Cassazione Civile, Ordinanza n. 00692/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso estratti di ruolo e cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, con deduzione della prescrizione dei crediti sul presupposto della mancata notifica delle cartelle. Il giudice di pace aveva dichiarato l’opposizione inammissibile; in appello il Tribunale di Roma aveva invece ritenuto ammissibile l’impugnazione e l’aveva accolta solo per una cartella, reputando provata la regolare notifica delle altre sulla base della documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 320 e 416 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare la documentazione prodotta dalla riscossione perché depositata tardivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, e comunque perché il giudizio non era quello disciplinato dall’art. 7 del d.lgs. 150/2011, ma un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere un fatto estintivo sopravvenuto (prescrizione) rispetto a un titolo già formato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha osservato che, poiché l’opponente aveva dedotto la prescrizione della pretesa sanzionatoria per mancata notifica delle cartelle entro il termine di legge, la domanda aveva natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e pertanto era soggetta al rito ordinario di cognizione, nel quale trova applicazione l’art. 320 c.p.c. in tema di termini di produzione documentale dinanzi al giudice di pace. Di conseguenza non era applicabile l’art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, norma riferita all’opposizione al verbale di accertamento e non a un’opposizione proposta per far valere un fatto estintivo sopravvenuto. La Corte ha quindi ritenuto errato l’utilizzo, da parte del Tribunale, dei documenti prodotti tardivamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a prova della notifica delle cartelle. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’opposizione che deduce la prescrizione della pretesa esecutiva per mancata notifica delle cartelle integra opposizione all’esecuzione, perché fa valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo.
Richiamato nel ricorso introduttivo dei gradi di merito, ma la decisione valorizza la natura sostanziale dell’azione come opposizione all’esecuzione.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la produzione documentale è soggetta ai termini preclusivi fino alla prima udienza, salvo rinvio disposto dal giudice per necessità istruttorie.
Richiamato come norma violata nel motivo, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.
La disciplina speciale sul deposito senza termini preclusivi riguarda l’opposizione al verbale di accertamento e non si applica all’opposizione all’esecuzione proposta per prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Richiamato come parametro del termine entro cui la pretesa sanzionatoria doveva essere azionata/notificata, in relazione all’eccezione di prescrizione.
Usato come base normativa dell’eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative.
Richiamato solo per escludere l’applicabilità al caso del principio sulle nuove regole in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo, questione coperta da giudicato interno.
art. 3-bis d.l. 146/2021 convertito in L. 215/2021
Norma evocata per il nuovo regime di non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, ma ritenuta irrilevante nel caso concreto per giudicato interno.
Massime di principio
- Quando l’opponente deduce la prescrizione della pretesa esecutiva per mancata notifica delle cartelle, la controversia ha natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non di opposizione disciplinata dalla normativa speciale sull’accertamento delle violazioni amministrative.
- Se il giudizio ha natura di opposizione all’esecuzione e non di opposizione al verbale di accertamento, non si applica l’art. 7 d.lgs. 150/2011 in tema di deposito documentale dell’amministrazione senza preclusioni temporali.
- Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la produzione di documenti è regolata dall’art. 320 c.p.c., con conseguente inutilizzabilità dei documenti depositati oltre la prima udienza, salvo diversa determinazione del giudice in presenza di rinvio istruttorio necessario.
- La qualificazione del mezzo di tutela va effettuata in base al contenuto sostanziale della domanda e al fatto estintivo dedotto, non alla mera forma dell’atto introduttivo o alla qualificazione operata dalle parti.
- Una statuizione non impugnata sul punto dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo può formare giudicato interno e precludere il riesame di tale questione nel giudizio di legittimità.
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