Cassazione Civile, Ordinanza n. 24811/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all'anno 2014, emesso nei confronti di due soci ritenuti coobbligati in solido per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società priva di struttura organizzativa. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati accolti, ma in appello la CTR ha riformato la decisione ritenendo che i contribuenti, nelle rispettive qualità sociali, avessero un dovere di vigilanza sulla gestione, richiamando l'art. 2320 c.c. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con cinque motivi: (1) violazione di norme tributarie e penali e vizio di motivazione per mancata valutazione concreta della loro colpa, sostenendo di non aver mai partecipato alla gestione e di essere stati inconsapevoli della frode; (2) violazione delle regole processuali e del principio di non contestazione, per non avere l'Ufficio preso posizione specifica sulle allegazioni difensive circa l'estraneità dei contribuenti e il raggiro del commercialista; (3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dell'onere della prova, deducendo che non erano in grado di conoscere l'illiceità delle operazioni e che la responsabilità doveva ricadere su terzi; (4) violazione dell'art. 2320 c.c., assumendo che la norma non fondi obblighi tributari e non si applichi a chi non compie atti di gestione; (5) violazione della disciplina sulle sanzioni per difetto di motivazione sulla quantificazione della pena amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso perché formulati in modo promiscuo, sovrapponendo censure di violazione di legge e vizio di motivazione senza una chiara distinzione tra i piani, e perché diretti sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché non erano riportati i passaggi degli atti e dei documenti rilevanti. Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione del principio di non contestazione, osservando che nel processo tributario la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi subordinati non equivale ad ammissione dei fatti e non restringe il thema decidendum. Ha poi ribadito che, per escludere la responsabilità per sanzioni tributarie, il contribuente deve provare l'assenza assoluta di colpa e la propria ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza; nel caso concreto, tale prova non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla CTR come base del dovere di vigilanza del socio accomandante/accomandatario sulla gestione; la Corte di cassazione non ne ha affermato una portata autonoma in materia tributaria, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che contestavano tale impostazione.
In tema di sanzioni tributarie, l'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo richiede la prova, a carico del contribuente, dell'assenza assoluta di colpa e dell'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza.
Invocato dai ricorrenti insieme ad altre norme per sostenere l'assenza di responsabilità soggettiva; non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Invocato dai ricorrenti per contestare l'imputazione soggettiva della violazione; la Corte non ne svolge una lettura specifica, trattandosi di doglianza ritenuta inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di non contestazione e alle difese dell'Ufficio; la Corte afferma che nel processo tributario la mancata specifica presa di posizione sui motivi subordinati non equivale ad ammissione dei fatti.
Censurato dai ricorrenti nell'ambito del secondo motivo; nessuna interpretazione autonoma emerge, essendo il motivo dichiarato inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti senza una specifica ricaduta nella motivazione decisoria.
Invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte non ravvisa profili utili, dichiarando le censure inammissibili.
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma va coordinato con la specialità del rito: la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi subordinati non comporta ammissione dei fatti né limita il thema decidendum.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo; non viene enunciato un principio specifico oltre al richiamo del sistema processuale tributario.
art. 6, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato per escludere la responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza e di ignoranza dei fatti; la Corte ribadisce invece che è necessario provare l'assenza assoluta di colpa.
art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato con riferimento alla quantificazione della sanzione; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché mira a una rivalutazione del merito.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: in materia di sanzioni tributarie grava sul contribuente la dimostrazione dell'assenza di colpa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte rileva l'inammissibilità dei motivi formulati mediante mescolanza di censure di violazione di legge e vizio di motivazione, incompatibili se non adeguatamente distinte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che cumuli e sovrapponga in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione: le due censure presuppongono piani diversi e devono essere specificamente articolate.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi deduce errori di diritto o di fatto deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti decisivi, in modo da consentire il controllo della Corte.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera, ma non comporta che la mancata replica dell'Ufficio ai motivi subordinati del contribuente valga come ammissione dei fatti né restringa automaticamente il thema decidendum.
- In materia di sanzioni amministrative tributarie, per escludere la responsabilità soggettiva il contribuente deve provare l'assenza assoluta di colpa e l'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza; non è sufficiente allegare di essersi affidato a terzi o di non aver materialmente gestito l'impresa.
- Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l'apprezzamento di merito del giudice di appello con una diversa lettura dei fatti.
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