Cassazione Civile, Ordinanza n. 23203/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014. L’Ufficio aveva contestato l’utilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore e la deduzione di costi non documentati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo insussistenti le condizioni per considerare inesistenti i fornitori, affermando la buona fede e diligenza operativa della società e la deducibilità integrale dei costi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 18 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso originario della contribuente non indicasse correttamente gli estremi dell’atto impugnato; 2) violazione delle norme su determinazione del reddito d’impresa e riparto dell’onere probatorio in materia di fatture inesistenti e inerenza dei costi; 3) nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello; 4) ulteriori censure analoghe al secondo motivo sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti; 5) omessa pronuncia sulla mancata documentazione di costi per euro 64.960,00, rispetto ai quali la contribuente non avrebbe svolto contestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR apparente e logicamente contraddittoria, perché aveva confuso il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti con quello delle operazioni soggettivamente inesistenti e si era limitata ad affermazioni apodittiche su buona fede, diligenza e inerenza senza un effettivo percorso argomentativo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 18, commi 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama i requisiti del ricorso introduttivo nel processo tributario; nel caso concreto la mancanza contestata è stata ritenuta irrilevante perché l’atto impugnato risultava allegato e non vi era incertezza sull’oggetto dell’impugnazione
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al principio di inerenza
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull’onere della prova, ma il testo non ne sviluppa un’autonoma ratio decisionale
richiamati in tema di presunzioni e riparto dell’onere probatorio nei casi di fatture contestate
artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati con riferimento alla disciplina IVA e alla prova delle operazioni fatturate e dei presupposti di detrazione/deducibilità
artt. 32, 36 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
invocati per censurare omessa pronuncia e carenze motivazionali della sentenza tributaria di appello
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 111, settimo comma, Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato quanto al deposito della memoria nel procedimento camerale
non citato nel testo fornito
non citato nel testo fornito
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale e processuale
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando la motivazione, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si riduce a formule apodittiche o a mere petizioni di principio.
- In materia tributaria, il giudice di merito deve chiarire in modo coerente se la contestazione concerna operazioni oggettivamente inesistenti o soggettivamente inesistenti, poiché i relativi presupposti probatori e le ricadute sul riparto dell’onere della prova non sono sovrapponibili.
- Non è sufficiente, per sorreggere il rigetto o l’accoglimento delle censure, un generico richiamo alla buona fede o alla diligenza operativa del contribuente, se manca un’argomentazione specifica sui fatti decisivi e sulle prove poste a base della decisione.
- L’omessa esposizione del contenuto della decisione di primo grado o il rinvio meramente stereotipato a essa non integra di per sé una motivazione adeguata della sentenza di appello.
- L’eventuale irregolarità formale del ricorso introduttivo nel processo tributario non determina invalidità della domanda quando l’atto impugnato risulti comunque allegato e l’identificazione dell’oggetto della contestazione sia chiara e non pregiudichi il contraddittorio.
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