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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23203/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014. L’Ufficio aveva contestato l’utilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore e la deduzione di costi non documentati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo insussistenti le condizioni per considerare inesistenti i fornitori, affermando la buona fede e diligenza operativa della società e la deducibilità integrale dei costi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 18 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso originario della contribuente non indicasse correttamente gli estremi dell’atto impugnato; 2) violazione delle norme su determinazione del reddito d’impresa e riparto dell’onere probatorio in materia di fatture inesistenti e inerenza dei costi; 3) nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello; 4) ulteriori censure analoghe al secondo motivo sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti; 5) omessa pronuncia sulla mancata documentazione di costi per euro 64.960,00, rispetto ai quali la contribuente non avrebbe svolto contestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR apparente e logicamente contraddittoria, perché aveva confuso il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti con quello delle operazioni soggettivamente inesistenti e si era limitata ad affermazioni apodittiche su buona fede, diligenza e inerenza senza un effettivo percorso argomentativo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando la motivazione, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si riduce a formule apodittiche o a mere petizioni di principio.
  • In materia tributaria, il giudice di merito deve chiarire in modo coerente se la contestazione concerna operazioni oggettivamente inesistenti o soggettivamente inesistenti, poiché i relativi presupposti probatori e le ricadute sul riparto dell’onere della prova non sono sovrapponibili.
  • Non è sufficiente, per sorreggere il rigetto o l’accoglimento delle censure, un generico richiamo alla buona fede o alla diligenza operativa del contribuente, se manca un’argomentazione specifica sui fatti decisivi e sulle prove poste a base della decisione.
  • L’omessa esposizione del contenuto della decisione di primo grado o il rinvio meramente stereotipato a essa non integra di per sé una motivazione adeguata della sentenza di appello.
  • L’eventuale irregolarità formale del ricorso introduttivo nel processo tributario non determina invalidità della domanda quando l’atto impugnato risulti comunque allegato e l’identificazione dell’oggetto della contestazione sia chiara e non pregiudichi il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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