Cassazione Civile, Ordinanza n. 26314/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
Un gestore del servizio idrico otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative al consumo d'acqua di un'utenza intestata a un imprenditore agricolo. L'intimato si opponeva deducendo: errata applicazione della tariffa per uso industriale/commerciale anziché per uso promiscuo in agricoltura; prescrizione di parte del credito; anomalia dei consumi addebitati; insussistenza del deposito cauzionale. L'opposizione veniva accolta solo per la parte prescritta, con revoca del decreto e condanna al pagamento del residuo. La corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) omesso esame e violazione di norme sulla buona fede e sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che l'utenza servisse un'azienda agricola e che la tariffa dovesse essere ricondotta a tale destinazione, anche per doveri del gestore di verificare i dati dell'utenza; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e omesso esame circa l'anomalia dei consumi, contestando la prova del regolare funzionamento del contatore e l'efficacia degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito; 3) nullità della sentenza e violazione della disciplina sulla carta dei servizi e sul deposito cauzionale, assumendo che la carta adottata dal gestore non fosse conforme alla normativa e non potesse legittimare l'addebito del deposito. La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso perché tardivo, e ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi del ricorso: il primo perché mescolava censure eterogenee e, comunque, mirava a una rivalutazione di merito, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi fondata sui dati contrattuali e sull'onere dell'utente di comunicare le variazioni d'uso; il secondo perché si risolveva in una diversa valutazione delle prove e non in un vizio scrutinabile in cassazione; il terzo perché introduceva una questione nuova non adeguatamente dedotta nei gradi di merito e comunque irrilevante rispetto alla previsione del deposito inserita nel contratto. Nessuna spesa è stata posta a carico della resistente per l'inammissibilità del controricorso; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando anche l'inammissibilità del controricorso e della memoria della resistente perché tardivi. Il giudizio di merito è rimasto fermo, con conferma della decisione d'appello che aveva riconosciuto solo in parte la prescrizione del credito e confermato la condanna al pagamento del residuo dovuto per le forniture idriche. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Il controricorso deve essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso; se tardivo, è inammissibile e trascina l'inammissibilità della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
La facoltà di deposito della memoria presuppone la tempestiva notifica del controricorso.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo inestricabile doglianze eterogenee senza renderle riconducibili a specifici vizi.
È evocabile solo se si denuncia che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso il principio di non contestazione nei casi pertinenti; non per contestare la valutazione delle prove.
Rileva solo quando si deduce la violazione delle regole legali di valutazione della prova; non consente di censurare la mera valutazione di merito compiuta dal giudice.
I canoni di interpretazione contrattuale non possono essere usati in cassazione per ottenere una nuova lettura del fatto negoziale, se la motivazione di merito è coerente e non illogica.
La buona fede e correttezza concorrono a definire obblighi e bilanciamento degli interessi, ma la loro applicazione concreta è rimessa al giudizio di merito se sorretto da motivazione adeguata.
L'esecuzione del contratto secondo buona fede può integrare il contenuto del rapporto, ma non consente in cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La censura sull'onere della prova è inammissibile quando in realtà mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
La doglianza richiamata dalla parte non è stata ritenuta adeguatamente illustrata e non ha inciso sul giudizio di inammissibilità.
Se il fatto decisivo si assume allegato e non esaminato, la doglianza va veicolata come omessa pronuncia; il vizio ex art. 360 n. 5 non è lo strumento corretto.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante richiede una reale assenza del percorso argomentativo, non una semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire di comprendere la ratio della decisione; nella specie la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 18 della Convenzione stipulata tra l'ATO Sardegna ed il Gestore
La previsione richiamata è stata reputata nuova e comunque inconferente, perché riferita alla fase di acquisizione delle utenze e non alla controversia sulla tariffa applicabile al rapporto in corso.
art. 2, comma 461, L. 244/2007
Richiamato dal ricorrente in tema di carta dei servizi e diritti dell'utenza, ma la questione è stata giudicata nuova e non scrutinabile.
art. 8 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27
Le carte dei servizi devono indicare specificamente i diritti esigibili dagli utenti, ma la censura sulla conformità della carta del gestore è stata ritenuta nuova e non esaminabile.
D.P.C.M. 29 aprile 1999
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul deposito cauzionale e sulla carta dei servizi.
Deliberazione n. 86 AEEGSI del 28 febbraio 2013
Il gestore non può chiedere il deposito cauzionale se non ha adottato e pubblicato una carta dei servizi conforme alla normativa vigente; la questione non è stata però ritenuta dedotta in modo rituale nei gradi di merito.
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso censure di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale senza consentire di individuare con chiarezza lo specifico error denunciato.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; se il fatto è stato allegato e trascurato, la censura va incanalata, secondo il caso, nel vizio di omessa pronuncia o nella specifica nullità processuale pertinente.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove; tali norme rilevano solo in ipotesi di decisione fondata su prove non introdotte o di deroga ai criteri legali di valutazione della prova.
- Nei rapporti di somministrazione, la destinazione dell'utenza e la tariffa applicabile possono essere desunte prioritariamente dai dati contrattuali e dalle comunicazioni dell'utente; il gestore non è tenuto, salvo specifici elementi contrari, a verificare d'ufficio dopo molti anni la correttezza della qualificazione d'uso se il regolamento pone a carico dell'utente l'obbligo di comunicare per iscritto le variazioni.
- La censura sulla prova dei consumi idrici e sul funzionamento del contatore è inammissibile in cassazione quando si traduce in una diversa lettura di documenti, relazioni tecniche e note del gestore, poiché attiene al merito della valutazione probatoria.
- Le questioni nuove, soprattutto se implicano accertamenti di fatto, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve dimostrare di averle ritualmente dedotte nei gradi di merito e indicare dove ciò sia avvenuto.
- La buona fede e la correttezza nell'interpretazione ed esecuzione del contratto operano come criteri di integrazione e di bilanciamento, ma non consentono alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del regolamento contrattuale quando la motivazione sia coerente e non apparente.
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