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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31374/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2001, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata e riferita alla cessione di un terreno edificabile. Secondo l'Ufficio, la plusvalenza sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione negoziale elusiva fondata sull'interposizione fittizia del coniuge del contribuente: il terreno era stato prima donato dal marito alla moglie e poi, a distanza di circa un mese, la moglie lo aveva ceduto a un'impresa di costruzioni mediante permuta con conguaglio in denaro e attribuzione di due unità immobiliari da realizzare. La CTP aveva annullato l'atto impositivo per difetto di prova del disegno elusivo, e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 68, comma 2, TUIR, sostenendo che la donazione a un familiare, seguita da rapida cessione, costituirebbe schema tipico per ridurre la plusvalenza imponibile; (2) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR non avesse riconosciuto la prova presuntiva della finalità fraudolenta/elusiva desumibile dalla parentela tra le parti, dalla vicinanza temporale tra donazione e cessione e da altri elementi indicati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR aveva già esaminato gli indizi valorizzati dall'Ufficio, ritenendoli non sufficienti a dimostrare l'interposizione fittizia del coniuge e la finalità elusiva dell'operazione, soprattutto perché i beni ricevuti in permuta erano rimasti nella piena proprietà della donataria e non risultava che fossero poi pervenuti al donante originario. La censura dell'Agenzia si risolveva, secondo la Corte, nella mera riproposizione delle tesi di merito senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge nei due motivi proposti dall'Agenzia.

  • art. 68, comma 2, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo alla disciplina della plusvalenza, perché la controversia si è risolta sul piano probatorio: mancava la prova dell'interposizione fittizia e della finalità elusiva nel caso concreto.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    La disposizione è stata richiamata quale base della pretesa dell'Ufficio in tema di interposizione fittizia/elusione; la Corte ha confermato che l'Amministrazione non aveva fornito prova sufficiente del presupposto fattuale richiesto.

  • art. 37, comma 39, d.l. 223/2006

    "Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante."

    La Corte ha precisato che si tratta di normativa sopravvenuta e non applicabile ratione temporis, dunque non idonea a incidere sulla soluzione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione soccombente, perché difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze immobiliari e pretesa elusione fiscale, la mera sequenza di donazione a un familiare e successiva cessione del bene non basta, da sola, a dimostrare l'interposizione fittizia o il disegno elusivo: occorre una prova concreta del collegamento fraudolento tra i negozi.
  • Gli indizi valorizzabili dall'Ufficio, come il rapporto di parentela tra le parti e la vicinanza temporale tra donazione e cessione, devono essere apprezzati unitamente agli ulteriori elementi del caso e possono essere ritenuti insufficienti se non mostrano che il vantaggio economico della cessione sia in realtà tornato all'originario disponente.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre la tesi dell'Amministrazione senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito che ha escluso la prova dell'elusione.
  • La qualificazione di una vicenda come interposizione fittizia richiede che il risultato economico dell'operazione sia riconducibile in sostanza al soggetto che si assume interposto o all'originario dominus; se i beni permutati restano nella piena titolarità del donatario, ciò può escludere la prova dell'interposizione.
  • Norme sopravvenute non applicabili ratione temporis non possono essere utilizzate per fondare retroattivamente la pretesa tributaria o per mutare il regime di tassazione della plusvalenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

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