Cassazione Civile, Ordinanza n. 27489/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento della domanda di un avvocato, dichiarando insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. La Corte territoriale aveva ritenuto che il percepimento di un reddito inferiore a euro 5.000 fosse indice della natura occasionale, e quindi non abituale, dell'attività, rilevando anche la mancata prova, da parte dell'ente, dell'abitualità della prestazione. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense l'obbligo nasce in presenza di attività professionale abituale, mentre il limite reddituale dei 5.000 euro concerne solo il lavoro autonomo occasionale; nel caso concreto, essendo pacifico lo svolgimento della professione e non essendo stato contestato il requisito dell'abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, ma ha qualificato l'esito finale come inammissibilità del ricorso. Ha ribadito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo, ma non alla cassa di categoria, dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale; il superamento della soglia di reddito è rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva compiuto una valutazione di merito non censurabile come violazione di legge, avendo valorizzato il basso reddito e la mancanza di elementi probatori sull'abitualità dell'attività, onere che incombeva sull'INPS. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti è collegata all'esercizio abituale dell'attività libero-professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'ente come norma interpretativa della disciplina sull'obbligo contributivo dei professionisti.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato nel quadro normativo sull'esercizio della professione forense e sui relativi obblighi contributivi.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
La Corte esclude che disciplini la fattispecie in esame, osservando che riguarda il diverso caso del lavoro autonomo occasionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea a colpire una valutazione di merito.
Norma sul procedimento camerale non partecipato, richiamata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, non dal solo dato reddituale.
- Il reddito annuo inferiore alla soglia di euro 5.000 può essere un indice contrario all'abitualità solo quando si discuta di attività autonoma occasionale; non è decisivo se l'attività professionale è svolta con caratteri di abitualità.
- Nell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale possono rilevare elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, ma nessun elemento è di per sé decisivo.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione complessiva degli indizi e sulla carenza di prova dell'abitualità, la censura per violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
- L'ente che pretende la contribuzione deve allegare e provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, compreso il requisito dell'abitualità ove contestato.
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