Cassazione Civile, Ordinanza n. 25524/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 in materia di IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento contestava l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, consistite in acquisti che il contribuente avrebbe effettuato dal padre, indicato come fornitore. Secondo l'Ufficio, gli indizi dell'inesistenza erano: la mancata disponibilità della merce da parte del fornitore, l'imputazione dei pagamenti a un diverso debito preesistente tra le stesse parti e il rapporto padre-figlio. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 19 e 55 d.P.R. 633/1972, in combinato con artt. 2697, 2722 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare decisivo, come prova contraria, il pagamento effettuato al fornitore e nell'omettere la corretta valutazione complessiva degli indizi. Con il secondo motivo ha dedotto nullità per motivazione apparente, censurando il passaggio in cui la CTR aveva escluso che l'accertamento emesso nei confronti del fornitore, divenuto definitivo, fosse di per sé sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni, osservando che la CTR non aveva invertito l'onere probatorio: l'Ufficio aveva comunque dovuto fornire una prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni, mentre il pagamento e il rapporto commerciale pregresso erano stati valutati dal giudice di merito come elementi idonei a contrastare gli indizi dell'Ufficio. La Corte ha inoltre ricordato che in cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione del materiale probatorio né l'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi, salvo il vizio di sussunzione non ricorrente nel caso concreto. Ha poi escluso la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. solo rilevando che, comunque, tale doglianza avrebbe imposto l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il motivo si fondava. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendo che la CTR avesse spiegato perché l'accertamento sul fornitore non fosse utilizzabile come indizio decisivo, richiamando la sequenza temporale dell'atto e le circostanze della morte del fornitore e della rinuncia all'eredità da parte degli eredi. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per la parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
consente la ricostruzione induttiva del reddito quando la contabilità è inattendibile, ma richiede presupposti probatori adeguati da parte dell'Ufficio.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
consente l'accertamento induttivo in materia IVA nei casi di inattendibilità della contabilità o di operazioni inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
l'indetraibilità dell'IVA viene in rilievo quando le operazioni fatturate risultino oggettivamente inesistenti.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sostanziali.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con le regole presuntive, senza che la Corte ne ravvisasse violazione nella sentenza impugnata.
la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito qualifichi erroneamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti o viceversa; la mera rivalutazione del merito non è consentita.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi.
consente al giudice di merito di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge, non per l'erronea ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la deduzione di nullità processuali, tra cui l'eventuale motivazione meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali estreme.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda e della loro collocazione nel fascicolo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
si collega al requisito di deposito degli atti e documenti rilevanti richiamati nel ricorso.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile al caso perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni; una volta fornita tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La mera regolarità formale dei pagamenti o la produzione delle fatture non bastano, di regola, a provare l'effettività dell'operazione se l'Ufficio abbia già allegato elementi seri di fittizietà; tuttavia il giudice di merito può valutare tali elementi nel quadro complessivo della controversia.
- In cassazione la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia alterato il riparto dell'onere della prova; non è deducibile per contestare la diversa valutazione delle prove o delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
- La censura sulla prova presuntiva ex artt. 2727-2729 c.c. è ammissibile solo nei casi di vizio di sussunzione; non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova selezione o ponderazione degli indizi.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manchi del tutto o sia incomprensibile; non è sufficiente che il ragionamento del giudice sia ritenuto non condivisibile o insufficiente dalla parte ricorrente.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro esatta collocazione processuale, altrimenti la doglianza è inammissibile.
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