Cassazione Civile, Ordinanza n. 05361/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente e di apertura di credito intercorsi tra un cliente e la banca, poi ceduti a una società di recupero/gestione del credito. In primo grado il tribunale aveva accertato un saldo debitore di importo contenuto e aveva condannato il correntista al pagamento in favore della cessionaria intervenuta in giudizio. In appello, oltre alle impugnazioni della banca cedente e della cessionaria, il correntista aveva riproposto l’eccezione di nullità per difetto di forma scritta del conto corrente e del primo contratto di apertura di credito, sostenendo che la mancanza di documentazione contrattuale non potesse essere sanata dagli estratti conto. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione egli ha poi censurato la qualificazione dell’apertura di credito, lamentando che la Corte territoriale le avesse attribuito un effetto traslativo del denaro proprio del mutuo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specificamente aderenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata: quanto al primo, la Corte d’appello aveva escluso l’interesse del correntista a far valere la nullità, poiché la ricostruzione contabile aveva già eliminato poste non dovute e conduceva al medesimo risultato economico; il ricorso, invece, proponeva censure generiche e non confrontate con tale ragionamento. Quanto al secondo, il ricorrente imputava alla sentenza un’affermazione che non era stata resa dalla Corte territoriale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non avevano specifica attinenza al decisum della sentenza d’appello. Il primo motivo non si confrontava con la ratio basata sulla mancanza di interesse alla declaratoria di nullità, poiché il saldo era stato già ricalcolato escludendo interessi ultralegali, capitalizzazione e spese non pattuite per iscritto; il secondo motivo era fondato su un’asserzione non effettivamente contenuta nella sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
La forma scritta dei contratti bancari viene evocata come requisito rilevante ai fini della validità/efficacia delle pattuizioni di conto corrente e apertura di credito; la censura del ricorrente, tuttavia, è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 127, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di disciplina dei contratti bancari; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo non specificamente riferito alla decisione impugnata.
Richiamato in relazione alla necessità della forma scritta; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.
Invocato dal ricorrente per contestare il ricorso a presunzioni o ricostruzioni contabili; la Corte non affronta il merito della norma per carenza di specificità del motivo.
Richiamato per negare che la prova della stipulazione potesse essere desunta da elementi non idonei; anche qui la Corte dichiara il motivo inammissibile senza esame nel merito.
Citatato dal ricorrente in tema di estratti conto e loro efficacia; la Corte osserva che il ricorso non si confronta con il ricalcolo operato sulla base della documentazione disponibile.
Richiamato nel secondo motivo per la nozione di apertura di credito; la Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva attribuito il preteso effetto traslativo contestato dal ricorrente.
Evocato in relazione alla distinzione tra apertura di credito e mutuo; la Corte non affronta il merito della distinzione per difetto di attinenza del motivo alla sentenza impugnata.
La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti al decisum; la mancanza di specifica attinenza equivale alla mancata enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata o attribuisce al giudice di merito affermazioni non contenute nella decisione.
- L’eccezione di nullità di contratti bancari per difetto di forma scritta deve essere accompagnata da censure specifiche contro il concreto percorso argomentativo della sentenza di merito; non è sufficiente una doglianza generica sulle metodologie di ricalcolo contabile.
- La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è equiparata alla mancata indicazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, c.p.c., con inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
- Quando il giudice di merito ha già ricostruito il saldo escludendo poste non dovute per mancanza di pattuizione scritta, la parte che invochi la nullità deve spiegare in modo analitico quale ulteriore utilità concreta deriverebbe dalla declaratoria di nullità stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05355/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05356/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05357/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05358/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05359/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05360/2024 del 29/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →