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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34542/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 12.846,71 relativa a omessi versamenti di IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2006. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo inesistente la notifica dell'atto e ravvisando anche la nullità della cartella per mancata previa comunicazione di un avviso bonario. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente una notifica che, secondo la ricorrente, era stata eseguita dal messo notificatore ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con le formalità previste; 2) violazione dello Statuto del contribuente, assumendo che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non richiedesse la previa comunicazione dell'avviso bonario, salvo incertezze rilevanti nella dichiarazione; 3) violazione della norma sul litisconsorzio nel processo tributario, contestando la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettando il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che: a) la notificazione, quand'anche irregolare, non fosse inesistente ma al più nulla, e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto dell'impugnazione della cartella da parte del contribuente; b) la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato fosse legittima anche senza previa comunicazione dell'avviso bonario, non essendo tale contraddittorio sempre necessario; c) non vi fosse litisconsorzio necessario con l'ente impositore quando la cartella sia impugnata per vizi di riscossione e di merito, e comunque l'Agenzia delle entrate aveva partecipato al giudizio. La causa è stata dunque rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino del tutto gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; ogni difformità dal modello legale che consenta comunque di riconoscere un'attività notificatoria integra, al più, nullità sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo.
  • La nullità della notificazione è sanata quando il destinatario propone tempestiva impugnazione dell'atto e dimostra di aver conseguito la piena conoscenza del contenuto dell'atto stesso, contestandone anche il merito.
  • Nella riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la cartella di pagamento può essere validamente emessa anche senza previa comunicazione dell'avviso bonario, salvo che emergano incertezze rilevanti nella dichiarazione tali da imporre il contraddittorio endoprocedimentale.
  • Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore quando la cartella sia impugnata per vizi del procedimento di riscossione e/o per ragioni di merito; la mancata integrazione del contraddittorio non determina nullità del giudizio se l'ente impositore abbia comunque partecipato o se la struttura della controversia non lo richieda.
  • In sede di legittimità, la doglianza sulla violazione di norme processuali va scrutinata alla luce della concreta attività posta in essere e della funzione dell'atto, non essendo sufficiente una mera irregolarità formale a fondare la più grave qualificazione di inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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