Cassazione Civile, Ordinanza n. 07994/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza nei confronti di un consorzio operante nel settore degli appalti, l'Amministrazione finanziaria emetteva cinque avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 al 2010, recuperando maggiori IRES e IVA. La pretesa era fondata su costi ritenuti inesistenti e su maggiori ricavi non dichiarati, nell'ambito di un presunto sistema fraudolento realizzato mediante l'interposizione di società cooperative fittizie, asseritamente facenti parte del consorzio, che avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti. La CTP annullava gli avvisi, ritenendo non provata la fittizietà delle cooperative e la riferibilità dei ricavi al consorzio. In appello, però, la CTR riformava la decisione, affermando che il primo giudice non si era pronunciato su tutte le contestazioni e rilevando una motivazione gravemente insufficiente. Il consorzio ricorreva per cassazione con nove motivi: deduceva, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, omesso esame di fatti decisivi, omessa pronuncia su eccezioni riproposte in appello e violazione di varie disposizioni tributarie e processuali, tra cui decadenza dal potere impositivo, requisiti degli accertamenti, deducibilità dei costi, presunzioni gravi precise e concordanti, detrazione IVA e sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione inesistente o meramente apparente e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non fosse configurabile, perché le doglianze miravano a contestare la valutazione delle prove documentali e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha invece accolto i motivi dal terzo al nono, rilevando l'omessa pronuncia della CTR su questioni specificamente riproposte dall'appellata in appello e sul punto dell'asserito assorbimento, privo di adeguata giustificazione. La Corte ha ribadito che nel processo tributario, quando la parte totalmente vittoriosa in primo grado è appellata, è sufficiente la mera riproposizione delle questioni non esaminate, senza necessità di appello incidentale. Ha inoltre precisato che la declaratoria di assorbimento richiede una specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto, altrimenti integra omissione di pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia o per motivazione che non raggiunga il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la rivalutazione delle prove.
Richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione può tradursi in nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sua violazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione si configura quando il giudice omette di pronunciare su questioni ritualmente devolute.
Richiamato come norma sulla decadenza del potere di accertamento, dedotta dalla ricorrente tra le questioni non esaminate.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità dell'accertamento, come questione asseritamente non decisa.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione e la legittimità dell'accertamento IVA.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza dei presupposti dell'accertamento.
Richiamato per la deducibilità dei costi e come questione riproposta e non esaminata dal giudice d'appello.
Richiamato in relazione all'utilizzo di presunzioni nell'accertamento dei maggiori ricavi.
Richiamato per la detraibilità dell'IVA, subordinatamente all'elemento psicologico rispetto alla frode contestata.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie.
Usato in via analogica per spiegare che le questioni non riproposte dall'appellato si intendono rinunciate, ma solo se non espressamente trattate in primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto, è solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, e il vizio deve emergere dal testo della decisione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o la sufficienza del ragionamento probatorio; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado che sia appellata non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le questioni rimaste assorbite o non esaminate: è sufficiente la loro specifica riproposizione in appello.
- La declaratoria di assorbimento è legittima solo se il giudice indica chiaramente i presupposti in fatto e in diritto che rendono superflua la decisione sulle altre questioni; in mancanza, si configura omessa pronuncia.
- Quando l'appello ha carattere devolutivo pieno, il giudice di secondo grado deve riesaminare le questioni devolute e non può limitarsi a formule generiche di assorbimento prive di reale spiegazione.
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