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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna (ammenda di €3.000,00 e spese) per plurime violazioni del d.lgs. 81/2008: art.17 comma 1 lett. a, art.28 comma 2 lett. d e art.55 comma 3 per aver omesso di indicare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) una procedura operativa che consentisse lo svolgimento in sicurezza delle attività di imbracatura/appesa dei carichi e per non aver indicato i ruoli aziendali responsabili dell'attuazione delle misure di sicurezza (capo a). Era stato invece assolto dal capo b) (art.71 comma 4 lett. a punto 1) relativo alla dotazione di attrezzature con ganci adeguati) per insufficienza probatoria. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'omessa valutazione della sezione 10 del DVR (esistenza vs inadeguatezza della procedura); 2) omissione di considerare il DVR prodotto in giudizio che secondo lui conteneva la procedura; 3) mutamento del fatto/violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (contestato omissione, giudicato inadeguatezza); 4) carenza motivazionale sul profilo dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse logica, coerente e sufficiente: dall'istruttoria (ispezione e testimonianze) risultava l'assenza di una procedura dettagliata nel DVR per la scelta e l'uso dei ganci in relazione al peso e alle caratteristiche dei pezzi, con conseguente rischio di fuoriuscita delle funi e dei bilancieri. La Corte ha sottolineato che la formazione degli operai non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di prevedere e formalizzare procedure che riducano la discrezionalità dell'operatore. Quanto al presunto mutamento dell'imputazione, la Corte ha ritenuto che non vi fosse pregiudizio per la difesa, essendo la sostanza dell'addebito chiara e affrontata nel processo. Sulla menzione dell'elemento soggettivo, la Corte ha ricordato che nei reati contravvenzionali spetta all'imputato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma; il ricorrente non ha fornito tale prova. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della sanzione e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

    art. 17, comma 1, lett. a; art. 28, comma 2, lett. d; art. 55, comma 3; art. 71, comma 4, lett. a, punto 1

    Il DVR deve individuare tutti i rischi e prevedere procedure operative specifiche per le fasi lavorative rischiose (quali imbracatura/appesa dei pezzi) e indicare i ruoli responsabili; la mancanza di tali procedure integra responsabilità del datore di lavoro anche se esiste formazione del personale

  • codice di procedura penale

    art. 521; art. 606, comma 1, lett. e)

    Art. 521 c.p.p. attiene ai motivi di cassazione per violazione di legge (e censure sulla motivazione); art. 606 comma 1 lett. e) disciplina il vizio di motivazione manifestamente illogica come motivo di ricorso per cassazione; la Corte controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione ma non reinterpreta i fatti

  • D.L. 137/2020

    Riferimento procedurale alla definizione del ricorso secondo la normativa emergenziale richiamata nel fascicolo (menzione procedurale senza incidenza sul merito della decisione)

Massime di principio

  • Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere procedure operative chiare e specifiche per fasi lavorative rischiose: la mera formazione degli operai non sostituisce l'obbligo di formalizzare procedure che riducano la discrezionalità del lavoratore.
  • La mancanza di una procedura scritta e dettagliata per la scelta/uso di dispositivi di sollevamento (es. ganci, sottoganci) in relazione al peso e alla forma dei carichi può integrare responsabilità penali del datore di lavoro ai sensi del d.lgs.81/2008.
  • In contravvenzione il carico della prova sull'assenza di colpa (aver fatto tutto il possibile) grava sull'imputato: è suo onere dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate.
  • La Corte di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione del giudice di merito ma non riesamina liberamente le risultanze probatorie; una diversa lettura dei fatti non è sufficiente a integrare vizio di motivazione se l'iter argomentativo è razionale.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non richiede perfetta identità formale di termini, bensì che l'imputato abbia avuto concreta possibilità di difendersi rispetto alla sostanza dell'addebito; cambiamenti che non abbiano pregiudicato il diritto di difesa non determinano nullità.

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