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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03091/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale in rettifica relativo a un impianto eolico, annullato in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione sotto più profili: con il primo motivo ha denunciato la motivazione apparente della sentenza d'appello nella parte in cui escludeva dal calcolo della rendita catastale il valore del cd. palo o torre eolica; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso la torre dal computo aderendo acriticamente a pareri di parte e comunque errando nel ritenere la torre funzionale al processo produttivo; con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver il giudice d'appello rideterminato la rendita catastale al netto della torre, omettendo di pronunciarsi sull'intera pretesa fiscale e sulle ulteriori voci di stima (tra cui valore del lotto, fondazioni, spese tecniche, oneri concessori, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore). Il quarto motivo, relativo ad altre norme catastali, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non apparente e qualificando la censura sul secondo motivo come in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, escluso il valore della torre eolica dalla rendita, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque rideterminare la rendita catastale sulle residue componenti dell'impianto secondo i criteri normativi e tecnici applicabili al classamento degli immobili speciali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al terzo motivo e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per il riesame e la rideterminazione della rendita, con decisione anche sulle spese di legittimità. Il quarto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente denunciato nel primo motivo; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere il vizio motivazionale della decisione tributaria di secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i motivi relativi a motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    indicato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    disposizione centrale: ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, sono esclusi dalla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo; la torre eolica è ricondotta a tale esclusione.

  • art. 1, comma 22, L. n. 208/2015

    richiamato insieme al comma 21 per il nuovo assetto della stima catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014

    ritenuto non abrogato dalla legge del 2015 nella parte in cui richiama la Circolare n. 6/T del 2012 e le metodologie estimative per gli immobili speciali.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato quale base normativa del classamento catastale e della determinazione della rendita per stima diretta.

  • artt. 15-26 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamati per il procedimento diretto fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile.

  • art. 28, comma 1, d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per il procedimento indiretto fondato sul valore di mercato dell'immobile.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per il procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993

    richiamato nel quarto motivo, poi assorbito.

  • art. 1 d.m. n. 701/1994

    richiamato nel quarto motivo, poi assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte accoglie il motivo ritenendo che il giudice di merito, esclusa la torre, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla rideterminazione della rendita catastale complessiva senza arrestarsi all'annullamento dell'avviso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per affermare che la valutazione delle prove e il libero convincimento sono riservati al merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge; la Corte chiarisce che il secondo motivo in realtà mirava a contestare l'apprezzamento del fatto.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: la motivazione è viziata solo se manca del tutto, è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile, non già quando sia semplicemente ritenuta insufficiente dalla parte.
  • In cassazione non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione di legge, una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo la riforma del 2015 sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato.
  • L'esclusione di una componente impiantistica dalla rendita catastale non esaurisce il potere-dovere del giudice tributario: se la pretesa è sostanzialmente contestata, il giudice deve rideterminare la rendita alla luce delle residue componenti immobiliari e dei criteri tecnici applicabili, senza limitarsi ad annullare integralmente l'atto.
  • Nel processo tributario, quando l'illegittimità dell'atto dipende da ragioni sostanziali e non meramente formali, il giudice deve pronunciarsi sul rapporto d'imposta e non solo sull'atto impugnato, adottando una decisione sostitutiva della quantificazione fiscale contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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