Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consorzio, confermando la sentenza di rinvio che aveva qualificato l'ente come pubblico economico e aveva mantenuto fermo l'accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la correlata condanna risarcitoria. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di rapporti di somministrazione, collaborazione e contratti a termine intercorsi tra un consorzio pubblico per la gestione del servizio idrico e un lavoratore, nell'arco ottobre 2002-dicembre 2011. Il giudice di primo grado aveva ritenuto nulli i termini apposti ai contratti e aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità onnicomprensiva ex art. 32 L. n. 183/2010. In appello, tuttavia, la domanda era stata respinta; poi questa Corte, con precedente cassazione con rinvio, aveva chiesto di verificare la natura dell'ente alla luce di statuto e atto costitutivo e delle norme regionali applicabili. Il giudice di rinvio ha qualificato il consorzio come ente pubblico economico, confermando sia l'accertamento del rapporto a tempo indeterminato sia la condanna risarcitoria. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: (i) violazione di varie norme statali e regionali, sostenendo che esso dovesse essere qualificato come pubblica amministrazione non economica e quindi sottratto alla conversione del rapporto ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; ha inoltre censurato la valutazione dello statuto e delle prove; (ii) violazione di legge, contraddittorietà della motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la legittimità dei termini contrattuali non fosse coperta da giudicato, che l'impugnazione dell'ultimo contratto non si estendesse ai precedenti, che il lavoratore non avesse prestato attività per un certo periodo e che la normativa regionale imponesse comunque la procedura concorsuale. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che la corte territoriale aveva correttamente tratto dallo statuto e dall'attività del consorzio la natura di ente pubblico economico, con organizzazione improntata a efficienza, produttività ed economicità; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, infondato perché la corte di merito aveva correttamente applicato la disciplina regionale ratione temporis, escludendo la rilevanza della L.R. n. 15/2004 e valorizzando la precedente illegittimità del primo termine già coperta da giudicato. Il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono state scrutinare distinguendo tra violazione di legge e vizio motivazionale; il vizio di cui al n. 5 è stato ritenuto inammissibile nella parte proposta contro una decisione di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle divergenze tra le due decisioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È inammissibile la censura fondata su atti o documenti del giudizio di merito se il ricorrente non li riproduce o non ne indica compiutamente il contenuto nel ricorso.
È richiamato come base dell'indennità onnicomprensiva riconosciuta dal giudice di primo grado per la nullità del termine.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Per la ricorrente precluderebbe la conversione del rapporto a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni; la Corte conferma però che la sua applicazione dipende dalla corretta qualificazione dell'ente, qui ritenuto pubblico economico.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È evocato per sostenere la natura di pubblica amministrazione del consorzio; la Corte respinge la censura perché la qualificazione dell'ente va desunta anche da statuto e attività concretamente svolta.
art. 11, comma 2, L. n. 196/1997
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro.
art. 86, comma 9, L. n. 276/2003
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
artt. 22 e 25 L. n. 142/1990
Sono richiamati per la disciplina dei consorzi e per sostenere la diversa qualificazione dell'ente; la Corte valorizza invece l'assetto statutario e l'attività economica del consorzio.
art. 25, comma 7-bis, L. n. 142/1990
"ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale [...] si applicano [...] le norme previste per le aziende speciali", mentre "agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali"
La Corte considera corretta la lettura secondo cui la natura del consorzio dipende dall'effettiva gestione di attività imprenditoriale con criteri economici, e nel caso concreto ciò ha condotto alla qualificazione economica dell'ente.
L.R. n. 15/2004
La Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto perché la sequenza contrattuale era iniziata nel 2002 e trovava applicazione la normativa regionale previgente.
L.R. n. 18/1999
Ritenuta applicabile ratione temporis per la disciplina delle assunzioni e del requisito concorsuale negli enti regionali interessati.
L.R. n. 12/1991, art. 1
Richiamata come disposizione modificata dalla L.R. n. 18/1999; la Corte ne fa applicazione per escludere, nel caso concreto, la necessità della procedura concorsuale per alcune qualifiche.
art. 97 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, ma senza esito favorevole.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza decisività autonoma nel decisum.
Sono evocati come parametri della censura sulla valutazione delle prove e sulla motivazione, ma la Corte ritiene che la doglianza si traduca in una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia una decisione di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito: se la doglianza mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la lettura delle prove, essa è infondata in sede di legittimità.
- La qualificazione di un consorzio o ente analogo come ente pubblico economico o non economico va compiuta avendo riguardo non solo alla veste formale, ma anche allo statuto, all'atto costitutivo e alle modalità concrete di svolgimento dell'attività, con particolare rilievo all'adozione di criteri di efficienza, produttività ed economicità.
- Per stabilire la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici o a essi assimilati, occorre verificare la natura dell'ente e la normativa regionale o speciale vigente ratione temporis; norme sopravvenute non si applicano retroattivamente ai rapporti già sorti.
- La deduzione in cassazione di errori relativi ad atti del processo richiede il rispetto dell'onere di autosufficienza: è necessario riprodurre o indicare in modo completo il contenuto degli atti su cui il motivo si fonda.
- Quando il giudice di rinvio si muove nel perimetro tracciato dalla precedente cassazione, la nuova decisione è correttamente censurabile solo se si dimostra che abbia violato quei limiti o abbia travisato la disciplina applicabile, non se si propone una mera lettura alternativa delle risultanze processuali.
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