Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31504/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento unilaterale disposto il 1.10.2014 nei confronti di un comandante di aeromobile, da Venezia a Roma. Il lavoratore ha impugnato il trasferimento sostenendo la sua illegittimità; la Corte d’appello ha accolto in parte la domanda, ritenendo che il datore non avesse provato la chiusura della sede/unità produttiva di Venezia e che mancasse anche il consenso del lavoratore richiesto dalle norme richiamate dalla decisione di merito. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato Venezia come sede operativa e per non aver ritenuto dimostrata la sua chiusura, nonché per avere precluso l’assunzione di prove istruttorie sulla reale organizzazione dello scalo; (2) violazione dell’art. 33 L. 104/1992, per la pretesa contraddittorietà della sentenza d’appello, che da un lato affermava la nullità del trasferimento per mancanza di consenso del lavoratore e per violazione di norme imperative, ma dall’altro disponeva nel dispositivo la mera declaratoria di illegittimità del trasferimento con ordine di riassegnazione alla sede di Venezia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la valutazione della prova e l’accertamento di fatto sulla persistenza della sede di Venezia spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggior forza a talune prove documentali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la decisione impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la mancata prova della chiusura della sede di Venezia come unità produttiva, dall’altro la mancanza di consenso del lavoratore. Poiché la prima ratio, da sola, era sufficiente a sorreggere la declaratoria di illegittimità del trasferimento ex art. 2103 c.c., le censure riferite alla seconda risultavano inammissibili per difetto di interesse. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non è ravvisabile quando il giudice di merito valuta le prove proposte dalle parti e attribuisce prevalenza ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento grava sul datore di lavoro.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito istruttorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la motivazione di precedente ordinanza conforme.

  • art. 33 L. n. 104/1992

    Richiamato dalla Corte d’appello tra le norme che richiederebbero il consenso del lavoratore nel caso concreto.

  • art. 78, comma 6, D.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dalla Corte d’appello come norma imperativa posta a sostegno della nullità del trasferimento per mancanza di consenso.

  • art. 2103 c.c.

    Il trasferimento del lavoratore è legittimo solo se sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio: la selezione, ponderazione e attendibilità delle prove spettano al giudice di merito.
  • Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. il fatto che il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; tale attività rientra nella valutazione probatoria.
  • Il datore di lavoro che disponga un trasferimento deve provare l’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del provvedimento; in difetto di prova il trasferimento è illegittimo.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, la censura di una sola ratio non consente l’accoglimento del ricorso se permane intatta l’altra.
  • Le doglianze rivolte a una ratio ulteriore diventano prive di interesse se un’altra autonoma ragione decisoria, non validamente censurata, è comunque sufficiente a mantenere ferma la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.