Cassazione Civile, Ordinanza n. 31932/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2003. L'Ufficio aveva contestato, da un lato, la deduzione/ detrazione collegata a una fattura ritenuta riferita a operazione soggettivamente inesistente; dall'altro, maggiori ricavi derivanti dalla vendita di alcuni appartamenti a prezzi indicati in misura inferiore rispetto agli importi dei mutui concessi agli acquirenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha impugnato solo la parte della sentenza relativa alle vendite immobiliari, deducendo violazione degli artt. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 9 d.P.R. n. 917/1986, come modificati dalla L. n. 88/2009, nonché vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. La censura sosteneva che la CTR avesse erroneamente svalutato il compendio indiziario formato dai valori OMI, dagli importi dei mutui e da una dichiarazione resa da un terzo, omettendo una valutazione unitaria degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, in materia di rettifica dei maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili, i valori OMI non possono da soli fondare la pretesa fiscale, ma possono concorrere con ulteriori elementi indiziari, e che il giudice di merito deve esaminare sia singolarmente sia complessivamente il materiale presuntivo. Nel caso concreto la CTR aveva, secondo la Cassazione, svuotato di significato il dato OMI e aveva svalutato in modo assertivo anche gli importi dei mutui senza spiegare adeguatamente perché non fossero significativi. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma posta a base della rettifica; la Corte ne considera l'applicazione nel quadro della prova presuntiva relativa ai maggiori ricavi da cessione di immobili.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo; dopo le modifiche del 2009 il valore normale/OMI non opera come presunzione legale ma come indizio valutabile con altri elementi.
Richiamato per la nozione di valore normale nella disciplina fiscale applicabile alla vicenda.
art. 24, comma 5, L. n. 88 del 2009
La Corte afferma che la norma ha reintrodotto con effetto retroattivo la natura di presunzione semplice del valore normale nelle cessioni immobiliari, senza impedire al giudice di fondare il convincimento su elementi presuntivi purché gravi e precisi.
art. 35 del d.l. n. 223 del 2006
È ricordato come norma che aveva introdotto la presunzione relativa di corrispondenza tra prezzo e valore normale, poi superata dalle modifiche successive.
Dedotto dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte rileva che la censura si sostanzia in realtà soprattutto in un vizio motivazionale.
Applicato ratione temporis; il vizio motivazionale è ritenuto sussistente perché la CTR non ha adeguatamente esaminato il compendio indiziario e la sua rilevanza complessiva.
Massime di principio
- Nella rettifica dei maggiori ricavi da cessione di immobili, i valori OMI non sono di per sé sufficienti a fondare l'accertamento, ma possono concorrere con ulteriori indizi a formare una presunzione grave, precisa e concordante.
- Il giudice tributario deve valutare il materiale presuntivo in modo unitario e non atomistico: non può limitarsi a svalutare i singoli elementi senza confrontarsi con la loro rilevanza complessiva.
- Quando l'accertamento si basa su presunzioni semplici, la motivazione è insufficiente se non spiega in modo puntuale perché gli elementi valorizzati dall'Ufficio siano privi di significato probatorio nel caso concreto.
- L'importo dei mutui concessi agli acquirenti può costituire elemento indiziario rilevante nella ricostruzione del corrispettivo effettivamente pattuito, ma deve essere scrutinato dal giudice con motivazione specifica sulla sua effettiva attitudine dimostrativa.
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