Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una cooperativa edilizia in liquidazione e riguarda, da un lato, l'impugnazione di alcune delibere assembleari del 16 giugno 2000 relative alla determinazione dei conguagli sul costo degli alloggi, al rimborso di somme anticipate da un socio e al versamento di ulteriori importi per spese di gestione; dall'altro, domande restitutorie e risarcitorie dei soci per somme versate, asseriti danni e vizi dell'opera. Dopo alterne vicende di merito e un primo giudizio di cassazione che aveva accolto solo il motivo relativo all'interpretazione della clausola contrattuale sul conguaglio, la causa è tornata alla Corte d'appello, che ha accolto l'impugnazione dei soci sul punto del conguaglio e rigettato la domanda riconvenzionale della cooperativa. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: violazione dei limiti del giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c.; violazione delle norme sulle impugnazioni delle delibere assembleari per mancata indicazione delle norme violate; errata applicazione dell'onere della prova e dei criteri ermeneutici nella lettura della clausola n. 5 degli atti di assegnazione; errori in tema di spese di lite nei confronti di una socia; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 278 c.p.c. per la condanna restitutoria; nullità e inutilizzabilità della CTU per asserita violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della cooperativa. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare il perimetro del rinvio e l'interpretazione della clausola contrattuale, osservando che il giudice di rinvio si era mosso entro il decisum rescindente e che l'accertamento del costo effettivo e dei conguagli implicava necessariamente la verifica della validità della delibera sul punto. Ha inoltre reputato infondate le doglianze sulle spese, sulla condanna restitutoria e sulla CTU, ritenendo che la statuizione sulle somme dovute fosse sufficientemente determinata, che la posizione di una socia fosse ormai coperta da giudicato e che le eccezioni sulla consulenza tecnica fossero tardive perché non dedotte nella prima difesa utile. La cooperativa è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti del decisum rescindente, ma la verifica del merito della controversia sui conguagli può comportare la trattazione delle questioni logicamente e giuridicamente connesse, senza violare il giudicato interno o il perimetro del rinvio.
La Corte non accoglie la censura sulla mancata indicazione delle norme violate, valorizzando il fatto che la delibera è stata scrutinata nella sua effettiva illegittimità sostanziale nell'ambito dell'impugnazione assembleare.
Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito interpreta la clausola contrattuale e verifica se la cooperativa abbia assolto all'onere di dimostrare i conguagli secondo le modalità pattuite.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.
L'interpretazione della clausola contrattuale è attività riservata al giudice di merito se svolta secondo i canoni legali, e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di violazione dei criteri ermeneutici in modo puntuale.
artt. 91, 383, 384, 385, 389 c.p.c.
Le spese dei diversi gradi e quelle del rinvio seguono il regime della soccombenza e, se coperte da giudicato o già regolate, non sono nuovamente ridiscutibili nel successivo giudizio.
La condanna restitutoria può essere formulata in modo determinato anche per relationem quando il quantum sia già stato esattamente individuato nei precedenti gradi non cassati e non vi sia contestazione specifica sul pagamento.
Le eccezioni di nullità della CTU e di violazione del contraddittorio sono eccezioni relative che devono essere sollevate nella prima difesa utile, altrimenti restano precluse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice può affrontare tutte le questioni logicamente e giuridicamente necessarie alla decisione del punto cassato, purché resti entro il perimetro del decisum rescindente.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, se condotta con i canoni legali di ermeneutica, è valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo specifica denuncia di violazione dei criteri interpretativi.
- Non si configura violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice accerta che la parte onerata non ha provato i fatti costitutivi della pretesa o ha preteso un conguaglio non conforme alle modalità pattuite.
- Una condanna alla restituzione può essere sufficientemente determinata anche se formulata per relationem, quando il contenuto economico della pretesa sia già stato quantificato in un capo della decisione non cassato e non vi siano contestazioni specifiche sul pagamento.
- Le nullità relative della consulenza tecnica e le doglianze sul contraddittorio vanno eccepite nella prima difesa utile, altrimenti sono definitivamente precluse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26490/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26491/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26493/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26496/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26497/2023 del 14/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →