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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 5-septies d.l. 167/1990 (falsità/menzogne nell'ambito della voluntary disclosure). I motivi principali: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo (sosteneva competente Milano per la presentazione telematica alla Direzione Regionale); (2) violazioni procedurali e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Enrico Ferrara in sede di sommarie informazioni testimoniali (art. 188 e 200 c.p.p.): coartazione, impedimento ad opporre il segreto professionale e quindi inutilizzabilità anche in dibattimento; (3) inutilizzabilità per violazione dell'art. 103 c.p.p. delle intercettazioni tra Cerea e il suo avvocato (19/9/2017) in relazione al segreto professionale; (4) censure nel merito su presunte valutazioni errate e insufficiente prova circa la falsità delle dichiarazioni nella procedura (es. qualificazione di "collezionista" vs "mercante", omissione di società estere, collocazione territoriale delle opere d'arte, datazione delle dichiarazioni); (5) richiesta di riduzione della pena per esclusione di un profilo di falsità; (6) eccezione di prescrizione avanzata con motivo aggiunto (sosteneva consumazione istantanea al 30/12/2015 e quindi estinzione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (a) incompetenza territoriale respinta: il luogo dell'accertamento è Bergamo in base all'art. 21, comma 3, legge 4/1929, poiché gli uffici provinciali di Bergamo hanno concretamente lavorato la pratica e la Guardia di Finanza locale ha accertato le falsità; (b) non è stata riconosciuta la sussistenza di metodi vietati dall'art. 188 c.p.p. né coazione idonea ad escludere l'utilizzabilità delle s.i.t. del dott. Ferrara; lo stesso ha deposto liberamente in dibattimento senza dedurre impedimento in precedente sede; (c) le intercettazioni tra imputato e avvocato risultano utilizzabili in parte perché il teste (avv. Ferrara) ha deposto sui medesimi fatti (art. 271, comma 2 richiamato da art. 103, comma 7 c.p.p.); (d) le doglianze di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti (qualifica collezionista/mercante, riconducibilità di società estere, collocazione opere, dichiarazioni del 2/9/2015 vs 21/12/2015) sono state ritenute generiche o infondate e non ammissibili in cassazione, essendo pacifiche le valutazioni dei giudici di merito; (e) l'ultima data di condotta mendace rilevante è stata ritenuta il 26/04/2016 (perché nel contraddittorio successive informazioni false furono fornite fino a quella data), per cui la prescrizione non era maturata al momento della sentenza; conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-septies

    Norma incriminatrice: punisce chi, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater), trasmette atti o dati non veritieri. La Corte interpreta la fattispecie come reato di pericolo finalizzato alla tutela delle entrate tributarie; rileva che il mendacio può riguardare dati utili per determinare il regime fiscale e gli imponibili.

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-quater

    Definisce l'oggetto della procedura di voluntary disclosure e le informazioni che devono essere fornite; la Corte la usa come parametro per stabilire quali omissioni o false dichiarazioni siano rilevanti penalmente.

  • legge 4 gennaio 1929, n. 4, art. 21, comma 3

    Per i reati finanziari la competenza territoriale è determinata dal luogo dove il reato è accertato: la Corte applica questo criterio e individua Bergamo quale luogo dell'accertamento.

  • codice di procedura penale, art. 8, comma 1

    Riferimento alla competenza per luogo di consumazione; la Corte tuttavia fonda la decisione sulla speciale norma di legge finanziaria (art. 21 L.4/1929) e sul luogo dell'accertamento.

  • codice di procedura penale, art. 188

    Vieta metodi o tecniche che influenzino la libertà di autodeterminazione nella prova dichiarativa. La Corte richiede prova concreta dell'uso di tali metodi: nel caso non è stato dimostrato l'impiego di tecniche proibite né una coartazione tale da rendere inutilizzabili le s.i.t.

