Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva rigettato l'istanza volta a riesaminare il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro dell'intero capitale sociale di ALV Principato s.r.l. e della Prininvest/Green Wind e di una serie di beni mobili, per il reato previsto dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000 (con reato concorrente artt. 81, 110 c.p.). Il ricorrente deduceva principalmente: 1) insufficienza del "fumus" del reato e motivazione apparente del Tribunale di riesame, contestando che le alienazioni fossero effettive e avvenute a prezzo di mercato e che non vi fosse svuotamento patrimoniale o dolo specifico di sottrazione al fisco; 2) errore nel non aver valutato la responsabilità solidale delle società cessionarie (Green Wind e Prininvest) ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, che escluderebbe la compromissione della garanzia patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in realtà un'apprezzazione critica della motivazione del giudice di merito (vizio di motivazione) e non un'esatta "violazione di legge" come richiesto dall'art. 325 c.p.p.; ha inoltre osservato che il secondo motivo (responsabilità solidale delle cessionarie) non era stato dedotto in sede di riesame e pertanto non poteva essere introdotto in Cassazione. La decisione del riesame è stata ritenuta adeguatamente motivata: il Tribunale aveva fatto riferimento a cessioni sistematiche che avevano portato allo svuotamento del patrimonio della società debitrice e aveva indicato ragioni, anche se sintetiche, a sostegno del fumus. A seguito dell'inammissibilità, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
nel reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ... ricorre anche laddove l'atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva
La Corte conferma che per il reato previsto dall'art. 11 non è necessario che la finalità di sottrazione al fisco sia esclusiva: un atto può perseguire altre finalità purché sussista anche il fine di sottrarre beni alla soddisfazione del credito tributario; ciò rende plausibile il sequestro quando dalle cessioni emergano indizi di dispersione sistematica del patrimonio.
La norma prevede la responsabilità del cessionario in solido per i debiti tributari del cedente per l'anno della cessione e i due precedenti. La Corte osserva però che l'applicazione di tale responsabilità richiede accertamenti di merito (es. data delle cessioni, natura delle cessioni: singoli beni vs ramo d'azienda) non suscettibili di essere trattati per la prima volta in Cassazione se non dedotti anteriormente.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame è ammesso solo per violazione di legge e non per censure volte a sindacare motivi di merito o la valutazione delle prove: molte doglianze che sono in realtà critiche della motivazione sono inammissibili.
art. 606 c.p.p. (riferimento a comma terzo)
Richiamata per il principio che non sono ammissibili in Cassazione censure per violazione di legge non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione (siffatta regola è applicata anche alla mancata deduzione in sede di riesame, equiparato all'appello).
Richiamato nel contesto per distinguere il "fumus" dal requisito più stringente dei "gravi indizi"; il fumus richiede comunque elementi concreti, ma la valutazione di tali elementi è rimessa al giudice del merito.
art. 2560 c.c. (richiami giurisprudenziali relativi all'inerenza del debito)
Richiamato dalla giurisprudenza citata per spiegare che la responsabilità del cessionario per i debiti del cedente è vincolata alla prova che sia stato trasferito un ramo d'azienda autonomo e organizzato; la prova richiede documentazione contabile e certificati specifici.
art. 324 c.p.p. (settimo comma), art. 309 (nono comma) e art. 321 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente nella censura sulla presunta insussistenza del fumus; la Corte tuttavia considera che l'impugnazione su questi punti impugna la motivazione del giudice di merito più che una precisa violazione di legge.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nelle impugnazioni avverso provvedimenti di riesame sulle misure cautelari reali, ammette il controllo solo per "violazione di legge": questioni che sono essenzialmente critiche della motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente il fumus del reato (presupposto del sequestro preventivo) occorre dimostrare l'assenza di concreti elementi indiziari o la mancanza di qualunque indizio che colleghi l'atto al dolo di sottrazione al fisco; semplici ricostruzioni alternative non costituite in precedenza in sede di riesame rischiano di essere considerate mere critiche della motivazione.
- La responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 può impedire il sequestro solo se siano accertati, con elementi di merito, i presupposti della responsabilità (es.: natura della cessione, date, trasferimento di ramo d'azienda). Tale questione non è risolvibile in Cassazione se non è stata tempestivamente dedotta nei gradi precedenti.
- Il dolo specifico ex art. 11 d.lgs. 74/2000 non richiede che l'unica finalità dell'atto sia la sottrazione al fisco: la presenza di altre finalità non esclude il reato se emerge anche l'intento di sottrarre beni alla garanzia fiscale.
- Se si agisce per ottenere l'annullamento di provvedimenti di riesame, è essenziale proporre e documentare in quella sede (riesame) tutte le censure di fatto e di diritto che si intendono portare poi in Cassazione; omissioni in riesame possono determinare l'inammissibilità in Cassazione.
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