Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione artt. 344-bis e 129 c.p.p. per superamento della durata del processo di secondo grado e richiesta di applicazione retroattiva dell'istituto di improcedibilità; 2) prescrizione per le annualità 2011-2013 (termine di presentazione comunicazione dati IVA); 3) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al reato di distruzione delle scritture contabili (art.10 d.lgs. 74/2000), rilevando testimonianze contraddittorie; 4) art.10 d.lgs. 74/2000: contestazione per mancata esibizione delle scritture, ma dedotta mera inerzia non penalmente rilevante e possibilità di ricostruzione del volume d'affari; 5) violazione art.192 c.p.p. per insufficienza e mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi a sostegno del reato di omessa presentazione della dichiarazione; 6) art.10 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione: reato non integrato se il reddito/volume d'affari sono ricostruibili con altra documentazione; 7) art.5 d.lgs. 74/2000: errata determinazione della base imponibile (si sarebbe dovuta considerare solo la quota di vendite in Italia e tenere conto di costi non contabilizzati).
La decisione
La Corte ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p.), annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: i profili sostanziali relativi all'accertamento di responsabilità sono inammissibili perché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è sindacabile in cassazione solo per i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la questione di prescrizione per le annualità 2011-2013 è manifestamente infondata perché la consumazione va calcolata al termine per la presentazione della dichiarazione più 90 giorni e il termine prescrizionale massimo (10 anni) non era spirato al momento della sentenza di primo grado; la questione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. è infondata perché la norma è stata interpretata come norma processuale non retroattiva e limitata ai reati commessi dal 10 gennaio 2020, per cui non trova applicazione al caso di specie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000 (evasione fiscale)
La consumazione del reato si riferisce al termine per la presentazione della dichiarazione annuale, cui si aggiungono 90 giorni; il termine prescrizionale massimo di riferimento è quello previsto dagli artt. 160, 161 e 17 d.lgs. 74/2000 (dieci anni nel caso) e nel caso specifico la prescrizione non era maturata
art. 10 d.lgs. 74/2000 (distruzione/omissione delle scritture contabili)
La mancata esibizione o la presunta distruzione delle scritture può integrare il reato solo quando non sia possibile altrimenti ricostruire il reddito/volume d'affari; tuttavia le deduzioni difensive sulla presenza di documentazione in loco non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilità nel caso concreto
art. 12 d.lgs. 74/2000 (sanzioni accessorie)
Richiamata come sanzione accessoria applicata con la condanna principale
art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento termini impugnazione)
La Corte ha ritenuto la norma di natura processuale e non retroattiva: la limitazione cronologica (applicazione solo per reati commessi dal 10/01/2020) è legittima e non si applica al caso di reato anteriore a quella data
art. 448 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) e comma 2-bis
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è, di regola, inappellabile; la cassazione è ammessa solo per le specifiche ragioni indicate dal comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena/ misura di sicurezza). Perciò i motivi che attaccano la prova nel merito risultano inammissibili
art. 568 c.p.p. (trasformazione dell'appello in ricorso per cassazione)
L'appello dell'imputato contro la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è qualificato come ricorso per cassazione
art. 192 c.p.p. (valutazione degli elementi indiziari)
I motivi che lamentano la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi sono sostanziali e, se proposti contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono inammissibili in cassazione ai sensi di art. 448 c.p.p.
art. 444 c.p.p. (patteggiamento/richiesta di applicazione della pena)
Richiamato nel quadro delle decisioni di primo grado: la sentenza è stata resa in esito alla richiesta di applicazione della pena concordata, e ciò incide sul sindacato in sede di impugnazione
art. 616 c.p.p. (spese e sanzione per ricorso inammissibile)
In caso di inammissibilità senza assenza di colpa della causa, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p./art. 448) sono, di regola, inappellabili dall'imputato e la cassazione può valutare solo i profili tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis; le impugnazioni che contestano il merito probatorio sono spesso dichiarate inammissibili
- L'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini) è stato interpretato come norma processuale non retroattiva; se la legge la limita temporalmente (es. reati dal 10/01/2020) quella limitazione è costituzionalmente legittima e non tutela automaticamente reati anteriori
- Nei reati tributari la consumazione si computa al termine per la presentazione della dichiarazione cui si aggiungono 90 giorni; la prescrizione decorre da tale momento e va valutata considerando eventuali sospensioni processuali
- Per eccepire la prescrizione o l'improcedibilità è necessario un calcolo preciso dei termini e delle sospensioni; accuse generiche o errate ricostruzioni dei termini sono facilmente respinte
- La mera inerzia o la non esibizione temporanea di documenti non sempre integra il reato di cui all'art.10 d.lgs.74/2000 se la ricostruzione contabile è comunque possibile con altri elementi: tuttavia la valutazione è concreta e spetta al giudice, e le critiche difensive sul punto sono difficilmente sindacabili in cassazione se riguardano il merito probatorio
- Quando si impugna una sentenza favorevole alla richiesta di pena concordata, la strategia difensiva deve concentrarsi sui profili specificamente ammessi in cassazione (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e, se si sollevano questioni di diritto nuovi o costituzionali, bisogna argomentare la rilevanza rispetto ai limiti di ammissibilità
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