero. Il Procuratore generale deduce che il Tribunale ha illegittimamente fissato una decadenza per la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., poiché il PM può validamente contestare in udienza un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche dopo il decorso del termine per la querela; in tal caso il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 520 c.p.p. (inserimento nel verbale, notifica, sospensione e nuova udienza). Il PG ha chiesto annullamento e restituzione degli atti al Tribunale per il prosieguo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla illegittimità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato la tardività della contestazione suppletiva del PM. La Corte ha seguito l'orientamento che consente al PM, alla prima udienza utile e nel contraddittorio delle parti, di formulare la contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (in applicazione anche delle modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia" e dell'art. 554-bis c.p.p.), e ha escluso che la mancata querela precedente produca un effetto preclusivo definitivo che imponga una declaratoria ex nunc di improcedibilità. Per aver il Tribunale precluso tale potere del PM la decisione è stata ritenuta affetta da nullità assoluta ( artt. 178 e 179 c.p.p.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Catania in diversa composizione per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 624 e art. 625, n.2 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato originariamente contestato (furto e aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio), oggetto della modifica di imputazione per la contestazione suppletiva.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà del Pubblico ministero di effettuare la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti in udienza; la Corte ne valorizza l'operatività anche quando, rispetto all'imputazione originaria, sia decorso il termine per proporre la querela.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della contestazione suppletiva (inserimento nel verbale, notifica all'imputato, sospensione del dibattimento e fissazione di nuova udienza), che il Tribunale avrebbe dovuto applicare.

  • art. 85 d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Individua il termine per la proposizione della querela introdotto dalla riforma: il decorso di tale termine incide sul regime di procedibilità originario, ma non impedisce al PM la contestazione suppletiva dell'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, secondo la Corte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità per difetto di condizione di procedibilità; la Corte distingue l'immediata declaratoria prevista per l'estinzione del reato (prescrizione) dal diverso regime della improcedibilità per mancanza di querela, ritenendo che quest'ultima non impedisca comunque al PM la contestazione suppletiva nella prima udienza utile.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    "Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza"

    Norma richiamata dalla Corte per sostenere l'obbligo/procedura di adeguamento dell'imputazione a quanto emerge dagli atti e per giustificare l'opportunità/necessità che il giudice inviti il PM a modificare l'imputazione in udienza.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità; la Corte ha ravvisato la nullità assoluta per aver il Tribunale precluso illegittimamente la formulazione della imputazione da parte della parte pubblica.

  • Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")

    Decisione delle Sezioni Unite che ha stabilito, in tema di prescrizione, che una contestazione suppletiva intervenuta dopo la decorrenza del termine prescrizionale non rileva ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere; la Corte ha distinto tale caso (estinzione per prescrizione) dalla fattispecie della mancata querela, ritenendo che la pronuncia delle S.U. non impedisca il potere del PM di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il fatto perseguibile d'ufficio.

Massime di principio

  • Se il termine per la querela è decorso, il PM può comunque, alla prima udienza utile e nel contraddittorio, formulare la contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; il giudice deve allora valutare la nuova contestazione e non pronunciare automaticamente una sentenza di improcedibilità.
  • La distinzione tra estinzione del reato (prescrizione) e improcedibilità per mancanza di querela è cruciale: la pronuncia della S.U. "Domingo" impedisce che una contestazione suppletiva riattivi un reato già estinto per prescrizione, ma non preclude automaticamente la contestazione suppletiva in caso di mancata querela.
  • Il giudice, prima di dichiarare l'improcedibilità, deve invitare il PM a modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p.; se il PM formula la contestazione suppletiva, il processo prosegue e il thema decidendi si estende anche all'aggravante contestata.
  • Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di formulare la contestazione suppletiva, l'atto è affetto da nullità assoluta e la sentenza pronunziata può essere annullata dalla Corte di Cassazione con rimessione degli atti per il prosieguo.
  • In casi analoghi è essenziale verificare tempestivamente se la situazione concreta riguardi una causa di estinzione (prescrizione) già maturata o una mera mancanza della querela: nel primo caso la contestazione suppletiva non può avere effetto sanante; nel secondo caso il PM può intervenire in udienza per modificare l'imputazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.