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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26888/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative al 2005, fondato su una rettifica dei corrispettivi dichiarati dalla società per la vendita di unità immobiliari. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'accertamento non si basasse solo sullo scostamento dai valori OMI, ma su un complesso di elementi indiziari, tra cui l'importo del mutuo contratto dall'acquirente superiore al prezzo indicato nei rogiti, l'incongruenza dei corrispettivi tra diverse unità del medesimo fabbricato e lo scostamento rispetto ai dati di studio di settore. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando d'ufficio che, essendo il giudizio tributario introdotto dopo il 4 luglio 2009, trovava applicazione il termine lungo semestrale per impugnare la sentenza non notificata. Poiché la sentenza della CTR era stata depositata il 17 dicembre 2012 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 31 gennaio 2014, l'impugnazione era tardiva. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 luglio 2009, la sentenza non notificata si impugna entro il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., operante in coordinamento con l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La tardività dell'impugnazione è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'eccezione di tardività assorbe l'esame dei motivi di ricorso sul merito dell'accertamento tributario.
  • In tema di accertamento fiscale, la motivazione dell'atto può fondarsi su un compendio di elementi indiziari e non su un solo indice, ma tale profilo resta assorbito se il ricorso è inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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