Cassazione Civile, Ordinanza n. 19054/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestiva prestazioni sanitarie convenzionate, per il pagamento di un acconto mensile dovuto dalla ASL per prestazioni rese nel dicembre 2007. La ASL propose opposizione deducendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione, abusivo frazionamento del credito, carenza di prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni e superamento dei limiti di spesa/capacità operativa. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo improponibile la domanda per frazionamento abusivo del credito. La Corte d'appello confermò la decisione, rilevando che la società aveva azionato separatamente singole mensilità della medesima prestazione, tutte fondate sullo stesso rapporto di durata, sul medesimo convenzionamento, sulla stessa branca riabilitativa, sul medesimo tetto di spesa e sulla medesima C.O.M., senza allegare un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. In cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme sul divieto di frazionamento del credito e sull'onere della prova; omessa pronuncia sulle eccezioni relative a convenzionamento, C.O.M. e tetto di spesa; e censura sulle spese per mancata compensazione. Sosteneva che il divieto di frazionamento si applichi al singolo credito, non a più crediti mensili di un rapporto di durata, e che le modalità contrattuali di pagamento di acconti e saldi giustificassero azioni distinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel caso concreto, i crediti azionati separatamente erano parti di un rapporto unitario e derivavano dai medesimi presupposti contrattuali, con identico fatto costitutivo in senso analogo, e che la ricorrente non aveva allegato né dimostrato un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione frazionata delle domande. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sul preteso omesso esame di convenzionamento, C.O.M. e tetto di spesa, perché la Corte d'appello aveva deciso in rito sull'improponibilità della domanda, senza dover esaminare il merito. Infine ha respinto anche la censura sulle spese, reputando legittima la valutazione di soccombenza prevalente fatta dal giudice di merito secondo il principio di causalità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul divieto di frazionamento del credito, ma non decisivo nella motivazione della Corte
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce il collegamento tra correttezza processuale e giusto processo nel tema del frazionamento del credito
la Corte richiama il principio di buona fede e correttezza come limite al frazionamento abusivo del credito
richiamato dai motivi di ricorso sull'onere della prova; la Corte precisa che, in tema di proponibilità e interesse alla tutela frazionata, spetta al creditore allegare e dimostrare l'interesse oggettivo alla separazione delle domande
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non assume autonoma decisività nella ratio della decisione
richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne fondi la decisione
art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992
richiamato nei motivi relativi a convenzionamento, C.O.M. e tetto di spesa; la Corte non entra nel merito perché risolve la lite sul piano della improponibilità della domanda
art. 132, secondo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per denunciare vizi motivazionali, ma la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia
richiamato insieme alla doglianza motivazionale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per violazione di legge
richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude l'omissione perché la decisione in rito ha assorbito il merito
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per censurare la regolazione delle spese; la Corte afferma che la valutazione di soccombenza prevalente è rimessa al giudice di merito
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale indicata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale indicata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per respingere l'eccezione di tardività del ricorso, applicando il termine lungo ratione temporis
art. 196 quater disp. att. c.p.c.
richiamato per rilevare l'inammissibilità del deposito cartaceo della memoria illustrativa della controricorrente nel giudizio di cassazione pendente
art. 35, comma 2, L. n. 197/2022
richiamato per l'applicazione temporale della disciplina sul deposito telematico
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il creditore non può frazionare in più azioni giudiziarie una pretesa che, pur derivando da un unico rapporto obbligatorio o da un rapporto di durata unitario, presenti identici presupposti fattuali e sia suscettibile di un accertamento unitario, salvo che alleghi e provi un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata.
- Ai fini del divieto di frazionamento del credito, l'espressione "medesimo rapporto di durata" va intesa in senso storico-fenomenologico, cioè come concreta relazione intercorsa tra le parti, mentre il "medesimo fatto costitutivo" va inteso in senso ampio, come fatto analogo e non necessariamente identico.
- Quando il giudice rileva l'improponibilità della domanda per abuso del frazionamento del credito, non è tenuto a esaminare il merito delle ulteriori eccezioni sul credito; il vaglio resta assorbito dalla questione processuale.
- L'eccezione di frazionamento del credito incide sulla proponibilità della domanda ed è rilevabile anche d'ufficio; in tale contesto, l'onere di allegare e dimostrare le ragioni che giustificano la scelta della tutela separata grava sul creditore.
- La valutazione di soccombenza ai fini della liquidazione delle spese, anche in presenza di possibili profili di reciproca soccombenza, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito secondo il principio di causalità.
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