Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato contestato (furto, artt. 624 e 625 n.2 c.p.) ritenendo sopravvenuta la mancanza della condizione di procedibilità (querela) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150, e aveva considerato tardiva la contestazione suppletiva, operata dal P.M., della circostanza aggravante ex art. 625 n.7 c.p. che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. La Procura ha impugnato sostenendo che il P.M. può validamente effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante in udienza (art. 517 c.p.p.), non essendo precluso da un termine di decadenza e che il giudice avrebbe dovuto seguire le procedure previste (art. 520 c.p.p. e, se necessario, art. 554-bis c.p.p.).
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il P.M. può e deve, nella prima udienza utile, procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; tale contestazione estende il thema decidendi e rimuove l'ostacolo processuale alla prosecuzione dell'azione penale. La Corte ha censurato il Tribunale per avere precluso illegittimamente tale potere al P.M., con conseguente nullità ex artt. 178 e 179 c.p.p. Ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che descrive il reato di furto; contestata come reato base nel procedimento.
art. 625 n.2 e n.7 c.p.
Prevede circostanze aggravanti; in particolare la n.7 riguarda furto su cosa destinata a pubblico servizio, che incide sulla procedibilità (può rendere il reato procedibile d'ufficio).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma Cartabia)
Ha modificato il regime di procedibilità per talune fattispecie trasformandole in reati procedibili a querela e ha previsto un regime transitorio (art.85) rilevante per il termine per proporre querela.
art.85 d.lgs. 150/2022
Regola il regime transitorio per la proposizione della querela dopo l'entrata in vigore della riforma; il tribunale aveva ritenuto che il mancato esercizio della querela entro il termine determinasse l'improcedibilità, ma la Corte ha distinto tale ipotesi dalla possibilità di contestazione suppletiva dell'aggravante.
art. 517 c.p.p.
Consente al P.M. la contestazione suppletiva in udienza di fatti o circostanze aggravanti; la Corte ha riconosciuto che tale potere non è soggetto a decadenze nelle ipotesi di modifica che rendono il reato procedibile d'ufficio.
art. 520 c.p.p.
Regola le conseguenze della contestazione suppletiva (inserimento nel verbale, notifiche, sospensione del dibattimento e fissazione di nuova udienza); secondo la Procura e la Corte tali procedure dovevano essere attuate dal Tribunale.
art. 129 c.p.p.
Prevede la pronuncia immediata della causa di non punibilità o improcedibilità; la Corte ha distinto l'ipotesi di estinzione del reato (prescrizione) dall'improcedibilità per mancanza di querela, ritenendo che quest'ultima non impedisca automaticamente la contestazione suppletiva dell'aggravante nel contraddittorio.
art. 554-bis c.p.p.
"comma 6: Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza."
La Corte ha richiamato questa norma per sottolineare l'obbligo/possibilità del giudice di invitare il P.M. a modificare l'imputazione e la procedura formale per l'inserimento della contestazione suppletiva nel verbale.
art. 178 e 179 c.p.p.
Norme sulla nullità della formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima del potere del P.M. abbia determinato una nullità assoluta di ordine generale ai sensi di queste norme.
art. 103 Cost.
Richiamato dalla Procura per il principio di obbligatorietà dell'azione penale, a fondamento del potere/dovere del P.M. di procedere.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U n.49935/2023 "Donningo" e altre pronunce)
La Corte ha confrontato due orientamenti giurisprudenziali (uno che ammette la contestazione suppletiva dell'aggravante post-decorso del termine per la querela e l'altro che la esclude), richiamando anche la sentenza Donningo in tema di prescrizione per distinguere i casi e giustificare la propria scelta.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può effettuare in udienza la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.) che modifica il regime di procedibilità, anche se è decorso il termine per proporre la querela rispetto al capo originario; tale potere va esercitato nella prima udienza utile e nel contraddittorio con le parti.
- Il giudice non deve pronunciare automaticamente sentenza di improcedibilità per il mancato deposito della querela se, nella prima udienza utile, il P.M. contestualizza un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; il tema deve essere valutato alla luce della contestazione suppletiva e della situazione al momento della decisione.
- È necessario seguire le formalità procedurali previste (inserimento nel verbale, notifica all'imputato, sospensione del dibattimento, fissazione di nuova udienza) e il giudice, ai sensi dell'art. 554-bis, può invitare il P.M. a modificare l'imputazione per garantire corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Va distinto l'effetto della estinzione del reato per prescrizione dall'improcedibilità per mancanza di querela: la Prima può precludere il rilievo di una contestazione suppletiva "retroattiva", mentre la seconda non impedisce al P.M. di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato perseguibile d'ufficio nel contraddittorio.
- Se il giudice impedisce illegittimamente la contestazione suppletiva del P.M., tale comportamento può integrare una nullità assoluta della imputazione (artt. 178 e 179 c.p.p.) con conseguente annullamento della decisione e rimessione degli atti per il prosieguo.
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