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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari denunciando violazione di legge (in particolare artt. 40 e 43, comma 3, c.p.) per mancato e non critico esame delle censure di appello in ordine al criterio di attribuzione della colpa. Sosteneva che il consulente del P.M. aveva accertato il rispetto del limite di velocità nel tratto, che il Pinto era negativo ad alcool e stupefacenti, e che non era stata adeguatamente considerata la condotta imprudente della vittima (attraversamento fuori dalle strisce e dietro l'autobus). Si chiedeva applicazione del principio di affidamento e la riconsiderazione del nesso causale tra la condotta e l'evento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale secondo cui il conducente ha violato l'obbligo di moderare la velocità (art. 141 cod. strada, comma 3) in presenza di scarsa illuminazione, numerosi accessi privati e autobus fermo/riavviantesi, fattori che imponevano maggiore cautela. Ha confermato che l'investimento è eziologicamente collegato alla condotta del Pinto, poiché una velocità adeguata avrebbe permesso di scorgere e frenare per evitare l'urto. La Cassazione ha inoltre ricordato che la valutazione del materiale probatorio e dei periti è rimessa al giudice di merito; il principio di affidamento non esclude la responsabilità del conducente quando il comportamento imprudente del pedone era prevedibile e rientrava nei rischi che il conducente doveva considerare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la decisione di merito (con la rideterminazione della pena in appello) resta operativa.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma che incrimina l'omicidio colposo; la Corte ha confermato che la condotta colposa del conducente è causa dell'evento mortale quando la violazione cautelare ha determinato il rischio realizzato.

  • art. 141 C.d.S., comma 3

    Obbligo del conducente di moderare la velocità in relazione alle condizioni ambientali e del veicolo; deve essere in grado di padroneggiare il mezzo e considerare imprudenze altrui prevedibili. La Corte ha applicato questa norma per ritenere dovuta una maggiore cautela in presenza di scarsa illuminazione e fermata autobus.

  • art. 43 c.p., comma 3

    Definizione di colpa e rapporto eziologico: la Corte ha richiamato il principio che la responsabilità per colpa richiede che l'evento sia causalmente riconducibile alla condotta colposa e non sia inevitabile anche con un comportamento alternativo lecito.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato in relazione alla causalità dell'evento; la responsabilità penale sussiste se l'evento è conseguenza di un comportamento umano rilevante.

  • art. 190 C.d.S.

    Norme sugli obblighi dei pedoni nell'attraversamento; la Corte ha rilevato che la violazione pedonale può essere concausa ma non esclude automaticamente la responsabilità del conducente se l'imprudenza era prevedibile.

  • art. 41 c.p., comma 1

    Principio secondo cui la concausa non necessariamente esclude la responsabilità dell'agente; la Corte lo ha usato per spiegare che la condotta del pedone, se non eccezionale e imprevedibile, non scusa il conducente.

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamata nell'ambito della rappresentanza difensiva (delega orale): non incide sul merito della decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • Il conducente deve adeguare la velocità non solo ai limiti formali ma alle condizioni ambientali e alla prevedibilità di comportamenti altrui (art. 141 C.d.S.): scarsa illuminazione, fermate di autobus e accessi laterali aumentano l'obbligo di cautela.
  • La semplice imprudenza del pedone non esonera il conducente se tale comportamento era prevedibile; solo una condotta del terzo eccezionale e imprevedibile può interrompere il nesso di causalità.
  • In reati colposi che coinvolgono regole 'elastiche' di condotta è necessario valutare tutte le circostanze concrete; la determinazione della velocità 'adeguata' è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito.
  • La valutazione dei periti e della prova tecnica rientra nel libero convincimento motivato del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il principio di affidamento dell'automobilista trova un limite nella prevedibilità: l'affidamento nel corretto comportamento degli altri può essere invocato solo quando l'imprudenza altrui non era ragionevolmente prevedibile.

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