Cassazione Civile, Ordinanza n. 10378/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti stipulati e prorogati senza soluzione di continuità tra una azienda sanitaria provinciale e un veterinario per l'esecuzione di progetti di sorveglianza e profilassi in materia di sanità animale e igiene alimentare, formalmente inquadrati come incarichi ex art. 15-octies del d.lgs. 502/1992. La corte d'appello aveva ritenuto che tali contratti fossero illegittimi perché utilizzati per far fronte a esigenze ordinarie e strutturali dell'ente, non a necessità temporanee, aveva ricondotto il rapporto nell'alveo di una collaborazione coordinata e continuativa/convenzionata e aveva applicato al rapporto le clausole normative ed economiche dell'ACN veterinari 2005, condannando l'azienda al pagamento di differenze retributive. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 15-octies d.lgs. 502/1992, dell'art. 7 d.lgs. 165/2001, dell'art. 61 d.lgs. 276/2001 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che i contratti erano stati stipulati per fronteggiare emergenze sanitarie e non attività ordinaria; 2) violazione dell'art. 409 n. 3 c.p.c., dell'art. 2222 c.c. e degli artt. 13 e 21 ACN 2005 veterinari, per l'erronea sussunzione del rapporto come convenzionato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 502/1992 e dell'ACN; 3) violazione della norma transitoria n. 4 ACN veterinari 2005, dell'art. 13 ACN veterinari 2005, degli artt. 2-nonies l. 138/2004, 15-octies d.lgs. 502/1992 e degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., perché la norma transitoria sarebbe applicabile solo a medici già convenzionati e non a un veterinario non convenzionato formalizzato mediante contratto ex art. 15-octies.
La decisione
La Corte di cassazione, richiamando propri precedenti recenti, ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava la riconduzione del rapporto all'ACN veterinari 2005 e ha accolto il terzo motivo; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per il resto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del veterinario volta a ottenere il trattamento economico previsto per i medici convenzionati dall'ACN 23 marzo 2005 e le conseguenti differenze retributive. La Corte ha escluso che la norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005 fosse applicabile a rapporti formalizzati ex art. 15-octies ma qualificati in fatto come lavoro autonomo convenzionato, rilevando che, in tali casi, non spettano le differenze retributive calcolate sull'ACN; restano eventualmente esperibili altre azioni, come il risarcimento del danno o l'azione di arricchimento senza causa, ma non vi era più spazio per un accertamento nei confronti dell'ENPAV, non parte del giudizio. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione e per la formazione dei principi di diritto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 15-octies d.lgs. 502/1992
gli incarichi devono essere a tempo determinato, con oggetto specifico, per esigenze temporanee e straordinarie non fronteggiabili con personale interno; il rinnovo è ammesso solo se permangono tali esigenze
richiamato come norma di riferimento sulla corretta utilizzazione di rapporti di collaborazione da parte della PA
art. 61 d.lgs. 276/2001
richiamato per la qualificazione dei contratti a progetto e per escluderne l'utilizzo distorto per attività ordinarie
invocato per l'interpretazione del contenuto contrattuale e della volontà delle parti
richiamato per la qualificazione del rapporto nell'area delle collaborazioni/rapporti parasubordinati
richiamato per la disciplina del lavoro autonomo
art. 13 A.C.N. veterinari 2005
richiamato nella controversia sulla disciplina economica e normativa applicabile ai veterinari
art. 21 A.C.N. veterinari 2005
richiamato nella regolazione del rapporto convenzionato veterinario
richiamato quale disciplina dei rapporti convenzionati con il SSN
norma transitoria n. 4 A.C.N. veterinari 2005
non si applica ai veterinari formalizzati con contratti ex art. 15-octies ma qualificati in fatto come lavoratori autonomi convenzionati; è destinata ai rapporti già convenzionati disciplinati dall'ACN
richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla disciplina di settore
richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto e delle norme contrattuali
richiamato per l'interpretazione coerente con gli scopi del contratto
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per dare continuità ai precedenti della Corte
indicato come eventuale rimedio alternativo, ove ne sussistano i presupposti, al posto delle differenze retributive richieste sull'ACN
Massime di principio
- Gli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. 502/1992 sono legittimi solo se rispondono a esigenze temporanee, straordinarie e specifiche che l'amministrazione non può fronteggiare con il personale in servizio; non possono essere usati per coprire carenze strutturali ordinarie.
- La proroga o il rinnovo di tali incarichi è ammissibile solo finché persistono esigenze temporanee non ancora ragionevolmente superabili mediante l'adeguamento dell'organizzazione e delle dotazioni ordinarie.
- La norma transitoria di un ACN di settore non può essere applicata in via estensiva a soggetti che, pur operando nell'area sanitaria e pur avendo formalizzato incarichi finalizzati, non rientrino nel novero dei rapporti espressamente regolati dall'accordo collettivo.
- Se il rapporto non è riconducibile all'ACN invocato, non possono essere riconosciute differenze retributive calcolate sulla base di quel trattamento economico; restano eventualmente esperibili rimedi diversi, come il risarcimento del danno o l'azione di arricchimento senza causa, se ne ricorrono i presupposti.
- Quando la questione di diritto è già stata chiarita da precedenti recenti della Corte e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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