Cassazione Civile, Ordinanza n. 15204/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo alla TIA dovuta per l'anno 2010. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto deciso in primo grado, ritenendo illegittima la delibera comunale con cui erano stati assimilati taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, perché la disciplina adottata prescindeva dalla quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti dal singolo utente. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della decisione per motivazione apparente, sostenendo che la sentenza non avrebbe spiegato perché fosse stata rigettata la pretesa tributaria né avrebbe dato conto della prova sui rifiuti prodotti e sulle superfici di produzione; con il secondo ha dedotto violazione di legge, assumendo che i rifiuti in questione rientravano tra quelli legittimamente assimilabili ai rifiuti urbani, che la delibera comunale non richiedeva una predeterminazione quantitativa e che, comunque, la contribuente non aveva provato le aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali e non aveva prodotto tempestivamente i MUD necessari per la riduzione tariffaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza del vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata indicava chiaramente la ragione decisiva della decisione, ossia l'illegittimità della delibera comunale di assimilazione per mancanza del criterio quantitativo. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che, in tema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, dopo il venir meno dell'assimilazione ex lege, i regolamenti comunali assumono rilievo decisivo, ma devono comunque prevedere criteri sia qualitativi sia quantitativi; in difetto, il giudice tributario può e deve disapplicare la delibera presupposta, anche d'ufficio. La Corte ha aggiunto che non erano esaminabili in cassazione le ulteriori doglianze sull'onere della prova, perché non risultavano specificamente proposte e trattate nel giudizio di appello. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come parametro di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che il vizio ricorresse.
Richiamato come norma sulla struttura della sentenza, in relazione alla censura di motivazione apparente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Invocato a sostegno della censura di nullità per carenza motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; per la Corte, l'assimilazione deve però essere regolata da criteri qualitativi e quantitativi.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Richiamato dalla ricorrente in tema di TIA e disciplina del tributo.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina tariffaria sui rifiuti.
regolamento TIA approvato dal Comune di Capannori con delibera di Consiglio n. 26 del 13 aprile 2004
Richiamato come fonte regolamentare del rapporto tributario.
delibera di Consiglio n. 28 del 13 aprile 2004
Ritenuta illegittima perché faceva applicazione dell'assimilazione senza predeterminare il criterio quantitativo.
Richiamato in relazione alla dedotta mancata prova delle aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali.
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54
Citatto per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e il minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Legge di conversione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- È denunciabile in cassazione per vizio motivazionale solo l'anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e quindi non permette il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la facoltà regolamentare del Comune non può essere esercitata prescindendo da criteri sia qualitativi sia quantitativi, poiché la valutazione dell'impatto del rifiuto non può prescindere dalla sua quantità.
- Se la delibera comunale di assimilazione omette il criterio quantitativo o viola quello qualitativo, il giudice tributario deve disapplicarla anche d'ufficio quale atto presupposto illegittimo.
- In cassazione non sono esaminabili censure fondate su questioni di fatto o su contestazioni probatorie che non risultino dedotte e trattate nel giudizio di merito di appello.
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