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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Normativa italiana012G0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto riordina la normativa su pesca e acquacoltura, definisce attività professionali e non professionali, qualifica l’imprenditore ittico e introduce sanzioni amministrative e penali per violazioni in materia di pesca illegale, taglie minime, attrezzi vietati, tracciabilità e controlli. Prevede inoltre un sistema di punti, sospensione e revoca della licenza.

riordino della pesca e dell’acquacoltura, con sanzioni e sistema di punti

Riordino della disciplina di pesca e acquacoltura

Il provvedimento riordina, coordina e integra la normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nel rispetto delle competenze regionali, per dare attuazione ai criteri europei sulla gestione sostenibile delle risorse e sul contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Definizioni di pesca professionale e attività connesse

La pesca professionale è qualificata come attività economica organizzata svolta in ambienti marini, salmastri o d’acqua dolce, comprendente le operazioni di ricerca, cattura, trasferimento, conservazione, trasformazione e sbarco dei prodotti ittici. Rientrano inoltre, se svolte dall’imprenditore ittico, il pescaturismo e l’ittiturismo.

Sono considerate connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti e svolte dall’imprenditore ittico con prodotti o mezzi prevalentemente propri, la trasformazione, distribuzione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca, nonché interventi di gestione attiva per la valorizzazione produttiva, l’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e la tutela dell’ambiente costiero.

Per l’ittiturismo e per le strutture destinate alle attività connesse valgono le regole sull’accessibilità e sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla normativa edilizia e dalla disciplina sulla disabilità. L’imbarco di persone per pescaturismo è soggetto ad autorizzazione dell’autorità marittima competente.

Acquacoltura e attività connesse

L’acquacoltura è definita come attività economica organizzata e professionale di allevamento o coltura di organismi acquatici, in acque dolci, salmastre o marine, mediante la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria.

Sono connesse all’acquacoltura la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività principale, nonché la fornitura di beni e servizi mediante l’uso prevalente di attrezzature o risorse aziendali. Vi rientrano anche attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, e interventi di gestione attiva per la valorizzazione produttiva e la tutela dell’ambiente costiero.

Anche per queste strutture si applicano le disposizioni su accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

Imprenditore ittico, regime giuridico e concessioni

È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente la pesca e le attività connesse in forma singola, associata o societaria. Sono equiparate le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono loro beni e servizi; è inoltre imprenditore ittico l’acquacoltore.

All’imprenditore ittico si applicano, salvo più favorevoli disposizioni di settore, le norme previste per l’imprenditore agricolo. L’esercizio effettivo delle attività richiede il rispetto delle regole su iscrizioni, abilitazioni e autorizzazioni. L’autocertificazione prevista dalla disciplina tecnica sostituisce ogni adempimento tecnico e formale ivi contemplato.

Per accedere ad agevolazioni fiscali, previdenziali e contributi pubblici, l’imprenditore ittico deve applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, oltre alle norme sociali e di sicurezza sul lavoro.

Le concessioni demaniali marittime, di zone di mare territoriale e relative pertinenze destinate all’acquacoltura devono avere una durata iniziale non inferiore a quella del piano di ammortamento dell’investimento cui la concessione si riferisce.

Imprenditoria giovanile in pesca

È giovane imprenditore ittico chi ha età non superiore a 40 anni. Ai fini della normativa nazionale e comunitaria sull’imprenditoria giovanile, sono considerate imprese ittiche giovanili le società semplici, in nome collettivo e cooperative con almeno due terzi dei soci under 40, le società in accomandita semplice con almeno un accomandatario giovane imprenditore ittico, e le società di capitali in cui i giovani imprenditori detengano oltre il 50% del capitale e la maggioranza degli amministratori sia composta da giovani imprenditori ittici.

La disciplina amplia inoltre alle imprese della pesca il riferimento normativo sull’imprenditorialità giovanile in agricoltura e destina il 20% delle risorse del Fondo richiamato dalla legge finanziaria 2008 alle finalità in materia di pesca.

Pesca non professionale e pesca scientifica

La pesca non professionale comprende la pesca svolta per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La pesca scientifica è quella svolta per studio, ricerca e sperimentazione dai soggetti indicati dalla normativa regolamentare richiamata.

