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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che aveva rigettato il riesame cautelare avverso il decreto del GIP del Tribunale di Castrovillari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale della ditta individuale di Milione per il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carenza di adeguata verifica del fumus commissi delicti, allegando accertamenti tecnici che avrebbero dimostrato la regolarità dei rapporti di lavoro, il rispetto delle retribuzioni contrattuali, l'idoneità degli alloggi e l'adeguatezza della forza lavoro; 2) vizio della motivazione in ordine al periculum in mora e violazione dei principi di indispensabilità e proporzionalità del sequestro, lamentando motivazione tautologica e mancata indicazione di concrete ragioni che giustificassero l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

La decisione

Il sequestro preventivo dell'azienda è stato revocato il 21 ottobre 2024. Per effetto della revoca è venuta meno la materia del contendere e l'interesse del ricorrente alla decisione in Cassazione; perciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Inoltre, richiamando orientamento consolidato, la Corte ha precisato che la sopravvenuta perdita d'interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata nella sua disciplina sul delitto di sfruttamento del lavoro; il giudice del riesame ha ritenuto configurabili astrattamente almeno tre dei quattro indici sintomatici previsti dal comma 1 n.2, a sostegno del fumus commissi delicti.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferito ai presupposti e alla motivazione del sequestro preventivo; la difesa contestava l'insufficiente motivazione sul periculum in mora e l'assenza di indicazioni concrete sulla necessità e proporzionalità della misura.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari e alla verifica analitica degli elementi di fumus; la Corte non ha affrontato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Cass. pen. n. 2573/2024

    Citata per affermare che il complesso aziendale può essere oggetto di confisca obbligatoria quando risulti strettamente strumentale alla commissione del reato, circostanza che il giudice del riesame ha ritenuto fondata nel caso in esame e ha valorizzato ai fini del periculum in mora.

  • Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)

    Richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata prima della decisione in Cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La revoca sopravvenuta della misura, se non imputabile al ricorrente, generalmente esclude la condanna alle spese di lite e il pagamento alla Cassa per le ammende.
  • Nel valutare il fumus commissi delicti per reati come lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), il giudice deve considerare gli indici sintomatici previsti dalla norma; prove tecniche e documentali prodotte dalla difesa devono essere valutate concretamente, ma la valutazione cautelare può ritenere il fumus sulla base di elementi investigativi complessivi (es. riprese video, dichiarazioni dei lavoratori).
  • Il periculum in mora a fondamento del sequestro preventivo richiede motivazione specifica: non è sufficiente un richiamo tautologico al fumus, ma occorre indicare ragioni concrete per cui i beni potrebbero essere dissipati, modificati o altrimenti sottratti all'effetto della confisca.
  • La strumentalità dell'azienda rispetto all'illecito può giustificare il sequestro preventivo in vista della confisca obbligatoria, specie quando la norma e la giurisprudenza indicano l'azienda come possibile oggetto di confisca.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe produrre e sollecitare nel corso del riesame elementi probatori concreti e circostanziati (contratti di lavoro, buste paga, perizie sugli alloggi, dichiarazioni integrate dei lavoratori) per contrastare efficacemente la valutazione del fumus e la qualificazione della strumentalità aziendale.

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