Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizi di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.): si deduce travisamento delle prove e insufficienza probatoria in quanto la condanna sarebbe stata fondata unicamente sul modello 770 e sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, senza che dagli atti risulti l'acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti (le certificazioni che attestano le ritenute operate). Si invoca inoltre l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, lett. b) del dlgs. 158/2015, con conseguente rimozione della interpolazione normativa che aveva esteso la rilevanza penale sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello (indicata nella sentenza come Corte d'Appello di Perugia) per nuovo giudizio. La Corte ha motivato l'annullamento con la considerazione che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della parte di dlgs 158/2015, va applicato il testo di legge anteriore alla novella: pertanto per integrare il reato di cui all'art. 10-bis del dlgs 74/2000 non è sufficiente la sola dichiarazione (modello 770) ma occorre la prova che il sostituto abbia effettivamente rilasciato le certificazioni ai sostituiti; dagli atti non risultano tali certificazioni né altra adeguata prova del loro rilascio, sicché la sentenza dovrà essere riesaminata alla luce della normativa priva dell'interpolazione.
Norme richiamate
art. 10-bis, dlgs. 74/2000
La norma punisce l'omesso versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta; la Corte ha affermato che, dopo la declaratoria di incostituzionalità della novella, va applicato il testo previgente che richiede la prova delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non la sola dichiarazione annuale
art. 7, comma 1, lett. b), dlgs. 158/2015
Questa disposizione aveva interpolato l'art. 10-bis estendendo la rilevanza penale anche alle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione"; la Corte costituzionale (sent. n. 175/2022) ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che ha novellato l'art. 10-bis, con la conseguenza che tale interpolazione è stata espunta per le pendenze
Sentenza Corte costituzionale n. 175/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b) del dlgs 158/2015 nella parte in cui ha modificato l'art. 10-bis del dlgs 74/2000, ritenendo l'operazione normativa non conforme ai limiti della delega e quindi invalida; conseguentemente per le pendenze si applica il testo anteriore alla novella
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Grounds di cassazione utilizzati dal ricorrente: vizio di motivazione e travisamento della prova (lett. b) e mancata o erronea applicazione della legge penale o vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto (lett. e)), ritenuti decisivi dalla Corte
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24782/2018 e altre)
Sezioni Unite, sent. n. 24782 del 01/06/2018; altresì menzionate sentenze di Sezione III
La Corte richiama precedenti orientamenti giurisprudenziali che avevano interpretato in vario modo la rilevanza penale delle ritenute e come la novella normativa avesse mutato tale assetto; la decisione costituzionale ha però inciso sulla possibilità di estendere la rilevanza penale sulla base di dichiarazioni diverse dalle certificazioni
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una modifica normativa che estende la fattispecie penale, per le posizioni pendenti si applica il testo previgente: occorre verificare quale versione della norma è applicabile al caso concreto.
- Per il delitto di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis dlgs 74/2000) non è sufficiente fondare la condanna sulla sola dichiarazione annuale (modello 770) se non è provato che il sostituto abbia effettivamente rilasciato le certificazioni ai sostituiti; la prova del rilascio delle certificazioni è essenziale.
- Nel giudizio di merito il Tribunale deve acquisire e valutare specifiche prove documentali dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai dipendenti; l'assenza di tali documenti può determinare l'annullamento della condanna in cassazione.
- Difesa e PM devono vigilare sull'applicabilità temporale delle novellazioni legislative penali e su eventuali pronunce costituzionali sopravvenute: la rilevanza di determinate prove può variare in base alla versione della norma applicabile.
- In presenza di pronunce costituzionali che incidono su elementi costitutivi del reato, la Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di riesaminare i fatti alla luce della normativa corretta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2564/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →