Cassazione Civile, Ordinanza n. 15010/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto due decreti ingiuntivi: il primo per il recupero di somme relative a un mutuo chirografario concesso a una società, il secondo per il saldo passivo di un conto corrente della medesima società. I destinatari dei decreti, la società debitrice principale e i fideiussori, proposero opposizione sostenendo, da un lato, che il mutuo fosse nullo perché la provvista sarebbe stata utilizzata solo per compensare pregresse passività del conto corrente, e quindi esisterebbe un collegamento negoziale nullo tra mutuo e conto; dall’altro lato, chiesero la nullità delle condizioni del conto corrente e il ricalcolo del saldo secondo legge. In appello e poi in cassazione contestarono inoltre: l’asserito abuso del processo per avere la banca promosso un secondo monitorio sul medesimo rapporto sostanziale; la pretesa improponibilità del secondo decreto per decadenza o preclusioni; l’utilizzabilità del contratto di conto corrente prodotto dalla banca nel secondo giudizio; la dedotta carenza di specifica allegazione delle nullità del conto; l’apparenza della motivazione sul mancato collegamento negoziale e sulla disciplina degli interessi/anatocismo. La società che ha resistito in cassazione si è qualificata come cessionaria del credito della banca, ma tale qualità è stata contestata dai ricorrenti e non è stata ritenuta provata con il solo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in cassazione della società che si era presentata come cessionaria del credito, ritenendo non provata la cessione in blocco con il deposito del solo avviso in Gazzetta Ufficiale. Nel merito ha respinto tutti i motivi di ricorso: ha escluso che la banca fosse tenuta a proporre nel primo giudizio una reconventio reconventionis per il diverso credito da saldo di conto corrente; ha escluso l’abuso del processo; ha ritenuto utilizzabili anche nel giudizio riunito le prove raccolte nell’altro processo, perché formate nel contraddittorio tra le parti; ha giudicato infondata l’eccezione di motivazione apparente e non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sul mancato collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente. Non è stata pronunciata condanna alle spese per l’inammissibilità della costituzione del soggetto asseritamente cessionario e perché la banca originaria era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo per i ricorrenti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La costituzione del soggetto che afferma di essere subentrato nel credito è trattata come intervento del successore a titolo particolare nel processo.
Il successore nel processo deve dimostrare i presupposti della propria legittimazione processuale.
La pubblicazione dell’avviso di cessione non basta, da sola, a provare la concreta titolarità del credito quando la cessione sia contestata.
Richiamati per la cessione in blocco dei crediti, ma la Corte precisa che serve comunque la prova dell’effettivo contratto di cessione.
Disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si è formato il giudizio principale.
La riunione dei procedimenti non impedisce l’utilizzo delle prove raccolte in ciascun giudizio, se formate nel contraddittorio.
L’eventuale preclusione invocata dai ricorrenti non è stata ritenuta maturata nei confronti della banca per il diverso titolo azionato nel secondo monitorio.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi di abuso del processo, ma la censura è stata respinta.
La motivazione è sufficiente se espone le ragioni della decisione in modo da rendere comprensibile la ratio decidendi.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, in particolare sull’apparenza della motivazione e sulla rivalutazione del fatto.
La memoria del ricorrente può, nel peculiare caso di contestazione della qualità del controricorrente successore, sollevare per la prima volta la contestazione della legittimazione del soggetto intervenuto.
La Corte richiama precedenti motivazioni senza ripeterle integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Stante il rigetto, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 24 Cost.
L’interpretazione processuale viene letta in senso costituzionalmente orientato per evitare lesioni del diritto di difesa.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma scritta e alla disciplina dei rapporti bancari, ma le doglianze sono state respinte.
Richiamato per la nullità del contratto di conto corrente, ma la Corte non ha accolto la censura.
La nullità è rilevabile d’ufficio, ma ciò non esonera la parte dall’allegazione dei fatti di causa rilevanti.
Richiamato per la tesi del collegamento negoziale, non accolta.
Richiamato per la causa in concreto e l’autonomia negoziale, ma la censura è stata respinta.
Richiamato per gli elementi essenziali del contratto e il preteso difetto di forma.
Richiamato in relazione al mutuo chirografario oggetto della prima ingiunzione.
Richiamato in relazione alla consegna della somma mutuata.
La Corte respinge la tesi del ribaltamento dell’onere della prova in modo tale da rendere fondata la censura dei ricorrenti.
art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. n. 385/1993
Richiamato per la forma scritta e la determinazione delle condizioni economiche del rapporto bancario.
art. 117, commi 4 e 6, d.lgs. n. 385/1993
Richiamato per la disciplina delle clausole del conto corrente e dei relativi requisiti formali.
delibera CICR 9 febbraio 2000
L’anatocismo non è di per sé illegittimo se gli interessi attivi e passivi sono pattuiti per iscritto con la stessa periodicità.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo per l’esito.
Richiamato con riferimento al procedimento monitorio della prima ingiunzione.
Richiamato per sostenere una pretesa decadenza della banca, esclusa dalla Corte.
Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dai ricorrenti nel contesto della tesi di abuso del processo.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi di condotta processuale abusiva.
Richiamato insieme alla buona fede per l’abuso del processo, ma non accolto.
Richiamato insieme alla buona fede per l’abuso del processo, ma non accolto.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti per l’abuso del processo e il giusto processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi si costituisce come successore a titolo particolare nel diritto controverso deve non solo allegare ma anche dimostrare la cessione o il subentro; se la cessione è contestata, l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a provare la titolarità del credito.
- La mera notifica della cessione al debitore ceduto rileva per l’efficacia della cessione nei confronti del debitore, ma non equivale alla prova dell’effettivo contratto di cessione quando sia controversa la legittimazione sostanziale del cessionario.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre una domanda diversa da quella monitoria solo se la controparte abbia introdotto una riconvenzionale che lo collochi nella posizione di convenuto; anche in tal caso, la reconventio reconventionis è una facoltà, non un obbligo.
- La proposizione di un secondo procedimento monitorio fondato su un titolo diverso non integra, di per sé, abuso del processo né aggira preclusioni già maturate, se il nuovo credito non coincide con quello fatto valere nel primo giudizio.
- Quando due cause vengono riunite, le prove legittimamente acquisite in uno dei giudizi sono utilizzabili anche nell’altro, purché formate nel contraddittorio tra le parti.
- La deduzione di nullità contrattuale non esonera la parte dall’allegare in modo specifico i fatti costitutivi della censura; la rilevabilità d’ufficio della nullità non trasforma il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla sufficienza della motivazione.
- L’accertamento della sussistenza di un collegamento negoziale tra due contratti è tipicamente questione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14993/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →