Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26675/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva indicato in dichiarazione, per il periodo d'imposta 2009, una quota di detrazione per spese di riqualificazione energetica sostenute su un immobile di proprietà di una società in accomandita semplice di cui era socio. L'Ufficio, in sede di controllo automatizzato/ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, aveva recuperato a tassazione la somma detratta perché l'immobile era concesso in locazione a terzi e, secondo l'Amministrazione e i giudici di merito, mancava il requisito del possesso o della detenzione del bene. Il contribuente ha impugnato la cartella e, in cassazione, ha dedotto: (i) violazione della disciplina dell'agevolazione per il risparmio energetico e dell'art. 1140 c.c., sostenendo che il proprietario-locatore conserva il requisito del possesso ai fini del beneficio; (ii) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

La decisione

La Corte ha preso atto, in base alla memoria del ricorrente, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l'Agenzia aveva restituito quanto riscosso in relazione alla cartella impugnata, oltre interessi. In conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Quanto alle spese, ha compensato integralmente quelle dei gradi di merito per la formazione successiva dell'orientamento giurisprudenziale decisivo, mentre ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 344 e ss., L. n. 296/2006

    La detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai titolari di reddito d'impresa, senza limitazioni soggettive o oggettive ricavabili dalla norma, e può essere fruita anche per immobili concessi in locazione a terzi.

  • art. 2 d.m. 19 febbraio 2007

    È richiamato dal ricorrente quale fonte regolamentare della disciplina agevolativa, in coordinamento con la legge istitutiva.

  • art. 1140 c.c.

    È richiamato per sostenere che il proprietario che concede in locazione non perde il possesso rilevante ai fini del beneficio fiscale.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    La cartella è stata emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, con recupero della detrazione ritenuta indebita.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della censura di nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme di legittimità poste a fondamento dei due motivi di ricorso: violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per il rito camerale di cassazione applicato al ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per il preliminare esame in sezione filtro e la successiva rimessione alla sezione semplice.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sopravvenuta restituzione del tributo o comunque la caducazione degli effetti dell'atto impugnato determina cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio delle sentenze emesse sul rapporto ormai non più attuale.
  • Le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica previste dalla L. n. 296/2006 spettano anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, quando sostengano le spese per interventi su edifici concessi in locazione a terzi.
  • La detrazione per il risparmio energetico non può essere negata per il solo fatto che l'immobile sia locato, poiché la disciplina non prevede limitazioni soggettive od oggettive ulteriori rispetto al sostenimento della spesa per l'intervento agevolato.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale applicabile è ormai consolidato e non sussistono esigenze nomofilattiche, la Corte può escludere la trattazione in pubblica udienza e decidere in camera di consiglio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza virtuale sulla base della posizione processuale che sarebbe risultata prevalente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.