Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una cooperativa edilizia in liquidazione e riguarda, da un lato, l'impugnazione di alcune delibere assembleari del 16 giugno 2000 relative alla determinazione dei conguagli sul costo degli alloggi, al rimborso di somme anticipate da un socio e al versamento di ulteriori importi per spese di gestione; dall'altro, domande restitutorie e risarcitorie dei soci per somme versate, asseriti danni e vizi dell'opera. Dopo alterne vicende di merito e un primo giudizio di cassazione che aveva accolto solo il motivo relativo all'interpretazione della clausola contrattuale sul conguaglio, la causa è tornata alla Corte d'appello, che ha accolto l'impugnazione dei soci sul punto del conguaglio e rigettato la domanda riconvenzionale della cooperativa. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: violazione dei limiti del giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c.; violazione delle norme sulle impugnazioni delle delibere assembleari per mancata indicazione delle norme violate; errata applicazione dell'onere della prova e dei criteri ermeneutici nella lettura della clausola n. 5 degli atti di assegnazione; errori in tema di spese di lite nei confronti di una socia; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 278 c.p.c. per la condanna restitutoria; nullità e inutilizzabilità della CTU per asserita violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della cooperativa. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare il perimetro del rinvio e l'interpretazione della clausola contrattuale, osservando che il giudice di rinvio si era mosso entro il decisum rescindente e che l'accertamento del costo effettivo e dei conguagli implicava necessariamente la verifica della validità della delibera sul punto. Ha inoltre reputato infondate le doglianze sulle spese, sulla condanna restitutoria e sulla CTU, ritenendo che la statuizione sulle somme dovute fosse sufficientemente determinata, che la posizione di una socia fosse ormai coperta da giudicato e che le eccezioni sulla consulenza tecnica fossero tardive perché non dedotte nella prima difesa utile. La cooperativa è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti del decisum rescindente, ma la verifica del merito della controversia sui conguagli può comportare la trattazione delle questioni logicamente e giuridicamente connesse, senza violare il giudicato interno o il perimetro del rinvio.

  • artt. 2516 e 2377 c.c.

    La Corte non accoglie la censura sulla mancata indicazione delle norme violate, valorizzando il fatto che la delibera è stata scrutinata nella sua effettiva illegittimità sostanziale nell'ambito dell'impugnazione assembleare.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito interpreta la clausola contrattuale e verifica se la cooperativa abbia assolto all'onere di dimostrare i conguagli secondo le modalità pattuite.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.

    L'interpretazione della clausola contrattuale è attività riservata al giudice di merito se svolta secondo i canoni legali, e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di violazione dei criteri ermeneutici in modo puntuale.

  • artt. 91, 383, 384, 385, 389 c.p.c.

    Le spese dei diversi gradi e quelle del rinvio seguono il regime della soccombenza e, se coperte da giudicato o già regolate, non sono nuovamente ridiscutibili nel successivo giudizio.

  • artt. 99, 112, 278 c.p.c.

    La condanna restitutoria può essere formulata in modo determinato anche per relationem quando il quantum sia già stato esattamente individuato nei precedenti gradi non cassati e non vi sia contestazione specifica sul pagamento.

  • artt. 101, 112, 212 c.p.c.

    Le eccezioni di nullità della CTU e di violazione del contraddittorio sono eccezioni relative che devono essere sollevate nella prima difesa utile, altrimenti restano precluse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può affrontare tutte le questioni logicamente e giuridicamente necessarie alla decisione del punto cassato, purché resti entro il perimetro del decisum rescindente.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali, se condotta con i canoni legali di ermeneutica, è valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo specifica denuncia di violazione dei criteri interpretativi.
  • Non si configura violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice accerta che la parte onerata non ha provato i fatti costitutivi della pretesa o ha preteso un conguaglio non conforme alle modalità pattuite.
  • Una condanna alla restituzione può essere sufficientemente determinata anche se formulata per relationem, quando il contenuto economico della pretesa sia già stato quantificato in un capo della decisione non cassato e non vi siano contestazioni specifiche sul pagamento.
  • Le nullità relative della consulenza tecnica e le doglianze sul contraddittorio vanno eccepite nella prima difesa utile, altrimenti sono definitivamente precluse.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.