È vietata la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, salvo la pesca scientifica, fermo il potere del Ministero di disporre comunque il divieto. Le modalità di esercizio della pesca ricreativa, turistica o sportiva sono demandate a decreto ministeriale, con l’obiettivo di renderla compatibile con la politica comune della pesca.

La pesca con fucile subacqueo o strumenti similari è consentita solo ai maggiori di 16 anni.

Contravvenzioni penali e divieti fondamentali

Sono vietate condotte gravemente lesive delle risorse biologiche marine, tra cui la cattura, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione di specie la cui cattura sia vietata; l’uso di esplosivi, energia elettrica o sostanze tossiche; la raccolta e il commercio di pescato ottenuto con tali mezzi; la pesca in acque di altri Stati fuori dai casi consentiti; la violazione delle misure di conservazione nelle acque di organizzazioni regionali per la pesca; la sottrazione di pescato da attrezzi altrui o da spazi riservati a stabilimenti di pesca e acquacoltura.

Sono previste pene di arresto e ammenda per le violazioni delle lettere a), b), c), d) ed e), e pene più lievi per le violazioni relative a sottrazione di pescato o di organismi in spazi riservati, con regime a querela per alcune ipotesi.

Sanzioni accessorie per le contravvenzioni

Le condanne per le contravvenzioni comportano, tra l’altro, la confisca del pescato e degli attrezzi, l’obbligo di rimessa in pristino dei luoghi danneggiati e, per la commercializzazione o somministrazione di specie vietate, la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

Per violazioni relative a tonno rosso e pesce spada in acque estere o di competenza di organizzazioni regionali, è prevista la sospensione della licenza da 3 a 6 mesi e, in caso di recidiva, la revoca. Se le violazioni sono commesse con imbarcazioni non autorizzate alla pesca professionale, è prevista la sospensione dell’iscrizione nel registro dei pescatori.

Sanzioni amministrative per pesca senza titolo, in zone vietate e per eccesso di cattura

Chi esercita pesca con unità iscritte nei registri nautici senza licenza o autorizzazione valida è punito con sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro; la violazione è infrazione grave e comporta 7 punti alla licenza e al comandante se il titolo è scaduto da oltre 30 giorni.

La pesca in zone o tempi vietati comporta sanzione da 1.000 a 6.000 euro; nei casi indicati dalla norma è infrazione grave con attribuzione di 6 punti. Sanzioni analoghe sono previste per la detenzione, il trasporto o il commercio del prodotto pescato in tali zone o tempi, nonché per la pesca diretta di stock sospesi per ripopolamento, con aggravio se il pescato supera 100 kg.

Per la pesca oltre le quantità autorizzate, o per catture accessorie oltre i limiti, sono previste sanzioni da 500 a 6.000 euro a seconda del caso. La pesca di stock soggetti a contingente senza contingente disponibile, o dopo esaurimento dello stesso, comporta sanzione da 1.000 a 6.000 euro e, se il prodotto supera 100 kg, l’assegnazione di 6 punti.

Attrezzi vietati, motore, geolocalizzazione e obblighi di registrazione

L’uso o la detenzione di attrezzi vietati, non conformi o non autorizzati, così come il posizionamento di apparecchi fissi o mobili senza titolo, comporta sanzioni da 1.000 a 6.000 euro. Per reti da posta derivanti o ferrettare non conformi è prevista la sospensione della licenza per 3 mesi e, in caso di recidiva nei cinque anni successivi, la revoca. Alcune violazioni sono qualificate come infrazioni gravi con attribuzione di punti.

Sono sanzionate anche la manomissione dell’apparato motore per aumentare la potenza oltre i limiti certificati, l’uso di dispositivi di geolocalizzazione alterati o con segnale interrotto, e la violazione degli obblighi di registrazione e dichiarazione di catture e sbarchi, anche tramite sistemi satellitari. Per talune ipotesi sono previste ulteriori conseguenze in termini di punti.

È inoltre punita la violazione delle prescrizioni sull’obbligo di sbarco, con sanzioni da 2.000 a 12.000 euro e attribuzione di 3 punti.

