Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (stabilita dal Tribunale in 2 anni e 6 mesi) e censura per la mancata applicazione della continuazione ex art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689; il ricorrente deduceva che, per più violazioni del codice della strada commesse con un medesimo disegno criminoso, doveva trovare applicazione la disciplina della continuazione o altra limitazione della durata complessiva della sospensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso (P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo la quale, nel caso di pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice deve determinare la durata complessiva effettuando la somma dei singoli periodi previsti per ciascun illecito (cumulo materiale); ha escluso l'applicabilità dell'art. 8 L. 689/1981 alle sanzioni accessorie comminate in sede penale e l'applicazione delle discipline penalistiche dirette a limitare l'irrogazione di pene (es. art. 81 c.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992
Norme del Codice della Strada che prevedono sanzioni (anche accessorie) per specifiche violazioni richiamate nella sentenza di condanna
art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689
Legge sulle sanzioni amministrative: la Corte afferma che l'art. 8 riguarda le sanzioni amministrative proprie e non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie applicate con sentenza penale
Regola penalistica sul cumulo giuridico delle pene: la Corte esclude la sua applicabilità per limitare la durata delle sanzioni amministrative accessorie derivanti da reati stradali
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte richiama la possibilità di impugnare in Cassazione la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie
Norma relativa alle conseguenze della pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione; utilizzata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiami alle conseguenze processuali)
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U n. 21369/2019 Melzani; Sez. 4 n. 6912/2021 Castelli; Sez. 4 n. 20990/2016 Khairi; Sez. 3 n. 42993/2010 Guizzo e altri precedenti)
Costante orientamento secondo cui, per plurime violazioni del Codice della Strada che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice deve operare il cumulo materiale dei periodi di sospensione; esclusa l'applicabilità dell'art. 8 L. 689/81 e delle norme penalistiche che limiterebbero il cumulo
Massime di principio
- Nelle ipotesi di più violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente la durata complessiva va determinata mediante cumulo materiale dei singoli periodi previsti per ciascun illecito
- L'art. 8 L. 689/1981 (continuazione/mitigazione delle sanzioni amministrative) si applica alle sanzioni amministrative proprie, non alle sanzioni amministrative accessorie applicate con sentenza penale
- Le norme penalistiche dirette a limitare il cumulo delle pene (es. art. 81 c.p.) non si applicano per ridurre la durata delle sanzioni amministrative accessorie risultanti da condanne per violazioni del codice della strada
- Il ricorso per cassazione è ammissibile con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie ma l'oggetto del sindacato è circoscritto: è necessario dimostrare un errore di diritto o di calcolo nella determinazione della durata; argomentazioni generiche sulla continuità delle condotte difficilmente vengono accolte
- Per contestare efficacemente la durata della sospensione in casi analoghi conviene contestare specifici errori di diritto, la corretta individuazione delle fattispecie applicate o il calcolo dei periodi, altrimenti si rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese
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