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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32275/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 emesso nei confronti di una ditta individuale, con recupero di IVA indebitamente detratta e di costi ritenuti indeducibili, oltre sanzioni. L’Ufficio contestava che alcune fatture di acquisto provenissero da società sostanzialmente inesistenti o coinvolte in frodi, qualificando le operazioni come oggettivamente inesistenti. I giudici di merito rigettavano il ricorso e poi l’appello del contribuente, ritenendo provata per presunzioni l’inesistenza dei fornitori e insufficiente la prova contraria. In cassazione il contribuente articolava cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere considerato la prova dei pagamenti tramite bonifici ed estratti conto; 2) violazione dell’art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la preclusione alla produzione documentale opera solo se l’Amministrazione abbia specificamente richiesto i documenti e avvertito delle conseguenze; 3) violazione degli artt. 7, 36 e 58 d.lgs. 546/1992, perché la documentazione bancaria sarebbe stata autorizzata al deposito e dunque la CTR non avrebbe potuto poi svalutarla; 4) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR addossato al contribuente l’onere della prova contraria e per avere mal governato la prova presuntiva; 5) omesso esame e omessa pronuncia su buona fede nell’acquisto della merce e sulla necessità dei costi per l’attività, oltre a denuncia di motivazione apparente per asserita riproduzione di blocchi delle difese erariali. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, osservando in sostanza che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare l’inesistenza con presunzioni semplici, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni; il pagamento, anche se provato, non è di regola sufficiente a dimostrare la realtà dell’operazione, potendo essere strumento per far apparire reale un’operazione fittizia; le censure sulla valutazione delle prove non sono deducibili come violazioni di legge o come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; la questione sulla disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 era nuova e comunque la norma non ha efficacia retroattiva; infine, non ricorrevano né omessa pronuncia né motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l’accertamento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, rilevando che l’Ufficio aveva assolto l’onere probatorio mediante presunzioni (assenza di struttura, personale, utenze, incongruenze documentali e coinvolgimento di fornitori in frodi) e che il contribuente non aveva fornito prova idonea dell’effettiva esistenza delle operazioni e dei costi. La Corte ha inoltre applicato la disciplina sulle spese e, in ragione della conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori; le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio non sono censurabili in cassazione con tale mezzo.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La censura è stata ritenuta estranea al decisum e comunque non pertinente alla ratio della sentenza di merito.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina del processo tributario e della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti e, quanto al comma 5-bis, perché norma non retroattiva e non dedotta tempestivamente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria; la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla produzione documentale in appello; la censura non è stata accolta.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell’inesistenza delle operazioni ove siano gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il ragionamento presuntivo del giudice di merito non è censurabile se la critica si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o su prove legali mal valutate, non per la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione di contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la motivazione della sentenza rende implicitamente respinte le questioni incompatibili con la decisione adottata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente se, pur essendo sintetica o redatta anche mediante richiamo a difese di parte, consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito della motivazione, soddisfatto dalla sentenza di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c. legittima la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e a quella in favore della cassa delle ammende, salvo valutazione concreta del caso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’ultimo comma, secondo una valutazione non automatica ma calibrata sul caso concreto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di IVA su operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni semplici, anche valorizzando indici come assenza di struttura organizzativa, di personale e di utenze dei fornitori o incongruenze documentali.
  • Accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, il contribuente che intenda mantenere la detrazione IVA o la deduzione dei costi deve provare l’effettiva esecuzione dell’operazione sottostante; la mera esistenza della fattura, la regolarità contabile o il pagamento non bastano di regola a superare la contestazione.
  • Il pagamento tracciato non costituisce, di per sé, fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando il giudice di merito abbia già esaminato la circostanza e ne abbia escluso la capacità dimostrativa rispetto alla realtà dell’operazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure sulla valutazione delle prove in violazioni di legge o in omesso esame di fatti, poiché la rivalutazione del compendio probatorio resta riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato se la parte onerata lo abbia assolto.
  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza non è apparente solo perché sintetica o costruita anche mediante richiamo alle difese di parte, purché consenta di individuare con chiarezza la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
  • La mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo non integra omessa pronuncia, se la decisione contiene ragioni logicamente incompatibili con le questioni non accolte.
  • La disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non può essere invocata in cassazione come questione nuova se non è stata introdotta tempestivamente nel giudizio di merito; inoltre, la sua applicazione è esclusa da retroattività automatica se la norma ha natura sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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