Pesca INN, intralcio ai controlli e obblighi di etichettatura/tracciabilità

È vietato trasbordare, partecipare a pesca congiunta, fornire assistenza o rifornimento, oppure coadiuvare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; è altresì punito l’uso di pescherecci privi di nazionalità e la commercializzazione di prodotto proveniente da pesca INN. Le violazioni comportano sanzioni da 1.000 a 6.000 euro e, in vari casi, l’assegnazione di 7 punti.

È sanzionato anche l’occultamento, la manomissione o l’eliminazione di prove e l’intralcio all’attività degli ispettori, degli organi di vigilanza e degli osservatori, con sanzioni da 1.000 a 6.000 euro e attribuzione di punti.

Ulteriori sanzioni amministrative da 1.000 a 6.000 euro sono previste per la violazione degli obblighi di etichettatura, tracciabilità e corrette informazioni all’acquirente finale lungo tutta la filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Taglie minime di riferimento e pesca sotto taglia

È vietato detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare o somministrare esemplari sotto la taglia minima di riferimento, con specifiche regole differenziate per le specie soggette o non soggette all’obbligo di sbarco.

Per le catture accidentali di specie non soggette all’obbligo di sbarco, gli esemplari sotto taglia devono essere rigettati in mare; per le specie soggette all’obbligo di sbarco, il prodotto non può essere trasportato o commercializzato per il consumo umano diretto. In alcuni casi è imposto l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità marittima.

Le sanzioni sono graduate in base al peso del pescato sotto taglia, da 100 euro fino a 75.000 euro, con riduzione convenzionale del 10% del peso rilevato ai fini del calcolo. Se la cattura accessoria è stata effettuata con attrezzi conformi e autorizzati, la sanzione non si applica. In alcune ipotesi sono previsti anche 5 punti sulla licenza.

Violazioni nella pesca non professionale

Chi pesca marittimamente senza iscrizione preventiva nel registro dei pescatori marittimi è sanzionato da 2.000 a 6.000 euro. La vendita o il commercio del pescato non professionale è punita con sanzione da 4.000 a 12.000 euro, salvo le eccezioni richiamate dalla norma.

Ulteriori sanzioni da 1.000 a 3.000 euro colpiscono la violazione delle regole sulla pesca sportiva, ricreativa e subacquea, nonché la cessione o l’affidamento di fucili subacquei a minori di 16 anni. Se il pescato giornaliero supera 5 kg, la sanzione per il pescatore può arrivare fino a 50.000 euro secondo scaglioni. Le sanzioni aumentano di un terzo per specie soggette a piani di ricostituzione e tonno rosso. Agli esercizi commerciali che acquistano pescato illecito si applica la sospensione da 5 a 10 giorni lavorativi.

Sistema di punti, registro delle infrazioni e conseguenze sulla licenza

È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi, collegato al quadro europeo di controllo della pesca. Le contravvenzioni relative a pesca vietata di specie protette e a violazioni in aree regionali sono qualificate come infrazioni gravi.

La commissione di un’infrazione grave comporta l’assegnazione di punti alla licenza di pesca, anche senza ordinanza di ingiunzione. È previsto un decreto ministeriale per disciplinare modalità, termini e procedure, mentre resta ferma la competenza della Direzione generale pesca per la revoca della licenza. Il sistema si applica anche all’autorizzazione per la pesca subacquea professionale.

Presso il Centro controllo nazionale pesca è istituito il Registro nazionale delle infrazioni.

Sospensione, revoca e cancellazione dei punti

Il raggiungimento di 18, 36, 54 e 72 punti determina la sospensione della licenza per periodi rispettivamente di 2 mesi, 4 mesi, 8 mesi e 1 anno. Il cumulo di 90 punti comporta la revoca definitiva della licenza. Se durante una sospensione vengono assegnati nuovi punti, essi si sommano a quelli già esistenti.

Sono previste anche ipotesi di riduzione di 2 punti, se il titolare adotta successivamente misure virtuose indicate dalla norma, come l’uso volontario di sistemi di controllo o la partecipazione a campagne scientifiche o a piani di pesca con riduzione delle possibilità di pesca. Se nei tre anni successivi all’ultima infrazione non ne vengono commesse altre, tutti i punti sono annullati. Il titolare viene informato della cancellazione secondo le modalità previste dal successivo comma, qui solo parzialmente riportato.

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