Cassazione Civile, Ordinanza n. 14439/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal recesso comunicato da una struttura sanitaria privata da un rapporto avente ad oggetto prestazioni specialistiche rese da un medico presso il dipartimento di cardiochirurgia come componente di un'equipe. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa con durata quinquennale tacitamente rinnovabile e hanno ritenuto che il recesso unilaterale ante tempus integrasse inadempimento, con diritto del professionista al risarcimento del danno commisurato ai compensi non percepiti fino alla scadenza del termine. La società ricorrente ha censurato: 1) la declaratoria di tardività/infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e art. 6 L. n. 604/1966, sostenendo che la domanda del lavoratore fosse stata ampliata solo in opposizione e che il termine dovesse computarsi rispetto a tale fase; 2) la violazione degli artt. 2237 e 2227 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il solo termine di durata deroga automaticamente al recesso ad nutum senza specifica interpretazione del contratto; 3) la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il termine quinquennale e la clausola sull'eventuale recesso dei professionisti dell'equipe dimostrassero una sostanziale libera recedibilità; 4) ulteriori violazioni degli artt. 2227 e 2237 c.c. e degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla clausola risolutiva espressa e alla necessità di una giusta causa per il recesso ante tempus; 5) la liquidazione del lucro cessante e degli accessori ex art. 429 c.p.c., ritenuta approssimativa e fondata su criteri errati. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, affermando che la decadenza va verificata rispetto al ricorso introduttivo nel rito Fornero, struttura bifasica unitaria che consente emendatio libelli sui medesimi fatti; ha poi ritenuto infondati o inammissibili i motivi dal secondo al quinto, ribadendo che, nel contratto d'opera intellettuale a termine, la previsione di un termine finale può derogare tacitamente alla facoltà di recesso ad nutum del cliente/committente, senza necessità di un patto espresso, e che la violazione del vincolo temporale comporta il risarcimento del danno per l'ingiustificato recesso ante tempus. È stato inoltre affermato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali o motivazione illogica; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla mancata contestazione dei conteggi e sull'aliunde perceptum. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società committente. Ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa a termine, ritenendo legittimo il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del professionista per il recesso ante tempus non giustificato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine di decadenza è stato ritenuto comunque rispettato e, in via generale, la sua verifica va compiuta rispetto al ricorso introduttivo nel rito Fornero, non alla successiva fase di opposizione, perché si tratta di un giudizio bifasico ma unitario.
Richiamato insieme alla disciplina della decadenza, ma la censura è stata respinta perché la tempestività dell'impugnazione del recesso è stata verificata sulla base del primo ricorso e dei successivi atti stragiudiziali e giudiziali.
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012
Norma evocata dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della modifica della domanda nella fase di opposizione; la Corte non ha accolto la censura.
art. 1, comma 47, L. n. 92/2012
Richiamato come base del ricorso introduttivo nel rito Fornero; la Corte valorizza la struttura bifasica del rito ai fini del computo della decadenza.
Norma processuale evocata per denunciare violazione di legge nei diversi motivi di ricorso.
È stato affermato che il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e segnalarne la presenza nel fascicolo di merito; in difetto il motivo è inammissibile.
L'onere di deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso è stato ritenuto non assolto dalla ricorrente.
Richiamato solo per il regime di trattazione camerale e di deposito dell'ordinanza.
La Corte ribadisce che la facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto d'opera intellettuale non è inderogabile e può essere esclusa sino al termine del rapporto dalla pattuizione di un termine di durata; la norma riguarda il rapporto privo di termine, non quello a tempo determinato.
Richiamato in relazione al recesso nei contratti d'opera; la Corte ne esclude l'applicazione al contratto d'opera intellettuale a termine, per il quale il recesso ante tempus integra inadempimento.
Evocato per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava solo a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
Richiamato quale canone ermeneutico; la Corte ha ribadito che l'interpretazione contrattuale appartiene al merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali in modo specifico.
Richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a cassare la decisione di merito.
Evocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la censura è stata respinta perché l'accertamento di merito sui conteggi e sulla mancata contestazione dei dati era sorretto da adeguata base probatoria.
La pattuizione di un termine di durata è stata considerata espressione di autonomia contrattuale meritevole di tutela, idonea a derogare alla disciplina legale del recesso.
Richiamato solo per contestare la ricostruzione della società; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso la risoluzione per inadempimento come correttamente non censurata in appello.
Richiamato in tema di liquidazione di accessori e interessi sulle somme dovute; la censura sulla decorrenza è stata dichiarata inammissibile e comunque non decisiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione di un termine finale di durata può costituire deroga tacita alla facoltà di recesso ad nutum del committente, senza necessità di una clausola espressa, quando dal complesso del regolamento negoziale emerga la volontà di vincolare le parti fino alla scadenza.
- L'art. 2237 c.c. non disciplina il recesso da un contratto d'opera intellettuale a termine in assenza di giusta causa, ma il rapporto senza termine; se il recesso avviene ante tempus in violazione del termine pattuito, esso integra inadempimento e legittima il risarcimento del danno secondo le regole generali.
- Nel rito Fornero, ai fini della decadenza, la verifica del rispetto del termine va compiuta con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio, tenuto conto della struttura unitaria e bifasica del procedimento, nel quale la fase di opposizione prosegue la precedente e consente emendatio libelli sui medesimi fatti costitutivi.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella sola proposta di una lettura alternativa del testo negoziale; è necessario denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e deposito degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; in difetto di autosufficienza il motivo è inammissibile.
- La liquidazione del danno da lucro cessante, ove fondata su conteggi e documenti non specificamente contestati dalla controparte nel merito, non può essere efficacemente censurata in cassazione con rilievi nuovi o generici.
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