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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35625/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un estratto di ruolo dal quale emergeva una cartella di pagamento relativa a imposta di registro per l'anno 1988. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo, da un lato, ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per dedotta omessa notifica della cartella e, dall'altro, prescritto il credito per mancata prova rigorosa delle notifiche e di atti interruttivi. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omessa o insufficiente motivazione e violazione delle norme processuali sul difetto di motivazione, perché la CTR avrebbe ignorato la prova documentale della notifica; (2) violazione delle norme sulla notifica della cartella e tardività dell'impugnazione, che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 60 giorni; (3) violazione del termine di impugnazione ex art. 21 d.lgs. 546/1992, poiché la notifica a mani proprie dell'11 maggio 2009 rendeva tardivo il ricorso; (4) ulteriore censura sulla medesima tardività e sulla prescrizione; (5) omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 1310 c.c. quanto all'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti dei coobbligati solidali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è consentita solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tassativamente indicate dalla norma. Applicando tale principio ai giudizi pendenti, la Corte ha rilevato che la contribuente non aveva depositato documentazione idonea a dimostrare un attuale interesse ad agire. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario per difetto di interesse. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi in ragione del mutamento normativo intervenuto nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di motivazione della sentenza; la Corte non sviluppa però il motivo perché decide la lite sulla base di una diversa ragione di diritto sopravvenuta.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di motivazione delle sentenze tributarie.

  • artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati in relazione alla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato come termine di impugnazione del ricorso tributario; la Corte, però, definisce la controversia sulla base del difetto di interesse ad agire introdotto dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato come norma sull'effetto interruttivo della prescrizione verso i coobbligati solidali, ma la Corte non decide su tale profilo perché assorbe la causa in base all'inammissibilità dell'originario ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Censurato per omessa pronuncia; il motivo resta superato dall'accoglimento per ragione di diritto sopravvenuta.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi" tassativamente indicati

    La norma, applicata ai processi pendenti, concreta e seleziona l'interesse alla tutela immediata, rendendo l'interesse ad agire una condizione dinamica che deve sussistere fino alla decisione e che va dimostrata nei casi previsti dalla legge.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Norma introduttiva della modifica all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione della modifica normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può comportare pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto e quindi legittimare la tutela diretta.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato quale fonte dei soggetti pubblici rispetto ai quali operano le verifiche di cui all'art. 48-bis.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato come strumento processuale per il deposito documentale in cassazione volto a dimostrare lo specifico interesse ad agire.

Massime di principio

  • Nel processo tributario pendente, il difetto di impugnabilità dell'estratto di ruolo e la limitazione della tutela diretta contro ruolo/cartella invalidamente notificata operano anche per le controversie già in corso, poiché la norma sopravvenuta incide sull'interesse ad agire fino alla decisione.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a natura dinamica: deve esistere e può essere dimostrato sino al momento della pronuncia, secondo gli strumenti processuali consentiti dal grado di giudizio.
  • Quando il contribuente impugna estratto di ruolo o cartella asseritamente non notificata, la tutela è ammissibile solo se è allegato e provato uno specifico pregiudizio nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Se il contribuente non dimostra l'attuale interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta, il ricorso originario va dichiarato inammissibile, con cassazione della sentenza di merito che abbia deciso nel merito della prescrizione o della tempestività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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