Cassazione Civile, Ordinanza n. 34542/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 12.846,71 relativa a omessi versamenti di IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2006. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo inesistente la notifica dell'atto e ravvisando anche la nullità della cartella per mancata previa comunicazione di un avviso bonario. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente una notifica che, secondo la ricorrente, era stata eseguita dal messo notificatore ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con le formalità previste; 2) violazione dello Statuto del contribuente, assumendo che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non richiedesse la previa comunicazione dell'avviso bonario, salvo incertezze rilevanti nella dichiarazione; 3) violazione della norma sul litisconsorzio nel processo tributario, contestando la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettando il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che: a) la notificazione, quand'anche irregolare, non fosse inesistente ma al più nulla, e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto dell'impugnazione della cartella da parte del contribuente; b) la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato fosse legittima anche senza previa comunicazione dell'avviso bonario, non essendo tale contraddittorio sempre necessario; c) non vi fosse litisconsorzio necessario con l'ente impositore quando la cartella sia impugnata per vizi di riscossione e di merito, e comunque l'Agenzia delle entrate aveva partecipato al giudizio. La causa è stata dunque rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
norma utilizzata per denunciare in cassazione violazioni di legge
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento
evocato dalla ricorrente come disciplina della notificazione eseguita dal messo notificatore
richiamato per escludere l'inesistenza della notifica e valorizzare l'eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo
richiamato dalla CTR tra le norme asseritamente violate nella notificazione
richiamato dalla CTR; la Corte lo collega alla notificazione a mezzo posta
art. 3, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato dalla CTR in tema di relata nelle notifiche a mezzo posta
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
opera solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non impone sempre il contraddittorio endoprocedimentale
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il controllo automatizzato consente l'emissione della cartella senza previa comunicazione dell'avviso bonario, se non emergono irregolarità o incertezze rilevanti
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sul contraddittorio/litisconsorzio nel processo tributario; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto
Massime di principio
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino del tutto gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; ogni difformità dal modello legale che consenta comunque di riconoscere un'attività notificatoria integra, al più, nullità sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo.
- La nullità della notificazione è sanata quando il destinatario propone tempestiva impugnazione dell'atto e dimostra di aver conseguito la piena conoscenza del contenuto dell'atto stesso, contestandone anche il merito.
- Nella riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la cartella di pagamento può essere validamente emessa anche senza previa comunicazione dell'avviso bonario, salvo che emergano incertezze rilevanti nella dichiarazione tali da imporre il contraddittorio endoprocedimentale.
- Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore quando la cartella sia impugnata per vizi del procedimento di riscossione e/o per ragioni di merito; la mancata integrazione del contraddittorio non determina nullità del giudizio se l'ente impositore abbia comunque partecipato o se la struttura della controversia non lo richieda.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla violazione di norme processuali va scrutinata alla luce della concreta attività posta in essere e della funzione dell'atto, non essendo sufficiente una mera irregolarità formale a fondare la più grave qualificazione di inesistenza.
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