  • codice di procedura penale, art. 200

    Tutela del segreto professionale; vieta la coartazione alla testimonianza su quanto appreso nell'esercizio della professione. La Corte rileva che non è stato dimostrato che il teste sia stato costretto o impedito ad avvalersi del segreto.

  • codice di procedura penale, art. 191

    Stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle norme sulla libertà di autodeterminazione; la Corte valuta che le condizioni di inutilizzabilità non ricorrono.

  • codice di procedura penale, art. 103, comma 5

    Vieta l'utilizzo delle intercettazioni riguardanti conversazioni con il difensore; la Corte ribadisce l'ampiezza della tutela ma ricorda l'eccezione prevista quando l'avvocato ha deposto o ha divulgato i fatti (art. 271 c.p.p.).

  • codice di procedura penale, art. 103, comma 7

    Richiama l'art. 271 c.p.p. e chiarisce che intercettazioni con il difensore possono essere utilizzate se il difensore ha deposto sugli stessi fatti; la Corte applica questa regola al caso di specie.

  • codice di procedura penale, art. 271, comma 2

    Prevede che le intercettazioni siano utilizzabili se la persona protetta ha deposto o divulgato gli stessi fatti; la Corte ritiene applicabile l'eccezione perché l'avv. Ferrara ha deposto in dibattimento.

  • codice penale, art. 483

    Falso ideologico in atto pubblico: la Corte esamina il confronto ma ritiene che la fattispecie di cui all'art. 5-septies abbia struttura diversa e che il momento consumativo non debba essere ricondotto automaticamente a quello dell'art. 483.

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76

    Richiamato indirettamente nel confronto con il falso in atti; la Corte osserva l'incertezza su quale atto pubblico avrebbe recepito le falsità e ritiene non pertinente per la definizione del momento consumativo della fattispecie tributaria.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 e art. 8

    Principi sul procedimento amministrativo e sul diritto di intervento nel contraddittorio: la Corte sottolinea che la procedura di voluntary disclosure è un procedimento amministrativo con fasi di contraddittorio in cui possono essere fornite nuove informazioni/documenti e quindi il mendacio può manifestarsi anche dopo la presentazione dell'istanza iniziale.

Massime di principio

  • Per i reati finanziari disciplinati da leggi speciali la competenza territoriale si determina nel luogo dell'accertamento (sede dell'ufficio che effettivamente ha valutato e fatto scaturire l'attività investigativa), non nel luogo di trasmissione telematica dell'istanza.
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni o intercettazioni invocata per violazione della libertà morale del dichiarante (art. 188 c.p.p.) richiede la prova concreta dell'impiego di metodi o tecniche vietate; mere preoccupazioni o stress del teste non sono sufficienti.
  • Il segreto professionale e le garanzie del difensore (art. 103 c.p.p.) tutelano le conversazioni inerenti l'attività difensiva, ma le intercettazioni possono essere utilizzate se la persona protetta ha poi deposto sugli stessi fatti o li ha divulgati (art. 271 c.p.p. richiamato).
  • In cassazione non sono ammissibili censure generiche o nuove riletture dei fatti; le questioni di valutazione probatoria e di valutazione della credibilità spettano ai giudici di merito e sono sindacabili solo per vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • La fattispecie di cui all'art. 5-septies d.l. 167/1990 va intesa come reato punibile per condotte mendaci "nell'ambito" della procedura amministrativa di voluntary disclosure: il momento consumativo può essere protratto fino all'ultimo atto mendace prodotto nel corso del contraddittorio, perciò può trattarsi di reato di durata/abituale e non necessariamente di consumo istantaneo con la sola presentazione iniziale.
  • La prescrizione va calcolata a partire dalla cessazione dell'ultima condotta rilevante; quando in una procedura amministrativa si forniscono successive dichiarazioni o chiarimenti mendaci durante il contraddittorio, il termine decorre dall'ultimo atto mendace.

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