Sentenza del 13/05/2021 n. 12854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Assimoco Spa aveva pagato, per conto dei propri clienti, l'importo dovuto per la definizione con la procedura di condono (L. n. 289/2002) di rimborsi Iva ottenuti su documentazione risultata falsa, oltre ad aver sostenuto spese di consulenza; tali esborsi (complessivamente il pagamento del condono di Euro 574.248,00 e consulenze) erano stati portati in deduzione per l'anno 2003. L'Agenzia contestò la deducibilità dei pagamenti effettuati per il condono come costi non inerenti e recuperò imposte (Irpeg, Irap) oltre interessi e sanzioni; inoltre contestò l'omessa applicazione dell'Iva su operazioni connesse a contratti di coassicurazione. In primo e secondo grado la CTP e la CTR di Milano respinsero le ragioni della società; Assimoco ricorse in Cassazione denunciando, tra l'altro, insufficiente motivazione riguardo all'inerenza dei costi e violazione di norme fiscali (art. 75 Tuir, ora art. 109), nonché varie questioni probatorie e di diritto in materia di Iva sulle prestazioni in coassicurazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso (omessa/insufficiente motivazione sull'inerenza dei costi e violazione dell'art. 75 Tuir ratione temporis), ritenendo che la CTR non abbia applicato correttamente la nozione di inerenza: per la Corte l'inerenza è un giudizio qualitativo connesso all'attività d'impresa e non richiede che la spesa derivi da un obbligo contrattuale o produca utilità diretta, essendo sufficiente che la spesa sia riferibile all'esercizio dell'impresa (con l'onere della prova a carico del contribuente). Nel caso concreto i pagamenti per il condono e la motivazione che tali pagamenti servivano a evitare esborsi maggiori (e il rischio di non poterli poi recuperare dai clienti) rientrano nella logica di protezione dell'interesse d'impresa e potevano essere valutati come inerenti. I motivi dal terzo al nono sono stati assorbiti; i restanti motivi (relativi all'Iva su coassicurazione e questioni probatorie connesse) sono stati ritenuti in gran parte infondati o inammissibili: la Corte ha confermato il principio secondo cui le prestazioni poste in essere in virtù della clausola di delega nella coassicurazione non assumono natura assicurativa/esente ai fini Iva e, dunque, normalmente sono soggette a Iva. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione; spese compensate in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Disciplina le garanzie fideiussorie per rimborsi IVA; la polizza fideiussoria a garanzia del rimborso anticipato Iva non è assimilabile alle assicurazioni contro i danni e dunque non rientra nella materia dell'art. 1914 c.c.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2
Prevede esenzioni IVA per alcune operazioni assicurative; la Corte afferma che le prestazioni rese in forza della clausola di delega nella coassicurazione non assumono automaticamente natura assicurativa e dunque non rientrano nell'esenzione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 9
Prevista esenzione per talune operazioni assicurative; la Corte rileva che la clausola di delega non trasforma in operazioni assicurative (e quindi esenti) le attività di gestione/delega che non siano effettivamente di natura assicurativa o accessorie nella specialissima accezione richiesta
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, n. 3
Citate nella vicenda in relazione all'asserita esenzione di talune prestazioni; la Corte però valorizza la necessità di prova sull'effettiva natura delle prestazioni e non ritiene che la mera clausola di delega determini l'esenzione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato in relazione agli obblighi documentali/fatturazione; la Corte considera fondata la valutazione probatoria sulla documentazione contabile acquisita dall'Amministrazione
D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 75 (ora art. 109)
Riguarda il principio di correlazione tra costi e ricavi; la Corte precisa che il giudizio di inerenza dei costi deve essere ricondotto alla nozione di reddito d'impresa e può prescindere da una valutazione di utilità: l'inerenza è un giudizio qualitativo riferito all'attività d'impresa
D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 102 (ora art. 84)
Richiamato in relazione al trattamento delle perdite pregresse; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla inerenza
Stabilisce l'obbligo dell'assicurato di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; la Corte osserva che la polizza fideiussoria per rimborsi IVA non rientra nelle assicurazioni contro i danni e dunque tale articolo non è direttamente applicabile
Norma sulla ripartizione dell'onere della prova; richiamata nelle censure sulla prova delle circostanze dedotte dall'Ufficio
Richiesto nei motivi attinenti alla prova e alla prescrizione; menzionato nella dialettica probatoria sulla documentazione contabile
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1
Richiamato con riferimento alle sanzioni tributarie; la ricorrente contestava l'applicabilità delle maggiori imposte e delle sanzioni
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3
Richiamato nella contestazione circa oneri di specificazione delle prestazioni; evocato nel quadro delle censure sul procedimento probatorio
Codice di Procedura Civile, artt. 112, 115, 167, 345
Norme processuali citate con riferimento a motivazione, onere probatorio, istruzione e possibile ultrapetizione; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione e la rilevanza delle prove/acquisizioni contabili
Massime di principio
- Il criterio di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi è un giudizio qualitativo connesso all'attività d'impresa: una spesa può essere dedotta se è riferibile all'esercizio dell'impresa anche se non derivante da obblighi contrattuali o se non produce utilità diretta e immediata.
- L'onere della prova circa l'esistenza, la natura e la destinazione del costo è a carico del contribuente; quando l'operazione è atipica o complessa, la prova deve essere articolata e supportata da elementi oggettivi che dimostrino la qualificazione dell'operazione come atto d'impresa.
- Spese sostenute per evitare o minimizzare perdite (ad es. pagamenti per evitare maggiori esborsi garantiti o per garantire il recupero di crediti) possono rientrare nella sfera dei costi inerenti se servono all'interesse aziendale di protezione del patrimonio e della continuità aziendale.
- Nel giudizio tributario il principio della correlazione costi/ricavi (art. 75 Tuir/oggi art. 109) non va confuso con l'inerenza: la correlazione è uno strumento, ma l'inerenza si fonda sulla riconducibilità del costo all'attività d'impresa.
- In materia IVA, la clausola di delega nella coassicurazione non trasforma automaticamente le prestazioni in operazioni assicurative esenti: le attività svolte dal coassicuratore delegato possono essere soggette a IVA se non hanno natura assicurativa né sono accessory nella specifica accezione richiesta.
- Un solo elemento indiziario grave, preciso e coerente può essere sufficiente per fondare la ricostruzione probatoria dell'Amministrazione fiscale; il contribuente che ne contesta la conformità deve fornire la prova contraria.
- Il principio di 'non contestazione' ha limiti: non può sostituire l'onere dell'Amministrazione di fondare la pretesa sull'atto impositivo preesistente né esentare il contribuente dall'onere di prova quando contesta elementi fattuali decisivi.
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