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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26534/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente aveva ricevuto in assegnazione, quale socia di una s.r.l., un immobile e, successivamente, le era stato notificato un avviso di accertamento sul valore normale del bene. Dopo la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e poi dell’iscrizione ipotecaria vera e propria da parte dell’agente della riscossione in relazione a un debito tributario collegato a quell’accertamento, la contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario. In cassazione deduceva tre censure: 1) violazione degli artt. 2808 c.c. e 77 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’ipoteca ex art. 77 sarebbe atto esecutivo o comunque strumentale all’esecuzione forzata e quindi rientrerebbe nell’ambito dell’art. 170 c.c.; 2) violazione degli artt. 167 e 170 c.c., assumendo che, essendo stato costituito un fondo patrimoniale prima dell’ipoteca, l’iscrizione sarebbe stata preclusa e il creditore avrebbe dovuto agire diversamente, con onere probatorio a suo carico; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata considerazione della precedente sentenza che aveva accolto il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sentenza che la ricorrente riteneva decisiva.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha ritenuto infondato, rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto facoltativamente impugnabile, ma che, una volta intervenuta l’iscrizione ipotecaria, il giudizio realmente rilevante è quello avverso l’atto tipico, poiché il precedente giudizio sull’atto prodromico non può incidere sul consolidamento della pretesa già formalizzata. Ha poi esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo e li ha reputati infondati: ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è un atto esecutivo in senso stretto, ma è comunque un atto preordinato all’esecuzione e quindi rilevante ai fini dell’art. 170 c.c.; tuttavia, per opporre il fondo patrimoniale al creditore, grava sul debitore l’onere di provare non solo la regolare costituzione e opponibilità del fondo, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva assolto tale onere probatorio. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna alle conseguenze processuali previste in tema di contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2808 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'ipoteca sarebbe strumentale all'esecuzione; la Corte ne esclude la qualificazione come atto esecutivo in senso stretto, pur riconoscendone la funzione preordinata all'esecuzione.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione; la Corte afferma che l'atto non è esecutivo vero e proprio, ma è preordinato all'esecuzione ed è autonomamente impugnabile.

  • art. 170 c.c.

    La Corte ritiene che il fondo patrimoniale non impedisca l'iscrizione ipotecaria se il debito è riferibile ai bisogni della famiglia; per opporre il vincolo al creditore, il debitore deve provare la ricorrenza dei presupposti di impignorabilità.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale; la Corte ribadisce che il debitore deve dimostrare la regolare costituzione e l'opponibilità del fondo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva accolto il ricorso contro la comunicazione preventiva; la Corte ritiene che quel giudizio non sia decisivo rispetto all'atto tipico successivamente adottato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il tema del giudicato; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto per il sopravvenire dell'iscrizione ipotecaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo relativo all'omesso esame della sentenza precedente.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte afferma che l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma interpretata estensivamente, includendo anche atti prodromici che manifestano una pretesa tributaria definita.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a fondamento dell'interpretazione estensiva degli atti impugnabili nel processo tributario, in funzione di tutela del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come principio di buon andamento della P.A. a supporto dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'interesse del contribuente a impugnare subito l'atto che manifesta la pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 2929-bis c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata come possibile rimedio revocatorio/semplificato; la Corte ne parla solo incidentalmente, osservando che tale questione resterebbe assorbita se l'onere probatorio fosse assolto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono impugnabili anche gli atti prodromici o facoltativamente impugnabili che, pur non rientrando espressamente nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, contengano la concreta e attuale esplicitazione della pretesa fiscale; tuttavia, una volta emesso e impugnabile l'atto tipico, il giudizio sull'atto prodromico perde rilievo autonomo rispetto al consolidamento della pretesa.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è un atto esecutivo in senso stretto, ma è un atto preordinato all'esecuzione e, perciò, può rilevare ai fini dell'art. 170 c.c. come atto funzionale al soddisfacimento del credito sui beni del fondo patrimoniale.
  • Per opporre il fondo patrimoniale al creditore, il debitore deve provare la regolare costituzione e l'opponibilità del fondo, nonché che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; non è sufficiente invocare la sola natura tributaria o imprenditoriale del debito.
  • La natura dell'obbligazione non è di per sé decisiva per escludere l'operatività dell'art. 170 c.c.; ciò che conta è il collegamento del fatto generatore del debito con i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio.
  • Se il debitore non assolve l'onere della prova sui presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., l'iscrizione ipotecaria a tutela del credito non può essere dichiarata illegittima per la sola esistenza del fondo patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneProprietàPossesso
RamiTributiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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