Cassazione Civile, Ordinanza n. 03900/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva rideterminato imponibili IRES, IRAP e IVA, contestando la natura di ente non commerciale e l'accesso alle agevolazioni fiscali previste per le associazioni. In verifica erano state rilevate, secondo l'Ufficio e poi secondo la CTR, spese e impegni finanziari non coerenti con la capacità reddituale dei soci, interventi di ristrutturazione, schede soci prive di sottoscrizione, irregolarità formali e contabili e presunte entrate non contabilizzate; da ciò era stata desunta un'attività imprenditoriale mascherata da attività associativa. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che le presunzioni utilizzate per l'accertamento analitico-induttivo non fossero gravi, precise e concordanti; 2) violazione delle norme processuali e del contraddittorio, perché la CTR avrebbe deciso nel merito pur avendo dichiarato di voler esaminare solo una questione preliminare di ammissibilità; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, che la ricorrente riteneva non esaminati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame e della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non configurabile nei termini allegati, poiché la sentenza d'appello aveva esaminato i fatti storici rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati gli elementi processuali necessari a dimostrare il dedotto error in procedendo; la Corte ha anche osservato che, nel processo tributario, la riserva in decisione comporta cognizione dell'intero giudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché le censure asseritamente trascurate dalla CTR erano in realtà mere difese già assorbite nella motivazione complessiva, che aveva comunque escluso la natura non commerciale dell'attività svolta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'esenzione/agevolazione per le associazioni non lucrative dipende dallo svolgimento effettivo di attività senza fine di lucro e non dalla sola veste formale o dal contenuto statutario.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È legittima la ricostruzione del reddito con metodo analitico-induttivo quando emergano elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone l'ambito.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83/2012, rendendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alla decisione su questioni preliminari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché le questioni erano comunque trattate nella motivazione della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in un motivo di violazione di legge: se il giudice di merito ha esaminato i fatti storici decisivi, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla sola dissenso rispetto alle risultanze istruttorie.
- L'agevolazione fiscale per gli enti associativi non commerciali richiede la prova dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e della concreta osservanza delle clausole associative; la mera regolarità formale dello statuto, delle scritture o delle iscrizioni dei soci non è di per sé निर्णisiva.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando il quadro indiziario sia sorretto da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e tali elementi devono essere contrastati con allegazioni e prove idonee a confutarli.
- Il ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo deve essere autosufficiente, indicando in modo specifico i fatti processuali e gli atti rilevanti necessari a verificare il vizio denunciato.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta sia stata comunque affrontata, anche implicitamente, nella motivazione complessiva della sentenza impugnata.
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