Cassazione Civile, Ordinanza n. 01988/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione notificata a una società per la fornitura di vongole di taglia inferiore alla minima consentita, in violazione della normativa di settore. La società propose opposizione ex art. 22 L. 689/1981, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In Cassazione la società dedusse: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una sola testimonianza e senza ammettere le prove richieste, nonostante la documentazione di trasporto indicasse una diversa quantità e confezione della merce; 2) violazione degli artt. 2697, 2700 c.c. e 115 c.p.c., per omessa valutazione delle contestazioni sulla provenienza delle vongole e sulla correttezza delle misurazioni eseguite dagli agenti; 3) violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per tardività della contestazione, sostenendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere dal 13.10.2016, quando sarebbero stati già noti tutti gli elementi dell'illecito; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla prevalenza attribuita a un verbale rispetto a un altro documento, entrambi aventi fede fino a querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste del vizio di motivazione e della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: ha ribadito che, in caso di contestazione non immediata, il termine di 90 giorni ex art. 14, comma 2, L. 689/1981 decorre dal completamento dell'attività di accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, non dalla mera conoscenza materiale del fatto; inoltre, la ricostruzione dei tempi necessari all'accertamento è valutazione di merito insindacabile in cassazione fuori dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, è stata confermata la decisione della Corte d'appello e la parte ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come rimedio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'autorità amministrativa
art. 10, comma 2, lett. a e b, d.lgs. n. 4/2012
norma sostanziale violata per la commercializzazione/fornitura di vongole di taglia inferiore alla minima di riferimento
richiamata come fonte modificativa della disciplina applicata al caso
all. III Reg. CE 1967/2006
richiamato quale parametro tecnico-normativo sulla taglia minima del prodotto ittico
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio e valutazione delle contestazioni della prova
richiamato in relazione alla fede privilegiata dei verbali e degli atti pubblici
richiamato per censurare la valutazione delle prove e delle contestazioni
il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell'accertamento, non dalla mera acquisizione materiale del fatto
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
richiamato per affermare che la stima dei tempi dell'accertamento è insindacabile in cassazione salvo il vizio motivazionale nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, una nuova valutazione delle prove e del merito, perché la scelta e la ponderazione del materiale istruttorio appartengono al giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente il percorso argomentativo; se la sentenza indica gli elementi probatori decisivi e la loro concatenazione logica, la censura si traduce in una richiesta inammissibile di rivisitazione del fatto.
- In tema di sanzioni amministrative, quando la contestazione non è immediata, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità accertatrice ha completato l'attività di verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, non dal primo momento di mera conoscenza materiale dei fatti.
- La ricostruzione del momento di completamento dell'accertamento e della congruità del tempo impiegato costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La mera esistenza di documenti o atti pubblici di segno diverso non impone di per sé alla Corte di cassazione una rivalutazione della loro attendibilità, se il giudice di merito ha spiegato le ragioni della preferenza accordata a uno di essi.
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