Cassazione Civile, Ordinanza n. 15212/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione IRES 2015 di una società, concluso con il disconoscimento della detraibilità di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e con la conseguente iscrizione a ruolo della maggiore imposta, interessi e sanzioni, seguita da cartella di pagamento. La società aveva impugnato la cartella e ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 344, L. n. 296/2006, dell’art. 4 D.M. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012. Sosteneva, da un lato, che la tardiva trasmissione all’ENEA della documentazione prevista dal D.M. comportasse decadenza dal beneficio fiscale; dall’altro, che fosse irrilevante la mancata produzione, in sede di controllo, dell’asseverazione di un tecnico abilitato prevista dal decreto ministeriale, benché i lavori fossero stati ultimati nell’anno precedente. La Corte ha ritenuto il primo profilo infondato alla luce del principio già affermato da Cass. n. 7657/2024, e il secondo profilo inammissibile perché non specificamente censurava la ratio della sentenza impugnata e tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto sulla data di ultimazione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la tardiva comunicazione all’ENEA non integra causa di decadenza dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, in mancanza di una espressa previsione normativa, poiché l’adempimento ha finalità essenzialmente statistiche e di monitoraggio. Quanto al secondo profilo, ha dichiarato la censura inammissibile, rilevando che la contribuente aveva comunque depositato documentazione sostitutiva in presenza di lavori ancora in corso e che l’Agenzia non aveva specificamente indicato l’errore di diritto della sentenza di merito, limitandosi a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti; non è stata disposta l’attestazione per il contributo unificato poiché l’Agenzia è esentata dal pagamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973
Norma sul controllo formale della dichiarazione dei redditi, in base al quale l’Ufficio aveva effettuato la verifica sfociata nel recupero dell’imposta.
art. 1, commi 344-347, L. n. 296 del 2006
Costituisce la base normativa della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007
Disciplina gli adempimenti documentali e la trasmissione all’ENEA, ma non prevede espressamente la decadenza dal beneficio in caso di tardività dell’invio.
art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante nella disciplina delle agevolazioni e degli adempimenti fiscali.
Base della trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 4, comma 1-bis, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007
Prevede la documentazione da trasmettere all’ENEA; la sua tardiva trasmissione non comporta decadenza in assenza di una previsione espressa.
art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 19 febbraio 2007
Prevede l’asseverazione del tecnico abilitato, ma la Corte rileva che la doglianza sull’omessa produzione è inammissibile e comunque la documentazione sostitutiva può essere idonea nei casi previsti.
art. 4, comma 1-quater, D.M. 19 febbraio 2007
Consente di fruire della detrazione anche se i lavori non sono ultimati, purché il contribuente attesti che l’intervento è ancora in corso di realizzazione.
art. 1, comma 348, L. n. 296 del 2006
Richiamato per il rinvio alla disciplina della detrazione; il rinvio è interpretato come fisso e non idoneo a introdurre una decadenza non espressamente prevista.
art. 1, comma 3, L. n. 449 del 1997
Evocato in comparazione: in quel sistema la decadenza era espressamente prevista per mancata comunicazione iniziale, a differenza del caso in esame.
art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41
Regolamento attuativo richiamato in chiave comparativa per evidenziare la diversa previsione espressa di decadenza nel regime delle ristrutturazioni edilizie.
art. 5, comma 4-bis, D.M. 19 febbraio 2007
Consente, per talune tipologie di lavori, la redazione e l’invio della scheda informativa all’ENEA omettendo l’attestato di qualificazione energetica.
art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63 del 2013 conv. in L. n. 90 del 2013
Richiamato come norma primaria che esplicita la finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico; la prassi dell’Agenzia ha escluso che la tardività della comunicazione determini decadenza.
art. 14, comma 2-quinquies, D.L. n. 63 del 2013 conv. in L. n. 90 del 2013
Costituisce la base della disciplina sopravvenuta sui poteri di verifica e controllo dell’ENEA, ma è norma non applicabile ratione temporis al caso.
art. 14, comma 3-bis, D.L. n. 63 del 2013
Prevede che ENEA elabori le informazioni delle richieste di detrazione ai fini del monitoraggio e della valutazione del risparmio energetico, confermando la funzione statistica dell’adempimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non è applicabile l’attestazione del contributo unificato in ragione dell’esenzione delle amministrazioni pubbliche tramite prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012
Richiamato per l’esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse nel processo mediante prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata a fondamento dell’esenzione dell’Agenzia dal pagamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, la tardiva trasmissione all’ENEA della documentazione prevista dal regolamento attuativo non comporta decadenza dal beneficio se la decadenza non è espressamente prevista dalla legge o desumibile in modo univoco dal sistema.
- Gli adempimenti di comunicazione all’ENEA hanno funzione principalmente statistica, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico; la loro violazione non può essere automaticamente trasformata in causa di perdita dell’agevolazione.
- Quando il contribuente non dispone ancora della documentazione completa perché i lavori sono in corso, il regolamento consente il ricorso a forme documentali alternative o sostitutive, purché sia attestato che l’intervento non è ultimato.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge deve individuare specificamente la regola di diritto applicata dalla sentenza impugnata e il suo contrasto con la norma o con l’interpretazione consolidata; una doglianza che miri solo a ottenere una diversa valutazione dei fatti è inammissibile.
- Il rinvio della disciplina primaria a norme precedenti va interpretato secondo il contenuto effettivo del rinvio stesso: se il nuovo adempimento nasce solo in sede regolamentare, non può presumersi una decadenza già prevista in altri regimi senza una previsione espressa o un solido aggancio sistematico.
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