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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06197/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di intimazione notificati a due ex soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, per la riscossione di sei cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP e IVA di annualità 2006-2010. Le cartelle erano state emesse a seguito di controllo automatizzato o formale e notificate solo alla società, non ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo l'illegittimità della pretesa nei loro confronti, anche perché nessun ruolo era stato emesso personalmente a loro carico. La CTR aveva accolto il loro appello, ritenendo necessario che le cartelle fossero notificate anche ai soci receduti. Con il ricorso per cassazione l'amministrazione deduceva violazione degli artt. 2290, 2291 e 2304 c.c. e dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che non fosse necessaria la notifica delle cartelle prodromiche all'avviso di intimazione ai soci receduti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'amministrazione finanziaria e ha confermato la decisione della CTR, pur correggendone la motivazione. Secondo la Corte, quando il socio sia receduto dalla società prima della notifica dell'atto impositivo alla società, l'Amministrazione deve notificare l'atto anche al socio; in difetto, la cartella successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'atto notificato alla società, ma deve esporre gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della pretesa. Nel caso concreto, poiché le cartelle costituivano il primo e unico atto impositivo e i soci erano già receduti, la notifica anche a loro era necessaria. Il ricorso è stato quindi respinto e le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2290 c.c.

    Richiamato unitamente alle altre norme sulla responsabilità dei soci per obbligazioni sociali, nel quadro della solidarietà passiva del socio receduto.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità dei soci e rapporto con l'azione del creditore sociale.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per contestare la necessità della notificazione delle cartelle prodromiche all'avviso di intimazione.

  • art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato come base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/formale, qualificata come primo e unico atto impositivo notificato alla società.

  • art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Indicato come base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/formale, qualificata come primo e unico atto impositivo notificato alla società.

  • art. 2261 c.c.

    Richiamato nel principio di diritto citato dalla Corte: il socio che non sia più tale al momento della notifica non ha il potere di consultare i documenti sociali, sicché la mancata notifica dell'atto impositivo comprimerebbe il diritto di difesa.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso con memoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In materia di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie della società di persone, se il socio ha cessato di far parte della società prima della notifica del primo atto impositivo alla società, l'Amministrazione finanziaria deve notificare tale atto anche al socio.
  • Quando l'atto notificato al socio receduto sia una cartella di pagamento che costituisce il primo atto impositivo nei suoi confronti, essa non può limitarsi a rinviare alla pretesa già portata a conoscenza della società, ma deve contenere l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, altrimenti si comprime il diritto di difesa.
  • La mancata notifica al socio receduto dell'atto impositivo prodromico rende illegittima la successiva azione di riscossione nei suoi confronti, poiché il socio non può essere considerato validamente informato della pretesa solo tramite la notifica alla società.
  • Nel giudizio di legittimità, la decisione di merito può essere confermata anche mediante correzione della motivazione quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della prova

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